Cassazione Penale, Sentenza n. 06240/2026 del 16/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Messina, della condanna inflitta dal GUP del Tribunale di Patti per tentata rapina pluriaggravata in concorso. Le doglianze principali erano: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova e vizio nel riconoscimento degli imputati (difformità di descrizioni, presunta inutilizzabilità di individuazioni fotografiche); erronea affermazione delle aggravanti (uso di arma - trattasi in realtà di giocattolo - travisamento del volto, pluralità di persone riunite); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata determinazione della pena nel minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano aspecifici, reiterativi dell'impugnazione di merito e/o non previamente devoluti; parte delle censure introducevano questioni nuove non consentite. La Cassazione ha altresì esaminato i profili di merito in termini dialogici: ha ritenuto legittima la valutazione probatoria dei giudici di merito (individuazioni tramite descrizioni, immagini di videosorveglianza e ritrovamento di parrucche), ha confermato che l'uso di un'arma giocattolo integra l'aggravante quando l'oggetto appaia come un'arma reale e abbia avuto effetto intimidatorio sulla vittima, e che anche una parziale copertura del volto (es. mascherina) può integrare il travisamento se destinata a ostacolare il riconoscimento. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti e sulla determinazione della pena. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, per effetto dell'inammissibilità, non si procede alla declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata per qualificare le censure (inosservanza di legge e vizi della motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e dunque inammissibili ai sensi di tali lettere
art. 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.
Norma sulla rapina e sulle aggravanti (uso di arma, travisamento). La Corte ha interpretato che anche un'arma giocattolo che appaia come vera può integrare l'aggravante dell'uso dell'arma e che una parziale copertura del volto può integrare il travisamento
art. 110 e art. 56, cod. pen.
Riferimenti alla concorso di persone e al tentativo. La sentenza conferma la responsabilità in concorso e in tentativo sulla base dell'impianto probatorio
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Previsione normativa usata per affermare che la denunzia cumulativa e non specificata dei vizi della motivazione rende il ricorso inammissibile
art. 344-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 27/09/2021, n. 134)
Norma sui termini massimi di durata del giudizio di impugnazione e sulla declaratoria di improcedibilità. La Corte ha spiegato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di pronunciare l'improcedibilità e che per dichiarare improcedibilità occorre prima un ricorso ammissibile
art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti civili in caso di improcedibilità: la Corte l'ha richiamata per sottolineare che la declaratoria di improcedibilità richiede la previa ammissibilità dell'impugnazione
art. 62-bis cod. pen. (richiamo alla riforma introdotta con d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. con legge 24/07/2008, n.125)
Richiamata in relazione al criterio di valutazione delle attenuanti generiche: la Corte ha confermato che l'assenza di elementi positivi può giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammesso denunziare congiuntamente, in modo generico, i diversi vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza indicare puntualmente le parti interessate
- Non possono essere sollevati in Cassazione profili non previamente devoluti al giudice d'appello; questioni nuove o inedite possono determinare l'inammissibilità
- L'apparenza esteriore di un oggetto è rilevante per l'aggravante 'uso dell'arma': un'arma giocattolo integra l'aggravante se, nelle condizioni di fatto, è percepita come reale dalla vittima
- Una parziale copertura del volto (anche mascherine) può integrare l'aggravante del travisamento quando sia idonea e destinata a rendere difficoltoso il riconoscimento
- La valutazione probatoria dei giudici di merito, specialmente in presenza di una doppia conforme, è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e logica; il ricorrente deve indicare errori di diritto o travisamenti specifici
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice motiva l'assenza di elementi positivi; tale valutazione è resistente al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità
- La proposizione di un ricorso inammissibile impedisce di far decorrere gli effetti di norme che dipendono dalla validità dell'impugnazione (es. declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini processuali)
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