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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-120/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 luglio 2021. — Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. contro Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa obecnie Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego e PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria – Direttiva 2001/14/CE – Articolo 4, paragrafo 5 – Imposizione dei diritti per l’utilizzo – Articolo 30 – Organismo nazionale di regolamentazione che garantisce la conformità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura a tale direttiva – Contratto di utilizzo di un’infrastruttura concluso tra un gestore dell’infrastruttura ferroviaria e un’impresa ferroviaria – Trasposizione non corretta – Responsabilità dello Stato – Domanda di risarcimento danni – Previa consultazione dell’organismo nazionale di regolamentazione. — Causa C-120/20

Giurisprudenza europea62020CJ0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nelle controversie sui diritti per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria, il controllo dell’organismo di regolamentazione nazionale è preliminare e centrale. Un giudice ordinario non può quindi pronunciarsi su un’azione risarcitoria dello Stato basata sull’errata trasposizione della direttiva 2001/14 prima che il regolatore, o il giudice del suo controllo, si sia espresso sulla legittimità dei diritti contestati. La Corte ha inoltre confermato che gli Stati membri possono riconoscere una responsabilità risarcitoria più ampia di quella minima richiesta dal diritto UE.

Rinvio pregiudiziale sulla possibilità per un giudice civile di conoscere di un’azione di responsabilità dello Stato per errata trasposizione della direttiva 2001/14 senza previa decisione dell’organismo nazionale di regolamentazione sui diritti ferroviari contestati.

La questione giuridica

Se la direttiva 2001/14, in particolare gli articoli 4, paragrafo 5, e 30, osti a che un giudice ordinario statuisca su un’azione risarcitoria proposta da un’impresa ferroviaria contro lo Stato per trasposizione non corretta, quando l’organismo di regolamentazione e, se del caso, il giudice competente sul suo controllo non si sono ancora pronunciati sulla legittimità dei diritti ferroviari; e se il diritto dell’Unione impedisca che il diritto nazionale riconosca il risarcimento in base a condizioni meno restrittive di quelle elaborate dalla giurisprudenza UE sulla responsabilità dello Stato.

Principio di diritto

La direttiva 2001/14, letti in particolare gli articoli 4, paragrafo 5, e 30, osta a che un giudice civile nazionale decida una domanda di responsabilità dello Stato fondata sull’asserita errata trasposizione della direttiva e sul preteso pagamento in eccesso di diritti ferroviari, se l’organismo nazionale di regolamentazione e, se del caso, il giudice del suo controllo non hanno previamente accertato la legittimità di quei diritti. La disciplina dell’articolo 30 attribuisce infatti al regolatore il controllo primario, vincolante e potenzialmente sindacabile in giudizio dei diritti fissati dal gestore dell’infrastruttura. Al contempo, il diritto dell’Unione non impedisce che il diritto nazionale preveda il risarcimento del danno per violazione del diritto UE a condizioni meno restrittive rispetto ai presupposti minimi elaborati dalla Corte, purché restino rispettati i diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2001/14/CE
  • Direttiva 2007/58/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 5, direttiva 2001/14/CE
  • Articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, direttiva 2001/14/CE
  • Articolo 7, paragrafo 3, direttiva 2001/14/CE
  • Articolo 6, paragrafo 2, direttiva 2001/14/CE
  • Articolo 9, paragrafo 5, direttiva 2001/14/CE

Responsabilità dello Stato e diritti ferroviari nell’ambito della direttiva 2001/14

La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca) in una controversia tra un’impresa ferroviaria e le autorità/il gestore dell’infrastruttura, relativa al rimborso dei diritti ferroviari asseritamente pagati in eccesso a causa di una trasposizione non corretta della direttiva 2001/14/CE. Il caso si colloca nel settore dei trasporti ferroviari e concerne il rapporto tra il controllo dell’organismo nazionale di regolamentazione e l’azione di responsabilità dello Stato dinanzi al giudice civile.

Fatti e procedimento principale

La KM aveva concluso con il gestore dell’infrastruttura PKP PLK accordi per l’utilizzo di linee ferroviarie, con fissazione di aliquote approvate o determinate dall’UTK. Dopo la sentenza Commissione/Polonia (C‑512/10), con cui la Corte aveva accertato l’inadempimento della Repubblica di Polonia agli obblighi derivanti dagli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, la KM ha agito per ottenere il risarcimento del danno subito per aver pagato diritti di accesso ritenuti indebiti.

