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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/731

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/731 della Commissione del 12 maggio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America

Normativa europea32022R0731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli atti di esecuzione che avevano esteso al biodiesel spedito dal Canada i dazi antidumping e compensativi originariamente istituiti nei confronti del biodiesel originario degli Stati Uniti. A seguito di un riesame avviato per Verbio Diesel Canada Corporation, la Commissione conclude che la società soddisfa i criteri per l’esenzione, in quanto nuovo produttore esportatore non coinvolto in pratiche elusorie. Di conseguenza, Verbio viene inserita nell’elenco delle imprese esentate e le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni disposta in precedenza, senza riscossione retroattiva dei dazi sulle quantità registrate.

Modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e 2021/1267 per concedere un’esenzione dai dazi antidumping e compensativi sul biodiesel spedito dal Canada alla società Verbio Diesel Canada Corporation.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel, cioè esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di tali prodotti, spedite dal Canada a prescindere dalla dichiarazione di origine. Riguarda in particolare l’esenzione individuale concessa a Verbio Diesel Canada Corporation, con i relativi codici addizionali TARIC, nell’ambito delle misure antidumping e compensative già estese al Canada; non disciplina in modo generale tutte le importazioni di biodiesel, ma solo l’aggiornamento dell’elenco delle società esentate. Ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esenzione individuale per il biodiesel spedito dal Canada

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/731 della Commissione modifica gli atti del 2021 che avevano esteso al biodiesel spedito dal Canada i dazi antidumping e compensativi originariamente imposti sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America. La finalità è inserire Verbio Diesel Canada Corporation nell’elenco delle società esentate, in esito a un riesame avviato su richiesta della stessa impresa.

Contesto delle misure di difesa commerciale

Le misure oggetto di modifica derivano da un sistema già stratificato di dazi antidumping e compensativi. In origine il Consiglio aveva istituito dazi definitivi sul biodiesel statunitense con i regolamenti (CE) n. 599/2009 e n. 598/2009; successivamente, con i regolamenti di esecuzione (UE) n. 444/2011 e n. 443/2011, tali misure erano state estese al biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, e alle miscele contenenti in peso il 20 % o meno di biodiesel di origine statunitense.

Procedura di riesame ed esenzione

La Commissione ha ricevuto il 7 settembre 2021 la domanda di esenzione di Verbio Diesel Canada Corporation. La società ha sostenuto di essere un nuovo produttore esportatore e di soddisfare i criteri previsti dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dall’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta originaria, esportazione successiva all’inchiesta oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità rilevanti, e assenza di pratiche di elusione.

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157 la Commissione aveva avviato il riesame, abrogato per il richiedente i dazi antidumping e disposto la registrazione delle relative importazioni. Nel corso dell’istruttoria la Commissione ha chiesto un questionario alla società, ricevuto risposta il 6 gennaio 2022, e non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate.

Risultanze dell’istruttoria

La Commissione ha accertato che Verbio è un effettivo produttore canadese di biodiesel, costituito nel 2019 a seguito di un’acquisizione di attivi e con avvio della produzione nell’agosto 2019. Di conseguenza, la società non esisteva durante il periodo dell’inchiesta iniziale, che va dal 1º aprile 2009 al 30 giugno 2010, e non avrebbe potuto esportare in quel periodo.

È stato inoltre verificato che Verbio ha esportato biodiesel nell’Unione nel luglio 2021, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione non ha riscontrato elementi che indichino acquisti di biodiesel dagli Stati Uniti fin dall’avvio dell’attività o coinvolgimento in pratiche di elusione; ha altresì rilevato che la società non è collegata ad alcun produttore esportatore statunitense soggetto alle misure. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha concluso che Verbio soddisfa i criteri per l’esenzione.

Modifiche agli elenchi di esenzione

Gli articoli 1 e 2 sostituiscono le tabelle contenute all’articolo 2, paragrafo 1, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e 2021/1267. L’effetto pratico è l’inserimento di Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada, nell’elenco delle società esentate, con codice addizionale TARIC C600, accanto a BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc e Rothsay Biodiesel.

Registrazione doganale e assenza di riscossione retroattiva

L’articolo 3 impone alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni disposta dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157. Inoltre, viene esclusa la riscossione retroattiva di dazi definitivi sulle importazioni già registrate, con conseguente effetto liberatorio per i quantitativi interessati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esenzione individuale per Verbio Diesel Canada Corporation

La Commissione, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, riconosce a Verbio Diesel Canada Corporation il diritto all’esenzione dai dazi antidumping e compensativi estesi al biodiesel spedito dal Canada. La società è stata ritenuta nuovo produttore esportatore, non attivo nel periodo dell’inchiesta iniziale, esportatore effettivo verso l’Unione dopo tale periodo e non coinvolto in pratiche di elusione.

Aggiornamento degli elenchi delle società esentate

Gli articoli 1 e 2 sostituiscono le tabelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1266 e 2021/1267. Alle società già esentate BIOX Corporation, DSM Nutritional Products Canada Inc e Rothsay Biodiesel si aggiunge Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada, con codice addizionale TARIC C600. Restano confermati i codici B107, C114 e B108 per le altre imprese indicate.

Cessazione della registrazione delle importazioni

L’articolo 3, paragrafo 1, dispone che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2157. Il paragrafo 2 precisa che non sono riscossi retroattivamente dazi definitivi sulle importazioni registrate.

Contesto delle misure antidumping e compensative sul biodiesel

Il regolamento interviene su misure già esistenti: il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 e poi esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011, e il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 e poi esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011. Le misure in vigore prima della modifica prevedevano importi fissi per tonnellata/tonnellata netta per i produttori esportatori inclusi nel campione, per le società che avevano collaborato non incluse nel campione e per tutte le altre società.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdazio compensativodifesa commercialeantielusioneunione doganale

Testo integrale

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