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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-695/19

Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 July 2021. — Rádio Popular – Electrodomésticos, SA v Autoridade Tributária e Aduaneira. — Request for a preliminary ruling from the Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Reference for a preliminary ruling – Directive 2006/112/EC – Value added tax (VAT) – Exemptions – Article 135(1)(a) – Definition of ‘insurance’ transactions and of ‘related services performed by insurance brokers and insurance agents’ – Article 174(2) – Right to deduction – Proportional deduction – Extended warranties on household electrical appliances and other computer and telecommunications equipment – Definition of ‘financial transactions’. — Case C-695/19

Giurisprudenza europea62019CJ0695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, ha chiarito che la mediazione nella vendita di estensioni di garanzia su beni elettrici e informatici, quando si tratta di servizi collegati a contratti di assicurazione, resta fuori dall’ambito dell’articolo 174, paragrafo 2, della direttiva IVA. Anche se tali operazioni sono esenti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), esse non possono essere riqualificate come operazioni finanziarie per beneficiare dell’esclusione dal denominatore del pro rata. Il principio di neutralità fiscale non consente di ampliare il perimetro delle deroghe esentative in assenza di un chiaro fondamento testuale.

IVA: le intermediazioni nella vendita di estensioni di garanzia su beni durevoli, pur essendo operazioni esenti come servizi connessi ad assicurazioni, non possono essere trattate come "operazioni finanziarie" incidentali ai fini del pro rata di detrazione.

La questione giuridica

Se le operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia su elettrodomestici e apparecchi informatici e di telecomunicazione, svolte da un soggetto la cui attività principale è la vendita di tali beni, debbano essere qualificate come operazioni finanziarie, o comunque assimilate ad esse per ragioni di neutralità fiscale e di non distorsione della concorrenza, così da escluderne il volume d’affari dal denominatore del pro rata di detrazione ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e c).

Principio di diritto

L’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE non si applica alle operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia qualificabili come servizi connessi ad assicurazioni ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a): tali operazioni non sono "operazioni finanziarie" ai fini del calcolo del pro rata, neppure se svolte in modo accessorio o in nome della neutralità fiscale. Di conseguenza, il loro volume d’affari non va escluso dal denominatore della frazione di detrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 173 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 174, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 9 e 23 del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

IVA, estensioni di garanzia e pro rata di detrazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (CAAD, Portogallo) in materia di IVA e diritto alla detrazione. Al centro della controversia vi è il trattamento, ai fini del calcolo del pro rata, del volume d’affari derivante dalla intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia su elettrodomestici e apparecchi informatici e di telecomunicazione.

Fatti e procedimento principale

Rádio Popular – Electrodomésticos SA svolge principalmente attività di vendita al dettaglio di elettrodomestici, prodotti informatici e apparecchi di telecomunicazione. In occasione della vendita dei beni, offre ai clienti anche estensioni di garanzia, che derivano da contratti di assicurazione conclusi tra un’impresa assicurativa e l’acquirente del bene, con copertura del rischio di riparazione o sostituzione oltre la garanzia del produttore.

La società, ritenendo tali operazioni esenti da IVA come operazioni assicurative, non ha versato l’imposta sulle vendite di estensioni di garanzia, ma ha detratto integralmente l’IVA a monte relativa alla propria attività. L’autorità fiscale portoghese ha invece contestato la detrazione integrale, sostenendo che, trattandosi di operazioni esenti, l’IVA sugli acquisti a uso misto era detraibile solo pro rata. Sono seguiti quattro avvisi di liquidazione per IVA e interessi compensativi.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se le operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia possano essere qualificate come "operazioni finanziarie" o assimilate ad esse, così da escluderne il corrispettivo dal denominatore della frazione di detrazione ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, che afferma il principio generale di imposizione con detrazione dell’IVA a monte;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), che esenta le operazioni di assicurazione e riassicurazione, nonché i servizi connessi prestati da mediatori e agenti assicurativi;
  • l’articolo 173, che disciplina la detrazione proporzionale nei casi di utilizzo misto;
  • l’articolo 174, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), che definisce il denominatore del pro rata e le esclusioni per talune operazioni finanziarie o incidentali.

Ragionamento della Corte: qualificazione come servizi assicurativi

La Corte ricorda che le esenzioni dell’articolo 135, paragrafo 1, devono essere interpretate restrittivamente. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui le operazioni assicurative implicano che l’assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegni a fornire una prestazione in caso di verificazione del rischio coperto e presuppongono un rapporto contrattuale con l’assicurato.

Nel caso di specie, Rádio Popular non è parte del contratto assicurativo che copre l’estensione di garanzia, ma agisce come intermediaria tra l’assicuratore e il cliente. La Corte verifica quindi se la sua attività possa rientrare nei "servizi connessi prestati da mediatori e agenti assicurativi". Richiamando i criteri già affermati in giurisprudenza, precisa che conta il contenuto effettivo del servizio, non la qualificazione formale del prestatore, e che occorre verificare:

  • il collegamento con l’assicuratore e con l’assicurato;
  • lo svolgimento di attività essenziali tipiche dell’agente assicurativo, come la ricerca di potenziali clienti e la loro presentazione all’assicuratore.

Sulla base degli elementi forniti dal giudice nazionale, la Corte ritiene che tali criteri siano, in linea di principio, soddisfatti. Le operazioni in questione sono quindi servizi connessi a operazioni assicurative esenti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a).

Ragionamento della Corte: esclusione della qualifica di operazioni finanziarie

La parte decisiva della motivazione riguarda però l’articolo 174, paragrafo 2. La Corte osserva che la deroga al metodo generale di calcolo del pro rata prevista da tale disposizione non menziona le operazioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a). L’elenco delle esclusioni riguarda, invece, le operazioni immobiliari e finanziarie incidentali e quelle di cui alle lettere b)–g) dell’articolo 135.

Ne deriva che le operazioni assicurative esenti non possono essere automaticamente ricondotte alla categoria delle operazioni finanziarie ai fini del pro rata. La Corte sottolinea che la direttiva distingue chiaramente tra operazioni assicurative e operazioni finanziarie, e che non vi è base testuale per assimilarle. Il principio di neutralità fiscale non consente di estendere per via interpretativa l’ambito di una deroga esentativa in assenza di un chiaro supporto normativo.

La Corte aggiunge che il fatto che operazioni assicurative e finanziarie siano entrambe esenti non significa che siano "simili" ai fini della giurisprudenza sulla neutralità. In ogni caso, la neutralità è un criterio interpretativo che opera insieme all’interpretazione restrittiva delle esenzioni, non può prevalere su di essa né creare nuove esclusioni dal calcolo del pro rata.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, non si applica alle operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia svolte da un soggetto che esercita principalmente la vendita di elettrodomestici e prodotti informatici e di telecomunicazione. Il volume d’affari relativo a tali operazioni non deve quindi essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per calcolare il pro rata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1.

Principi affermati

  • Le operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia possono costituire servizi connessi a operazioni assicurative esenti.
  • Tali operazioni non sono però "operazioni finanziarie" ai sensi dell’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c).
  • La neutralità fiscale non consente di trattare come finanziarie operazioni che la direttiva qualifica come assicurative.
  • Il corrispettivo di tali operazioni resta incluso nel denominatore del pro rata di detrazione.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell'ivaesenzioni ivaassicurazioniservizi finanziari

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