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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-428/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 luglio 2021. — OL e a. contro Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafo 1, e articoli 3 e 5 – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – Conducenti del trasporto internazionale su strada – Rispetto della tariffa minima salariale del paese di distacco – Indennità giornaliera di trasferta – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 10 – Retribuzione attribuita ai dipendenti in funzione del carburante consumato. — Causa C-428/19

Giurisprudenza europea62019CJ0428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale di un tribunale ungherese, ha chiarito che la direttiva sul distacco si applica anche al trasporto internazionale su strada. Ha inoltre precisato quando le indennità di trasferta possono essere imputate al salario minimo e ha ammesso, in linea di principio, i premi per il risparmio di carburante, purché non incentivino condotte pericolose o contrarie al regolamento sui tempi e le modalità del trasporto. La questione sulla diretta imposizione di obblighi tra privati da una direttiva non trasposta è stata dichiarata irricevibile per difetto di motivazione sufficiente del rinvio.

Distacco dei conducenti nel trasporto internazionale su strada: applicabilità della direttiva 96/71/CE, nozione di salario minimo e compatibilità con il regolamento n. 561/2006 di premi legati al risparmio di carburante

La questione giuridica

Se la direttiva 96/71/CE sia applicabile alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada; se il lavoratore distaccato possa invocare dinanzi a un giudice dello Stato membro di origine l’inosservanza delle norme dello Stato ospitante sul salario minimo; se un’indennità giornaliera di trasferta sia parte del salario minimo; se un premio calcolato sui risparmi di carburante sia compatibile con l’articolo 10 del regolamento n. 561/2006; e, infine, se una direttiva non trasposta possa di per sé fondare obblighi tra privati.

Principio di diritto

La direttiva 96/71/CE si applica anche alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada; essa impone che il lavoratore distaccato possa far valere, anche davanti a un giudice competente dello Stato membro di origine, il mancato rispetto delle regole dello Stato ospitante sul salario minimo. Un’indennità giornaliera di trasferta è parte del salario minimo solo se non rimborsa spese effettive di viaggio, vitto o alloggio e non remunera una prestazione ulteriore; inoltre, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006 non vieta in linea di principio un premio legato al risparmio di carburante, salvo che il meccanismo retributivo incentivi condotte idonee a compromettere la sicurezza stradale o a violare il regolamento. La quinta questione è stata dichiarata irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 96/71/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 96/71/CE
  • Articolo 3 direttiva 96/71/CE
  • Articolo 5 direttiva 96/71/CE
  • Articolo 6 direttiva 96/71/CE
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 10 regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 62, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Direttiva 2003/59/CE
  • Direttiva 2006/126/CE

Distacco dei conducenti nel trasporto internazionale su strada e salario minimo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Gyula, Ungheria) in una controversia tra tre conducenti ungheresi e il loro datore di lavoro, Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. I lavoratori chiedevano il pagamento di differenze retributive sostenendo che, per il lavoro svolto in Francia, avessero diritto al salario minimo francese.

Fatti e contesto del procedimento principale

I conducenti avevano contratti di lavoro che prevedevano attività di trasporto internazionale e nazionale, con prevalente svolgimento all’estero ma senza carattere stabile. Durante i periodi di lavoro fuori dall’Ungheria ricevevano indennità giornaliere di trasferta, crescenti in funzione della durata del distacco, e un premio discrezionale collegato al risparmio di carburante, calcolato in base a una formula che metteva in relazione consumo e distanza. La Rapidsped sosteneva che tali somme coprissero la differenza tra il salario effettivamente corrisposto e il salario minimo francese.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto cinque questioni, incentrate su:

  • applicabilità della direttiva 96/71/CE al trasporto internazionale su strada;
  • possibilità per i lavoratori distaccati di agire in Ungheria per violazione del salario minimo francese;
  • qualificazione delle indennità di trasferta ai fini del salario minimo;
  • compatibilità dei premi per risparmio di carburante con l’articolo 10 del regolamento n. 561/2006;
  • possibilità che una direttiva non trasposta imponga obblighi tra privati.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • la direttiva 96/71/CE, soprattutto gli articoli 1, 3, 5 e 6;
  • il regolamento (CE) n. 561/2006, articolo 10, paragrafo 1;
  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, articoli 21 e 62, per la competenza giurisdizionale;
  • la direttiva 2003/59/CE e la direttiva 2006/126/CE, per il richiamo alla formazione dei conducenti sull’ottimizzazione del consumo di carburante.