I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo, tra l’altro, che la direttiva non attribuisse un diritto soggettivo a un determinato importo massimo dei diritti e che non fosse stata previamente accertata l’illegittimità delle decisioni contestate secondo il procedimento appropriato. La Corte di cassazione polacca ha quindi chiesto se un’azione risarcitoria potesse essere decisa dal giudice civile senza un previo controllo del regolatore ferroviario e se il diritto UE ostasse a regole nazionali meno restrittive in materia di responsabilità civile dello Stato.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il considerando 46 della direttiva 2001/14, che valorizza l’istituzione di un organismo di regolamentazione indipendente;
  • l’articolo 4, paragrafo 5, che impone ai gestori di assicurare diritti equivalenti e non discriminatori;
  • l’articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, che disciplina funzioni, poteri e controllo giurisdizionale dell’organismo di regolamentazione;
  • l’articolo 7, paragrafo 3, relativo al calcolo dei diritti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. La sentenza menziona inoltre la direttiva 2007/58/CE, che ha modificato la direttiva 2001/14.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che il sistema della direttiva 2001/14 si fonda sulla parità di trattamento e sulla non discriminazione tra imprese ferroviarie. Il gestore dell’infrastruttura deve determinare e riscuotere i diritti in modo non discriminatorio, mentre l’organismo di regolamentazione ha il compito di garantire la conformità dei diritti al capo II della direttiva e di decidere sui reclami dei richiedenti.

Richiamando la sentenza CTL Logistics (C‑489/15), la Corte ribadisce che il controllo giudiziale degli importi dei diritti da parte di giudici ordinari, indipendentemente dall’organismo di regolamentazione, comprometterebbe l’unicità del controllo e potrebbe alterare la concorrenza tra imprese ferroviarie. Le decisioni del regolatore producono effetti nei confronti di tutte le parti del settore, mentre quelle dei giudici civili avrebbero effetto solo inter partes.

Applicando tali principi, la Corte afferma che un’azione di responsabilità dello Stato fondata sul pagamento in eccesso di diritti non può essere esaminata dal giudice ordinario se, prima, il regolatore e, se del caso, il giudice competente sul suo controllo non si siano pronunciati sulla legittimità dei diritti contestati. L’articolo 30, paragrafi 2, 5 e 6, riconosce inoltre all’impresa ferroviaria il diritto di contestare l’importo dei diritti individuali dinanzi al regolatore, di ottenere una decisione e di sottoporla a controllo giurisdizionale. La Corte sottolinea che tali disposizioni sono incondizionate e sufficientemente precise, quindi dotate di effetto diretto.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto UE, la Corte ricorda il criterio consolidato elaborato nella giurisprudenza Brasserie du pêcheur e Factortame: il diritto al risarcimento presuppone che la norma violata conferisca diritti ai singoli, che la violazione sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra violazione e danno.

La Corte precisa però che questi requisiti minimi non impediscono agli Stati membri di riconoscere la responsabilità dello Stato a condizioni meno restrittive nel diritto nazionale. Di conseguenza, il diritto dell’Unione non osta a che una disciplina nazionale della responsabilità civile consenta il risarcimento in presenza di presupposti più favorevoli per il danneggiato rispetto a quelli richiesti in via minima dal diritto dell’Unione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la direttiva 2001/14, in particolare gli articoli 4, paragrafo 5, e 30, osta a che un giudice ordinario statuisca sull’azione risarcitoria dello Stato proposta da un’impresa ferroviaria per errata trasposizione della direttiva, se il regolatore e il giudice del suo controllo non si sono ancora pronunciati sulla legittimità dei diritti;
  • l’articolo 30, paragrafi 2, 5 e 6, garantisce all’impresa ferroviaria il diritto di contestare i diritti individuali dinanzi all’organismo di regolamentazione, con decisione vincolante e sindacabile in giudizio;
  • il diritto dell’Unione non impedisce al diritto nazionale di prevedere condizioni meno restrittive per il risarcimento del danno da violazione del diritto UE da parte dello Stato.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del settore ferroviario, la sentenza conferma che la contestazione dell’importo dei diritti deve passare, in via principale, dal regolatore nazionale. L’azione risarcitoria contro lo Stato non può essere utilizzata per aggirare tale filtro istituzionale. Per il contenzioso in materia di responsabilità civile, la Corte ribadisce inoltre che il diritto nazionale può ampliare la tutela risarcitoria rispetto ai requisiti minimi del diritto dell’Unione, ma non può elidere il ruolo e la competenza attribuiti dal diritto UE all’organismo di regolamentazione.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviaridiritti di accesso all’infrastruttura ferroviariaorganismo nazionale di regolamentazioneresponsabilità dello stato per violazione del diritto uerisarcimento del danno

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