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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/787

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/787 della Commissione del 13 maggio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cancoillotte» (IGP)]

Normativa europea32022R0787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione alla registrazione del nome "Cancoillotte" come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione nei termini previsti. Ne consegue l'iscrizione del nome nel registro europeo e la sua tutela in quanto indicazione geografica protetta.

Registrazione della denominazione "Cancoillotte" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, del nome "Cancoillotte". Riguarda un prodotto agricolo e alimentare rientrante nella classe 1.4 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "altri prodotti di origine animale"; nel caso specifico, si tratta di un prodotto lattiero-caseario diverso dal burro. L'effetto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Registrazione di "Cancoillotte" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/787 della Commissione ha come finalità l'iscrizione del nome "Cancoillotte" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con il riconoscimento della relativa IGP. L'atto si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito a una procedura priva di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione del nome presentata dalla Francia è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini e secondo le modalità dell'articolo 51 del medesimo regolamento, sussistono i presupposti per la registrazione definitiva.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L'articolo 1 dispone che il nome "Cancoillotte" è registrato come IGP. Il regolamento precisa anche la classificazione del prodotto, collocandolo nella classe 1.4 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ad altri prodotti di origine animale, tra cui le categorie di prodotti lattiero-caseari diverse dal burro.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadita la natura tipica del regolamento UE: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione del nome "Cancoillotte"

L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Cancoillotte" come indicazione geografica protetta (IGP). Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.4 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ad altri prodotti di origine animale, inclusi i prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geografichequalità dei prodotti

Testo integrale

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