Applicabilità della direttiva 96/71/CE al trasporto su strada

Richiamando la sentenza Federatie Nederlandse Vakbeweging (C‑815/18), la Corte ha ribadito che la direttiva 96/71/CE si applica alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada. Dunque i conducenti impiegati in tale settore possono, in linea di principio, beneficiare della tutela prevista dalla disciplina sul distacco.

Azionabilità del salario minimo davanti al giudice competente

La Corte ha affermato che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6 della direttiva 96/71, letti con l’articolo 5, impongono agli Stati membri di garantire ai lavoratori distaccati procedure effettive per far valere i diritti relativi alle condizioni di lavoro e occupazione, incluse le tariffe minime salariali. Ne consegue che l’inosservanza delle regole dello Stato ospitante sul salario minimo può essere fatta valere dal lavoratore distaccato nei confronti del datore di lavoro anche dinanzi a un giudice dello Stato membro di origine, purché tale giudice sia competente. La Corte ha inoltre ricordato che la competenza va verificata, nel caso concreto, alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 62 del regolamento n. 1215/2012.

Indennità giornaliera di trasferta e salario minimo

Quanto alle indennità di trasferta, la Corte ha precisato che l’articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71 consente di includere nel salario minimo le indennità specifiche per il distacco, ma solo se non costituiscano rimborso di spese effettivamente sostenute a causa del distacco. Nel caso esaminato, il carattere forfettario e crescente dell’indennità in funzione della durata del distacco faceva pensare più a una compensazione dei disagi del distacco che a un rimborso spese; tuttavia, la verifica finale spetta al giudice nazionale, che deve accertare se l’indennità rimborsi o meno spese di viaggio, vitto o alloggio, oppure se sia una maggiorazione retributiva distinta dal salario minimo.

Premio per risparmio di carburante e articolo 10 del regolamento n. 561/2006

La Corte ha interpretato l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006 nel senso che non vieta, in linea di principio, premi destinati a incentivare una guida più razionale ed economica, anche alla luce della formazione prevista dalla direttiva 2003/59/CE. Tuttavia, il premio diventa illecito se non è collegato solo al risparmio di carburante e se la sua struttura induce il conducente a comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza stradale o comportino violazioni del regolamento. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare le concrete caratteristiche del premio previsto nei contratti di lavoro.

Irricevibilità della quinta questione

La quinta questione è stata dichiarata irricevibile. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non aveva spiegato in modo sufficiente le ragioni della domanda né il nesso tra la direttiva invocata e la normativa nazionale applicabile, in contrasto con l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito se una direttiva non trasposta possa fondare obblighi tra privati.

Dispositivo

La Corte ha concluso che:

  • la direttiva 96/71/CE si applica al trasporto internazionale su strada;
  • il lavoratore distaccato può far valere il mancato rispetto del salario minimo dello Stato ospitante davanti a un giudice competente dello Stato di origine;
  • un’indennità giornaliera di trasferta può integrare il salario minimo solo alle condizioni indicate dalla direttiva;
  • un premio per risparmio di carburante non è vietato in sé dal regolamento n. 561/2006, ma lo diventa se incentiva condotte pericolose o illegittime;
  • la quinta questione è irricevibile.

Come è indicizzato

Materiedistacco dei lavoratoritrasporto internazionale su stradasalario minimocompetenza giurisdizionale civile e commercialesicurezza stradale

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