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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28272/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santaniello impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di autoriciclaggio per avere sostituito e trasferito parte dei proventi di una truffa aggravata (circa €72.797) facendoli transitare sul conto della cooperativa C.A.R. e disponendo successivi bonifici e pagamenti, contestando in cassazione: (1) la mancata configurabilità dell'autoriciclaggio per presunta inesistenza dell'elemento dell'idoneità delle operazioni ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; (2) l'esclusione della causa di non punibilità prevista dal quarto (ora quinto) comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen. (utilizzo o godimento diretto); (3) il diniego, in appello, della rinnovazione dell'istruttoria e dell'assunzione di testimonianze importanti per dimostrare che i pagamenti erano verso fornitori; (4) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen. (minorata difesa) relativa all'uso della posta elettronica per frodare la vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione e la motivazione della Corte d'appello: Santaniello aveva inciso nella destinazione delle somme verso attività imprenditoriali e in parte in gioco d'azzardo, operando trasferimenti idonei ex ante a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; l'eccezione di non punibilità per mero utilizzo/godimento non era applicabile perché erano state compiute operazioni dissimulatorie; la rinnovazione istruttoria in appello è valutazione discrezionale e non risultava necessaria né decisiva; l'aggravante per minorata difesa poteva trovare applicazione per l'uso fraudolento di un indirizzo e-mail simile a quello del fornitore, sfruttando la distanza e la modalità telematica per trarre vantaggio.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Riferito come delitto presupposto (truffa aggravata). La corte conferma che il reato presupposto non deve essere irrevocabilmente accertato con sentenza passata in giudicato, basta che la sua materialità non sia definitivamente esclusa e sia incidentalmente ritenuta dal giudice.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Definisce l'autoriciclaggio: impiego, sostituzione o trasferimento di beni provenienti da reato destinandoli ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza. La Corte ribadisce il criterio dell'idoneità ex ante delle operazioni a ostacolare la tracciabilità; l'eccezione di non punibilità per mero utilizzo/godimento (quarto/ora quinto comma) è di applicazione molto limitata e vale solo se non sono compiute operazioni atte a ostacolare concretamente l'identificazione.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravante per aver approfittato della minorata difesa della vittima. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando l'imputato ha sfruttato la distanza e lo strumento telematico (email ingannevole) per trarre vantaggio e rendere la frode meno facilmente verificabile dalla vittima.

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme invocate come meccanismi di impugnazione in cassazione (vizi di diritto, inosservanza di norme processuali, carenza/mancanza di motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i motivi di cassazione fondati su tali obbligazioni applicative e sul vizio di motivazione.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione di testimonianze. Il ricorrente lamentava omissioni in primo grado, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito correttamente abbiano valutato la non rilevanza o la non decisività delle testimonianze non acquisite.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello. La Corte ricorda che la rinnovazione è rimessa al giudice di merito e richiede che la prova richiesta sia decisiva e idonea ad eliminare le incertezze; la valutazione discrezionale del giudice è incensurabile se ben motivata.

Massime di principio

  • Per configurare l'autoriciclaggio è sufficiente che le operazioni siano idonee ex ante a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; la successiva tracciabilità da indagini non elimina tale idoneità.
  • La causa di non punibilità per mero utilizzo o godimento dei proventi illeciti è applicabile solo quando non sono state compiute operazioni dissimulatorie: basta qualsiasi operazione idonea a ostacolare, anche parzialmente, gli accertamenti per escluderla.
  • La destinazione delle somme a terzi, ad attività imprenditoriali o speculative (compreso il gioco d'azzardo, secondo orientamento prevalente), può integrare l'elemento materiale dell'autoriciclaggio perché cambia la titolarità e complica l'apprensione del profitto illecito.
  • L'appello non è obbligato a rinnovare l'istruttoria: la rinnovazione è discrezionale e richiede che le prove richieste siano effettivamente decisive e in grado di eliminare incertezze concrete.
  • L'aggravante per minorata difesa può applicarsi anche in ipotesi di frode telematica quando l'autore sfrutta la distanza e l'uso di strumenti informatici per rendere la frode meno verificabile dalla vittima.
  • Per la difesa, in simili fattispecie è utile documentare in modo preciso i rapporti commerciali e indicare testimoni specifici e documenti che dimostrino che i pagamenti sono stati effettuati per legittime forniture, mostrando l'assenza di operazioni dissimulatorie.

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