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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-166/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 2021. — BB contro Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 1 e articolo 10, lettera b) – Qualifiche professionali ottenute in più Stati membri – Condizioni per il conseguimento – Mancanza di titolo di formazione – Articoli 45 e 49 TFUE – Lavoratori – Libertà di stabilimento. — Causa C-166/20

Giurisprudenza europea62020CJ0166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regime della direttiva 2005/36 presuppone il possesso di un titolo di formazione che qualifichi il richiedente nello Stato membro d’origine. Se tale titolo manca perché la formazione è stata completata in più Stati membri, la direttiva non si applica. Tuttavia, le autorità nazionali devono comunque valutare la formazione complessiva alla luce degli articoli 45 e 49 TFUE, esaminando diplomi, certificati ed esperienza pratica. Se necessario, possono imporre misure compensative.

Riconoscimento di qualifiche di farmacista acquisite in più Stati membri senza un titolo finale unico: applicabilità della direttiva 2005/36 e, in subordine, obblighi di esame comparativo ex articoli 45 e 49 TFUE.

La questione giuridica

Se la direttiva 2005/36/CE, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 10, lettera b), si applichi quando il richiedente non ha ottenuto un titolo di formazione che lo qualifichi in un solo Stato membro, ma ha completato i requisiti formativi in più Stati membri; e, in caso negativo, se gli articoli 45 e 49 TFUE impongano comunque alle autorità dello Stato membro ospitante di esaminare l’insieme dei diplomi, certificati ed esperienza pratica e, se del caso, applicare misure di compensazione.

Principio di diritto

La direttiva 2005/36 non si applica quando il richiedente non ha conseguito, in uno Stato membro, un titolo di formazione che lo qualifichi per esercitare la professione regolamentata nello Stato membro d’origine; in tale ipotesi, resta però applicabile il principio generale derivante dagli articoli 45 e 49 TFUE, che impone alle autorità dello Stato membro ospitante di esaminare tutti i diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti acquisiti anche in Stati diversi, confrontandoli con i requisiti nazionali. Se le competenze corrispondono, il riconoscimento va accordato; se sono solo parzialmente equivalenti, l’autorità può richiedere la dimostrazione delle conoscenze mancanti e, in presenza di differenze sostanziali, imporre misure di compensazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 45 e 49 TFUE
  • Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • Articolo 1 direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 4 direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 4 septies direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 10, lettera b), direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 21 direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 23 direttiva 2005/36/CE
  • Articolo 44 direttiva 2005/36/CE
  • Allegato V, punto 5.6.2, direttiva 2005/36/CE

Riconoscimento di qualifiche professionali di farmacista acquisite in più Stati membri

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell’esercizio della professione di farmacista. Il caso affronta il rapporto tra il regime armonizzato della direttiva 2005/36/CE e le libertà fondamentali di circolazione e stabilimento garantite dal TFUE.

Fatti e procedimento principale

BB aveva seguito quattro anni di studi di farmacia nel Regno Unito e aveva ottenuto una laurea in farmacia. Aveva poi svolto 26 settimane di tirocinio pratico nel Regno Unito e ulteriori sei mesi di tirocinio in Lituania, ma non aveva completato i dodici mesi di tirocinio richiesti dal diritto britannico per ottenere la qualifica professionale di farmacista in un unico Stato membro.

Le autorità lituane hanno rifiutato di riconoscere la sua qualifica professionale, ritenendo che BB non avesse ottenuto un titolo di formazione attestante la qualifica professionale di farmacista in uno Stato membro dell’Unione. Dopo diversi passaggi amministrativi e giurisdizionali interni, la controversia è giunta dinanzi alla Corte amministrativa suprema di Lituania, che ha sospeso il giudizio e ha formulato due questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2005/36/CE, che definisce l’oggetto della direttiva;
  • l’articolo 4 della direttiva 2005/36/CE, sugli effetti del riconoscimento;
  • l’articolo 10, lettera b), della direttiva 2005/36/CE, sull’ambito di applicazione del regime generale di riconoscimento;
  • l’articolo 21 della direttiva 2005/36/CE, sul principio di riconoscimento automatico;
  • l’articolo 23 della direttiva 2005/36/CE, sui diritti acquisiti;
  • l’articolo 44 e l’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE, relativi alla professione di farmacista;
  • gli articoli 45 e 49 TFUE;
  • l’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: applicabilità della direttiva 2005/36/CE

Il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva si applicasse anche quando il richiedente non abbia ottenuto un titolo di formazione unico in uno Stato membro, pur avendo in concreto soddisfatto i requisiti formativi in più Stati membri. La Corte risponde negativamente.

