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Sentenza

Sentenza n. 14933/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso in data 17 maggio 2023, notificato il 31 maggio 2023, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data ai sensi dell’art. 9, comma1, lett. f), della legge n. 91/1992; nonché per il risarcimento del danno subito;

Giustizia amministrativa202311623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la sua domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riguardo alla violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, al difetto e all'omissione di motivazione, al difetto di istruttoria, al travisamento e alla carente valutazione dei fatti. Secondo il ricorrente, il diniego si sarebbe fondato su una clausola di stile, senza indicare i fatti addebitati, i sospetti a suo carico e le fonti informative utilizzate, impedendogli di partecipare consapevolmente al procedimento e di esercitare il diritto di difesa. Ha inoltre contestato l'idoneità della relazione riservata degli organi di sicurezza a sorreggere il provvedimento. A seguito di ordinanza interlocutoria, il Ministero ha depositato l'informativa degli organi di sicurezza, dalla quale risultavano contatti del ricorrente con connazionali coinvolti in ambiti inerenti al terrorismo o al radicalismo religioso, nonché l'ospitalità offerta nel 2015 a una persona successivamente arrestata per progettualità terroristiche.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria, ritenendo legittimo il diniego di cittadinanza. Il Collegio ha giudicato non manifestamente illogica la valutazione ministeriale sulla contiguità del richiedente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Ha ritenuto sufficiente, in presenza di informazioni riservate degli organi di sicurezza, una motivazione per relationem che consenta di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione, senza necessità di riportare nel provvedimento tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, la cui ostensione potrebbe compromettere le attività preventive e la sicurezza nazionale. Il carattere secretato delle informazioni esclude inoltre la fondatezza delle censure relative alla mancata ostensione degli elementi istruttori e al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un diverso esito e le informazioni non erano ostensibili. Il giudice ha attribuito rilevanza alle informative provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, ritenendole fonti ufficiali assistite da attendibilità non superabile mediante la mera negazione dell'interessato. La valutazione ministeriale può comprendere anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale, non limitandosi a fatti penalmente rilevanti, e deve essere orientata anche prognosticamente alla futura affidabilità del richiedente e alla sua adesione ai valori costituzionali. È stata ritenuta prevalente la tutela della sicurezza nazionale rispetto all'interesse privato all'acquisto di uno status irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente, anche con riguardo alla sicurezza della Repubblica e alla sua adesione ai valori costituzionali.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Nel diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata: è sufficiente rendere comprensibile l'iter logico della decisione, senza indicare analiticamente tutte le fonti e i fatti riservati posti a base del giudizio.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità del diniego quando le informazioni poste a fondamento della decisione sono secretate e la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un diverso esito.

  • art. 2, comma 1, lett. d), decreto del Ministero dell'Interno n. 415/1998

    Le informazioni secretate relative alla sicurezza dello Stato sono sottratte all'ostensione, con conseguente limitazione della conoscibilità da parte dell'interessato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, quando emergono elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica, l'interesse privato del richiedente è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela della sicurezza nazionale e l'Amministrazione può svolgere una valutazione prognostica dell'affidabilità futura e dell'adesione ai valori costituzionali.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su informative riservate degli organi di sicurezza è adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere il percorso logico della decisione, anche senza indicare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, ove la loro divulgazione possa compromettere la sicurezza nazionale o le attività preventive.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato costituiscono fonti ufficiali la cui attendibilità non è superata dalla mera negazione dell'interessato, in assenza di specifiche ragioni contrarie.
  • La valutazione dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza può fondarsi non soltanto su fatti penalmente rilevanti, ma anche su elementi di prevenzione e su situazioni di astratta pericolosità sociale, purché valutati nell'ambito di un giudizio prognostico sulla possibile futura lesione della sicurezza della comunità nazionale.
  • Quando le informazioni poste a base del diniego di cittadinanza sono secretate e non ostensibili, la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina illegittimità, poiché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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