Corte di giustizia, Sentenza C-71/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 luglio 2021. — Procedimento penale a carico di VAS Shipping ApS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalllo Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Normativa nazionale che richiede ai cittadini di paesi terzi impiegati su una nave battente bandiera di uno Stato membro di essere in possesso di un permesso di lavoro in tale Stato membro – Eccezione per le navi che non fanno scalo nei porti dello Stato membro più di 25 volte nel corso di un anno – Restrizione – Articolo 79, paragrafo 5, TFUE – Normativa nazionale diretta a fissare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, nel territorio dello Stato membro interessato allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo. — Causa C-71/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la normativa danese sul permesso di lavoro per i marittimi cittadini di paesi terzi non violi la libertà di stabilimento delle società armatoriali stabilite in un altro Stato membro. Pur potendo incidere sulla scelta dei lavoratori, la disciplina rientra nel potere degli Stati membri di controllare l'ingresso dei cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE. Di conseguenza, l'obbligo di permesso di lavoro, con l'esenzione per le navi che fanno pochi scali, non è qualificabile come restrizione vietata dall'articolo 49 TFUE.
Libertà di stabilimento e permesso di lavoro per cittadini di paesi terzi impiegati su navi battenti bandiera danese: compatibilità con l'articolo 49 TFUE di una disciplina che impone il permesso salvo per le navi con non più di 25 scali annui nei porti danesi.
La questione giuridica
Se l'articolo 49 TFUE osti a una normativa danese che impone ai cittadini di paesi terzi membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera danese il possesso di un permesso di lavoro danese, salvo l'esenzione per le navi che facciano scalo nei porti danesi non più di 25 volte in un anno.
Principio di diritto
L'articolo 49 TFUE, letto alla luce dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, non osta a una normativa nazionale applicabile indistintamente alle navi battenti bandiera dello Stato membro che richieda ai membri dell'equipaggio cittadini di paesi terzi il possesso di un permesso di lavoro, prevedendo un'esenzione per le navi che effettuino non più di 25 scali annui nei porti nazionali. La disciplina non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, poiché rientra nel potere riservato agli Stati membri di fissare il volume di ingresso dei cittadini di paesi terzi nel proprio territorio per cercarvi un lavoro.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Articolo 79, paragrafo 5, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Legge danese sugli stranieri, articolo 13, paragrafo 1
- Legge danese sugli stranieri, articolo 59, paragrafi 4 e 5
- Legge danese sugli stranieri, articolo 61
- Decreto ministeriale danese sugli stranieri, articolo 33, punto 4
- Codice della navigazione danese, articoli 103 e 104
Permesso di lavoro per marittimi cittadini di paesi terzi su navi battenti bandiera danese
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Østre Landsret (Danimarca) in un procedimento penale contro VAS Shipping ApS per aver impiegato, a bordo di navi battenti bandiera danese, marittimi cittadini di paesi terzi privi del permesso di lavoro danese richiesto dalla normativa nazionale. La Corte è chiamata a verificare la compatibilità di tale disciplina con la libertà di stabilimento ex articoli 49 e 54 TFUE, tenendo conto anche della clausola di competenza degli Stati membri di cui all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.
Fatti e procedimento principale
Quattro società di navigazione svedesi, proprietarie congiunte di quattro navi, avevano immatricolato le navi nel registro navale internazionale danese e avevano designato VAS Shipping, società danese interamente controllata da una società svedese, quale armatore gerente ai sensi del codice della navigazione danese. Il pubblico ministero contestava a VAS Shipping di aver consentito alle navi di fare scalo in porti danesi più di 25 volte in un anno pur avendo a bordo lavoratori cittadini di paesi terzi senza permesso di lavoro danese, in violazione della legge sugli stranieri e del relativo decreto ministeriale.