Richiamando gli articoli 1 e 4 della direttiva, la Corte osserva che il riconoscimento reciproco presuppone che il richiedente disponga, nello Stato membro d’origine, di una formazione che lo qualifichi per esercitare una professione regolamentata. Questo requisito è comune sia al regime generale di riconoscimento sia al regime automatico. Di conseguenza, l’articolo 10, lettera b), non può essere interpretato nel senso di obbligare lo Stato membro ospitante a esaminare titoli di formazione che non conferiscono al richiedente la qualifica professionale nello Stato membro d’origine.

La Corte conclude quindi che la direttiva 2005/36 non si applica a una situazione in cui la persona che chiede il riconoscimento non ha ottenuto un titolo di formazione che la qualifichi, nello Stato membro d’origine, per esercitarvi una professione regolamentata.

Seconda questione: applicazione degli articoli 45 e 49 TFUE

Esclusa l’applicazione della direttiva, la Corte esamina se le libertà fondamentali del Trattato impongano comunque un esame della formazione complessiva del richiedente.

La Corte ricorda che l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta riflette, per quanto rilevante, le libertà di cui agli articoli 45 e 49 TFUE; pertanto, non è necessario fare un’analisi autonoma della Carta. Richiama poi la giurisprudenza secondo cui le autorità nazionali devono prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati, altri titoli e dell’esperienza pertinente dell’interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

Questo principio non viene meno per effetto dell’adozione della direttiva 2005/36, che non può avere l’effetto di rendere più difficile il riconoscimento in situazioni non contemplate dalla direttiva. Perciò, quando il caso esula dal campo di applicazione della direttiva, lo Stato membro ospitante deve comunque effettuare un esame comparativo della formazione e dell’esperienza professionale.

Criteri dell’esame comparativo e misure di compensazione

La Corte specifica il contenuto dell’obbligo di esame comparativo:

  • se le competenze attestate corrispondono a quelle richieste dal diritto nazionale, lo Stato membro ospitante deve riconoscerle;
  • se vi è solo una corrispondenza parziale, può essere richiesto al richiedente di dimostrare le conoscenze e qualifiche mancanti;
  • spetta alle autorità nazionali valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, anche attraverso l’esperienza pratica, possano colmare le lacune;
  • se emergono differenze sostanziali tra la formazione seguita e quella richiesta, possono essere imposte misure di compensazione.

Dispositivo

La Corte dichiara, in sintesi, che:

  • la direttiva 2005/36/CE non si applica quando il richiedente non ha ottenuto un titolo di formazione che lo qualifichi nello Stato membro d’origine per esercitare la professione regolamentata;
  • in tale ipotesi, gli articoli 45 e 49 TFUE impongono comunque alle autorità dello Stato membro ospitante di valutare tutte le competenze e l’esperienza professionale acquisite in più Stati membri, confrontandole con i requisiti nazionali;
  • se le competenze sono equivalenti, il riconoscimento è dovuto; se sono solo parzialmente equivalenti, il richiedente può essere tenuto a dimostrare le competenze mancanti; se le differenze sono sostanziali, possono essere previste misure di compensazione.

Principio di diritto affermato

La sentenza conferma che il regime della direttiva 2005/36 opera solo se esiste un titolo di formazione idoneo a qualificare il professionista nello Stato membro d’origine; in mancanza di tale titolo, il riconoscimento non può fondarsi sulla direttiva ma resta comunque garantito dal diritto primario dell’Unione, che impone un controllo sostanziale e non meramente formale della formazione complessiva del richiedente.

Come è indicizzato

Materiericonoscimento delle qualifiche professionalilibertà di stabilimentolibera circolazione dei lavoratoriprofessioni regolamentatefarmacia

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