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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2025, notificato il 27 febbraio 2025, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Contenzioso del Personale ha respinto il ricorso gerarchico e il ricorso per motivi aggiunti al ricorso gerarchico, rispettivamente proposti dal ricorrente in data 6 dicembre 2024 e 16 dicembre 2024; - della nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS-d. del 27 febbraio 2025; - dei seguenti atti, contro i quali sono stati proposti il ricorso gerarchico del 6 dicembre 2024 e i motivi aggiunti al ricorso gerarchico del 16 dicembre 2024: 1) determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, prot. n. -OMISSIS- del 5 novembre 2024, di perdita del grado per rimozione; 2) verdetto di non meritevolezza a conservare il grado, formulato in data -OMISSIS- dalla Commissione di Disciplina presso il Comando Regionale dell’Abruzzo; 3) relazione riepilogativa dell’Ufficiale Inquirente prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2024 e relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2024; 4) determinazione n. -OMISSIS- del 17 giugno 2024 e determinazione integrativa n.-OMISSIS-del 20 giugno 2024, con le quali il Comandante Regionale dell’Abruzzo ha deferito il ricorrente al giudizio della Commissione di Disciplina e ha nominato i membri di tale commissione; 5) nota di contestazione degli addebiti n. -OMISSIS- del 12 aprile 2024; 6) foglio n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2024, con il quale il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza ha disposto l’avvio del procedimento disciplinare di stato, ai sensi dell’articolo 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare; 7) foglio n. -OMISSIS- del 20 marzo 2024, con il quale il Comandante Regionale dell’Abruzzo ha ordinato un’inchiesta formale a carico del ricorrente; - di tutti gli atti connessi ai precedenti, ivi compresi: 8) la determinazione prot. n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2024, con la quale il Comando Interregionale dell’Italia Centrale ha disposto la sospensione precauzionale del ricorrente dall’impiego, ai sensi dell’articolo 917, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 9) la proposta formulata dal Comandante della Compagnia di Avezzano con foglio prot. n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2024; 10) la proposta formulata dal Comandante Provinciale dell’Aquila con foglio prot. n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2024; 11) la proposta formulata dal Comandante Regionale dell’Abruzzo con foglio prot. n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2024; 12) la comunicazione del Comandante Provinciale dell’Aquila prot.-OMISSIS- del 21 dicembre 2023, di avvio del procedimento di sospensione precauzionale dall’impiego ai sensi dell’articolo 917, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; - di tutti gli altri atti allegati, collegati, connessi, derivati, presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202500170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e atti presupposti relativi alla sanzione della perdita del grado per rimozione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare sanzionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, adottata a seguito di contestazioni concernenti l'acquisto e il consumo di cocaina per uso di gruppo e la contiguità con soggetti operanti nell'illegalità. Ha dedotto: violazione dell'art. 1357, comma 1, lettera d), del d.lgs. 66/2010, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta quanto all'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti; inutilizzabilità o erronea valutazione delle analisi e degli atti di indagine penale, comprese intercettazioni e sommarie informazioni, anche in relazione all'art. 268, comma 7, c.p.p.; erronea valutazione della contiguità con soggetti operanti nell'illegalità; insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. L'amministrazione ha eccepito la tardività della notificazione del ricorso e l'inammissibilità delle censure non previamente dedotte nel ricorso gerarchico.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto tempestivo il ricorso giurisdizionale, notificato entro sessanta giorni dalla notificazione del rigetto del ricorso gerarchico, e tempestivo il ricorso gerarchico, proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sanzione. Ha inoltre rilevato che le censure giurisdizionali erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate in sede gerarchica. Nel merito, ha respinto i primi tre motivi: gli atti legittimamente acquisiti nel procedimento penale, quali intercettazioni, brogliacci e sommarie informazioni, possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare con valenza indiziaria, anche se il procedimento penale si è concluso con archiviazione o gli atti non hanno superato un vaglio dibattimentale. Il quadro indiziario risultava idoneo a dimostrare il coinvolgimento del militare nell'acquisto e nel consumo di gruppo di cocaina e la contrarietà della condotta ai compiti istituzionali della Guardia di Finanza. Ha invece accolto la censura relativa alla proporzionalità della sanzione. L'automatica applicazione della sanzione espulsiva per il consumo di stupefacenti contrasta con l'obbligo legale di graduare la sanzione secondo i criteri dell'art. 1355 del d.lgs. 66/2010. L'amministrazione non aveva adeguatamente considerato la condizione personale del militare, le numerose analisi di laboratorio prodotte e la possibilità che il consumo fosse insussistente od occasionale, né aveva motivato in modo sufficiente la scelta della sanzione massima. I provvedimenti sono stati pertanto annullati nei limiti indicati, con effetto conformativo consistente nella rivalutazione del quadro probatorio e nella nuova esternazione delle ragioni eventualmente giustificative della perdita del grado o dell'applicazione di una diversa sanzione. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Impone di graduare la sanzione disciplinare di stato secondo i criteri previsti dalla legge e impedisce l'automatica applicazione della sanzione espulsiva senza una valutazione individualizzata.

  • art. 1357, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010

    Prevede la perdita del grado per rimozione quale sanzione disciplinare di stato più grave, applicabile quando i fatti siano incompatibili con la conservazione dello status militare.

  • art. 1388 d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale parametro di legittimità della contestazione disciplinare relativa alle condotte addebitate al militare.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Costituisce la base normativa dell'avvio del procedimento disciplinare di stato.

  • art. 917, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Costituisce la base normativa della sospensione precauzionale dall'impiego, richiamata tra gli atti presupposti.

  • art. 268, comma 7, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle intercettazioni; il TAR ha comunque ritenuto utilizzabili nel procedimento disciplinare gli atti di indagine legittimamente acquisiti, con valore indiziario.

  • art. 29 c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale di sessanta giorni per l'azione di annullamento.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Collega la decorrenza del termine per impugnare alla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, quando sia richiesta la notificazione individuale.

  • art. 2 d.P.R. 1199/1971

    Prevede il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso gerarchico, rispettato dal ricorrente.

Massime di principio

  • La perdita del grado per rimozione, quale più grave sanzione disciplinare di stato, può essere irrogata solo quando i fatti accertati siano di gravità tale da rendere sostanzialmente incompatibile la conservazione dello status militare.
  • Gli atti legittimamente acquisiti durante le indagini preliminari penali, comprese intercettazioni e sommarie informazioni, possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare come elementi indiziari, anche se il procedimento penale è stato archiviato o gli atti non hanno superato il vaglio dibattimentale.
  • La valutazione della gravità dei fatti e della loro incompatibilità con lo status militare appartiene alla discrezionalità amministrativa, ma è sindacabile quando risulti manifestamente illogica, irragionevole, sproporzionata o fondata su travisamento dei fatti.
  • L'amministrazione militare non può applicare automaticamente la sanzione espulsiva per il consumo di sostanze stupefacenti, ma deve graduare la sanzione sulla base dei criteri normativi e valutare individualmente la condotta, la condizione personale del militare, l'eventuale occasionalità del consumo e tutti gli elementi probatori offerti dall'interessato.
  • Quando annulla una sanzione disciplinare per difetto di motivazione sulla proporzionalità, il giudice può imporre all'amministrazione di rivalutare il quadro probatorio e di motivare nuovamente la scelta tra la sanzione espulsiva e una diversa sanzione di stato, senza sostituire la propria valutazione discrezionale a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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