Normativa nazionale rilevante
La legge danese sugli stranieri prevedeva, in linea generale, che gli stranieri dovessero essere muniti di permesso di lavoro per svolgere attività lavorativa in Danimarca, compreso il lavoro su nave o aeromobile danese che arrivasse regolarmente in un porto o aeroporto danese. La stessa legge puniva l'impiego di stranieri senza il permesso richiesto. Il decreto ministeriale sugli stranieri esentava dal permesso di lavoro il personale delle navi da carico danesi nel traffico internazionale che facessero scalo nei porti danesi non più di 25 volte nel corso dell'anno precedente. Il codice della navigazione disciplinava inoltre la figura dell'armatore gerente, dotato di poteri di gestione della nave verso i terzi.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l'articolo 49 TFUE osti a una normativa nazionale che imponga ai membri dell'equipaggio cittadini di paesi terzi di una nave battente bandiera dello Stato membro, ma di proprietà diretta o indiretta di una società stabilita in un altro Stato membro, di essere muniti di permesso di lavoro, salvo il caso in cui la nave effettui non più di 25 scali annui nei porti dello Stato membro di bandiera.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la libertà di stabilimento comprende il diritto delle società costituite secondo il diritto di uno Stato membro e aventi sede nell'Unione di esercitare la propria attività in un altro Stato membro mediante una società figlia, una succursale o un'agenzia. Essa osserva inoltre che, in materia navale, l'immatricolazione di una nave non può essere separata dall'esercizio della libertà di stabilimento quando la nave è strumento di un'attività economica svolta in modo stabile nello Stato di immatricolazione.
La Corte ritiene quindi applicabili gli articoli 49 e 54 TFUE alla situazione oggetto del procedimento principale, poiché le società svedesi avevano immatricolato le navi in Danimarca e si avvalevano di una società danese quale armatore gerente per lo svolgimento dell'attività economica.
Tuttavia, la Corte distingue la disciplina controversa da una vera restrizione della libertà di stabilimento. Il requisito del permesso di lavoro per i cittadini di paesi terzi impiegati sul territorio di uno Stato membro, anche a bordo di navi immatricolate in tale Stato, costituisce una misura che attiene alle condizioni di accesso al lavoro e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e rientra nel potere degli Stati membri di fissare il volume di ingresso di tali persone nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE.
Per la Corte, una normativa come quella danese, applicata indistintamente a tutte le navi battenti bandiera danese e accompagnata da un'esenzione per le navi con un numero limitato di scali, non può essere qualificata come restrizione alla libertà di stabilimento. Le eventuali differenze rispetto a regimi di altri Stati membri dipendono dall'esercizio, da parte di ciascuno Stato membro, della competenza che il Trattato gli riserva in materia di controllo dell'ingresso dei cittadini di paesi terzi.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 49 TFUE, letto alla luce dell'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, non osta alla normativa di un primo Stato membro che impone ai membri dell'equipaggio cittadini di paesi terzi di una nave battente la sua bandiera, e di proprietà diretta o indiretta di una società stabilita in un altro Stato membro, di disporre di un permesso di lavoro, salvo che la nave non abbia effettuato più di 25 scali annui nei porti di quello Stato.
Principio affermato
La disciplina nazionale sul permesso di lavoro dei marittimi cittadini di paesi terzi, quando esprime il potere degli Stati membri di regolare il volume di ingresso di tali lavoratori nel proprio territorio, non integra di per sé una restrizione vietata alla libertà di stabilimento delle società armatoriali stabilite in un altro Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 lug 2021Corte di giustizia, Sentenza C-428/19
- Sentenza · 8 lug 2021Corte di giustizia, Sentenza C-695/19
- Sentenza · 8 lug 2021Corte di giustizia, Sentenza C-830/19
- Sentenza · 8 lug 2021Corte di giustizia, Sentenza C-120/20
- Sentenza · 8 lug 2021Corte di giustizia, Sentenza C-166/20
- Sentenza · 8 lug 2021Corte di giustizia, Sentenza C-178/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →