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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-830/19

Judgment of the Court (First Chamber) of 8 July 2021. — C.J. v Région wallonne. — Request for a preliminary ruling from the Tribunal de première instance de Namur. — Reference for a preliminary ruling – Agriculture – European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) – Regulation (EU) No 1305/2013 – Delegated Regulation (EU) No 807/2014 – Young farmers setting up – Farm development – Business start-up aid for young farmers – Conditions of access – Equivalence – Not setting up as sole head of the holding – Upper thresholds – Fixing – Criteria – Standard output of the agricultural holding. — Case C-830/19

Giurisprudenza europea62019CJ0830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, ai fini dell’aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori finanziato dal FEASR, gli Stati membri possono usare come criterio la produzione standard dell’intero fondo agricolo, non soltanto la quota del richiedente. Tale soluzione è compatibile con gli obiettivi di viabilità delle aziende, di rinnovo generazionale e di corretta gestione delle risorse, nonché con il principio di equivalenza tra le diverse forme di insediamento previste dal regolamento delegato. La normativa vallona, quindi, non è contraria al diritto UE.

Interpretazione delle condizioni di accesso al premio di primo insediamento per giovani agricoltori: è conforme al diritto UE il criterio nazionale che calcola la soglia sulla produzione standard dell’intera azienda e non della sola quota del giovane agricoltore.

La questione giuridica

Se gli articoli 2, 5 e 19 del რეგolamento (UE) n. 1305/2013, letti in combinato disposto con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, ostino a una normativa nazionale che, quando il giovane agricoltore non si insedia come unico capo dell’azienda ma in associazione con altri soggetti, determina la soglia massima di accesso all’aiuto sulla base della produzione standard dell’intera azienda agricola e non della sola quota attribuibile al giovane agricoltore.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che, per concedere l’aiuto all’avviamento previsto per i giovani agricoltori, fissi le soglie di accesso sulla base della produzione standard dell’intera azienda agricola, anche quando il giovane agricoltore non si insedia come unico capo dell’azienda ma con altri soggetti, purché siano rispettate le condizioni di equivalenza previste dall’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014 e il controllo dell’azienda resti in capo ai giovani agricoltori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
  • Articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
  • Articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014
  • Regolamento (CE) n. 1242/2008
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1242/2008

Aiuto all’insediamento dei giovani agricoltori e soglia basata sulla produzione standard dell’intera azienda

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance de Namur in materia di sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEASR. Il giudice belga chiedeva se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di applicare, per il premio di primo insediamento dei giovani agricoltori, una soglia calcolata sulla produzione standard dell’intera azienda agricola, anziché sulla sola quota del giovane agricoltore che si insedia in associazione con altri soggetti.

Fatti e procedimento principale

C.J., giovane agricoltore in Belgio, aveva rilevato una parte dell’azienda dei genitori e svolgeva l’attività in associazione di fatto con il padre, mentre un’altra quota apparteneva alla madre. Aveva chiesto l’aiuto all’avviamento previsto dall’articolo 19 del regolamento n. 1305/2013, ma la Regione vallona aveva respinto la domanda perché la produzione standard lorda dell’intera azienda superava la soglia massima fissata dalla normativa regionale. Il ricorrente sosteneva che, non essendo insediato come unico capo dell’azienda, si dovesse considerare soltanto la sua quota.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare:

  • il considerando 17, che indica che il sostegno all’avvio d’impresa deve riguardare solo la fase iniziale e non trasformarsi in aiuto operativo;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), che definisce il "giovane agricoltore" come una persona di età non superiore a 40 anni, con adeguate competenze, che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola come capo dell’azienda;
  • l’articolo 5, che collega la politica di sviluppo rurale al miglioramento della competitività e al ricambio generazionale;
  • l’articolo 19, che disciplina il sostegno allo sviluppo dell’azienda e dell’impresa, compreso il business start-up aid per i giovani agricoltori, e attribuisce agli Stati membri il compito di definire soglie superiori e inferiori per l’accesso.

È inoltre decisivo il regolamento delegato (UE) n. 807/2014:

  • il considerando 2 impone condizioni specifiche di accesso quando il giovane agricoltore non si insedia come unico capo dell’azienda, per assicurare parità di trattamento tra diverse forme giuridiche;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, prevede che tali condizioni siano equivalenti a quelle richieste al giovane agricoltore che si insedia da solo e che il controllo dell’azienda sia comunque detenuto da giovani agricoltori;
  • l’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che le soglie siano fissate in funzione del potenziale produttivo dell’azienda, misurato in standard output.

La nozione di standard output è ricondotta al regolamento (CE) n. 1242/2008, articolo 5.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il tenore letterale delle disposizioni non vieta agli Stati membri di prendere in considerazione la produzione standard dell’intera azienda. L’espressione "production potential of the agricultural holding" usata dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato orienta infatti verso un criterio oggettivo riferito all’azienda nel suo complesso.

Sul piano sistematico, la Corte valorizza il fatto che il criterio della produzione potenziale dell’azienda è stato scelto dal legislatore dell’Unione anche per facilitare il controllo e il monitoraggio dell’aiuto. Una lettura fondata sull’intera azienda risulta coerente con la varietà delle forme giuridiche di insediamento e con la ripartizione delle quote tra i componenti dell’azienda.

Quanto alla finalità della normativa, la Corte ricorda che il sostegno è destinato a favorire il ricambio generazionale e la viabilità delle aziende agricole, evitando però che il premio si trasformi in un aiuto operativo generalizzato. Ne consegue che è legittimo limitare l’accesso ai giovani agricoltori che si insediano in aziende il cui potenziale produttivo complessivo non supera una determinata soglia, così da riservare il sostegno a chi ne abbia effettivo bisogno.

La Corte esclude che l’articolo 2 del regolamento delegato n. 807/2014 impedisca tale soluzione. Al contrario, tale disposizione richiede solo che le condizioni di accesso siano equivalenti tra chi si insedia da solo e chi si insedia con altri soggetti, purché il controllo resti in mano ai giovani agricoltori. Secondo la Corte, una regola nazionale che utilizza la produzione standard dell’intera azienda tratta in modo identico il giovane agricoltore che si insedia da solo e quello che si insedia con altri agricoltori non appartenenti alla categoria dei giovani, risultando quindi conforme al requisito di equivalenza. La Corte aggiunge che è persino coerente prevedere condizioni più favorevoli quando più giovani agricoltori si insediano insieme, poiché si trova in una situazione oggettivamente diversa.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che gli articoli 2, 5 e 19 del regolamento n. 1305/2013, letti con gli articoli 2 e 5 del regolamento delegato n. 807/2014, non ostano a una normativa nazionale che determini la soglia massima di accesso all’aiuto sulla base della produzione standard dell’intera azienda agricola e non della sola quota del giovane agricoltore.

Portata pratica della pronuncia

Per gli operatori del settore agricolo e per i consulenti, la sentenza conferma che gli Stati membri dispongono di un margine significativo nel definire i criteri economici di accesso al premio di primo insediamento, purché adottino un parametro oggettivo riferito all’azienda e rispettino le condizioni di equivalenza e di controllo previste dal diritto UE. La scelta della soglia sull’intera azienda può quindi escludere dall’aiuto i casi in cui il potenziale produttivo complessivo sia già elevato, anche se il singolo giovane agricoltore detiene solo una quota del fondo.

Come è indicizzato

Materieagricoltura e sviluppo ruraleaiuti all’insediamento dei giovani agricoltorifondi strutturali e FEASRinterpretazione del diritto dell’unionecriteri di accesso ai finanziamenti pubblici

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