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Sentenza

Sentenza n. 935/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento della nota prot. n. 40928 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto: “Indennità risarcitoria ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n.42/04. Sollecito”, con allegati la determinazione dirigenziale n.239/Urb del 30/12/2005, la nota n. 7835 del 12/02/2006, la perizia di stima per la determinazione dell'indennità risarcitoria, del calcolo dell'onorario per la redazione della determinazione dell'indennità risarcitoria; della delibera di C.C. n. 61 del 3 maggio 2000 e del regolamento approvato con detta delibera; della delibera di C.C. n. 77 del 16 giugno 2000; delle determinazioni dirigenziali n. 66/Urb del 23/04/2001, n. 09/urb del 14/02/2002 e n. 66/urb del 27/06/2002.

Giustizia amministrativa201500779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sollecito di pagamento dell'indennità risarcitoria paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004, con gli atti presupposti di quantificazione della somma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, quali eredi del proprietario e autore dell'abuso edilizio, hanno impugnato il sollecito di pagamento e gli atti presupposti relativi a un'indennità paesaggistica determinata dal Comune dopo l'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'immobile nell'ambito di una procedura di condono. Hanno dedotto: l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 l. 689/1981; in subordine, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della stessa legge, assumendo che il termine decorresse dalla notifica della quantificazione al dante causa; l'irretroattività dell'art. 167 d.lgs. 42/2004 rispetto alla realizzazione dell'abuso e alla presentazione della domanda di condono; l'illegittimità della quantificazione, sostenendo che la disciplina regionale avrebbe imposto di commisurare la somma al solo profitto, trattandosi di opera ritenuta compatibile; la sproporzione e illogicità della commisurazione al danno ambientale; infine, l'erroneità del calcolo del profitto per applicazione della percentuale del 4,5% anziché del 3%.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la somma prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004 come misura riparatoria, alternativa alla rimessione in pristino, e non come sanzione amministrativa punitiva. La sua funzione è ricomporre l'interesse paesaggistico leso e le somme sono destinate alla salvaguardia e al recupero dei valori ambientali; pertanto non si applica l'art. 7 l. 689/1981 e l'obbligazione è trasmissibile agli eredi e opponibile agli attuali proprietari dell'immobile. È stata respinta anche l'eccezione di prescrizione: non trova applicazione l'art. 28 l. 689/1981 e, secondo l'orientamento richiamato, il termine quinquennale deriva dall'art. 2043 c.c. e decorre, nella vicenda condonistica, dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, poiché prima di tale momento non è certa la possibilità di conservare l'opera. Nel caso concreto non era peraltro possibile stabilire se e quando il procedimento di condono si fosse concluso. È stata respinta la censura di irretroattività, dovendosi avere riguardo al momento di adozione del provvedimento applicativo della disciplina, non a quello di realizzazione dell'abuso. Quanto alla quantificazione, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 167 d.lgs. 42/2004, in luogo della disciplina regionale invocata, e legittimo il raffronto tra danno ambientale e profitto, con applicazione del maggiore importo: poiché il danno era stato stimato in euro 7.398,59 e il profitto in euro 1.124,47, era corretto assumere il danno quale parametro. L'ultima censura, relativa alla percentuale utilizzata per il calcolo del profitto, è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché anche un diverso calcolo del profitto non avrebbe inciso sull'importo finale, determinato sulla base del danno. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

    La somma ha natura riparatoria e costituisce misura alternativa alla rimessione in pristino; deve essere determinata sulla base del maggiore importo tra danno ambientale e profitto.

  • art. 167, comma 6, d.lgs. 42/2004

    Le somme riscosse sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

    La destinazione ambientale delle somme conferma la funzione riparatoria, non punitiva, della misura.

  • art. 7 l. 689/1981

    Le obbligazioni inerenti al pagamento della somma dovuta per la violazione non si trasmettono agli eredi.

    La regola di intrasmissibilità non si applica all'indennità ex art. 167 d.lgs. 42/2004, perché essa non è una sanzione amministrativa punitiva ma una misura riparatoria collegata alla permanenza dell'opera e alla tutela del bene paesaggistico.

  • art. 28 l. 689/1981

    Non disciplina la prescrizione della pretesa relativa alla misura riparatoria paesaggistica, non avente natura di sanzione amministrativa in senso proprio.

  • art. 2043 c.c.

    Secondo l'orientamento richiamato, alla pretesa riparatoria si applica un termine quinquennale fondato sull'illecito permanente, decorrente dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria nella vicenda condonistica.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; prima della definizione del condono la pretesa non è esigibile perché non è certa la possibilità di conservare l'immobile.

  • art. 1 l. 689/1981

    Il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative non è stato ritenuto applicabile alla misura riparatoria paesaggistica; in ogni caso, la disciplina applicabile è stata individuata con riferimento al momento di adozione del provvedimento.

  • art. 32 l. 47/1985

    Nel procedimento di condono, l'amministrazione ha utilizzato la disposizione per acquisire la valutazione di compatibilità paesaggistica dell'abuso.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice ha richiamato per relationem il principio espresso nel parere del Consiglio di Stato sulla trasmissibilità della misura agli eredi.

Massime di principio

  • L'indennità prevista dall'art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004, in caso di accertata compatibilità paesaggistica postuma, ha natura riparatoria e costituisce misura alternativa alla rimessione in pristino; non è una sanzione amministrativa punitiva soggetta alle regole generali della l. 689/1981.
  • La misura riparatoria paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 è trasmissibile agli eredi e può essere richiesta agli attuali proprietari o aventi causa dell'immobile, perché presuppone la permanenza della trasformazione dei luoghi e non l'accertamento della responsabilità personale dell'autore dell'abuso.
  • Nelle vicende condonistiche, la prescrizione della pretesa relativa all'indennità paesaggistica decorre dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, poiché prima di tale momento l'amministrazione non può considerare definitivamente esigibile la somma e non è certa la conservazione dell'opera.
  • La disciplina dell'art. 167 d.lgs. 42/2004 si applica, ai fini della determinazione della misura riparatoria, con riferimento al momento di adozione del provvedimento applicativo, non al momento di realizzazione dell'abuso edilizio.
  • Quando l'art. 167 d.lgs. 42/2004 impone di determinare la somma sulla base del maggiore importo tra danno ambientale e profitto conseguito, è legittimo assumere il danno quale parametro esclusivo se esso è superiore al profitto; eventuali contestazioni sul calcolo del profitto sono prive di interesse se non possono incidere sull'importo finale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaSanatoria e condono edilizio
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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