Cassazione Penale, Sentenza n. 29602/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste, della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine per il reato di furto. Nel ricorso per cassazione si deducevano vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali. Successivamente, il difensore ha depositato la remissione della querela resa dalla persona offesa (11/03/2024) e l'accettazione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata. La decisione si fonda sul principio per cui, quando il reato è procedibile a querela di parte e la remissione è intervenuta e accettata, il giudice di legittimità deve rilevare la sopravvenuta estinzione del reato (prevalente su eventuali questioni di inammissibilità) purché il ricorso sia tempestivo. In difetto di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, c.p.p., l'annullamento è senza rinvio. Le spese sono poste a carico del querelato.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 129
L'art. 129 (e in particolare il comma secondo) disciplina le condizioni e gli effetti della remissione di querela: la Corte di legittimità verifica essenzialmente l'evidenza delle condizioni previste e, se la remissione è valida e accettata, ne deriva l'estinzione del reato.
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a)
L'art. 620 c.p.p. disciplina l'effetto dell'estinzione del reato in sede di cassazione: quando il reato è estinto per una causa prevista (qui remissione della querela), l'annullamento della sentenza è senza rinvio.
Giurisprudenza - Cass. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
«la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»
La pronuncia è richiamata per affermare il principio secondo cui la remissione accolta estingue il reato anche se il ricorso presenta altri profili che potrebbero renderlo inammissibile; l'unico controllo richiesto al giudice di legittimità è verificare la tempestività e la regolarità della remissione.
Giurisprudenza - Cass. Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008 (Mazzamuto)
«in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela), l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.»
La Cassazione chiarisce che, quando interviene una causa di estinzione, il controllo è limitato alla constatazione della sussistenza dei presupposti (es. remissione e accettazione), senza entrare nel merito della motivazione impugnata, e che l'annullamento con rinvio non è compatibile con la declaratoria di estinzione.
Giurisprudenza - Cass. Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Richiamata a conferma del principio consolidato secondo cui la remissione accettata estingue il reato e impone al giudice di legittimità di dichiarare l'estinzione quando il ricorso è tempestivo.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte e la persona offesa rilascia la remissione della querela, regolarmente accettata dall'imputato, la remissione estingue il reato anche se il ricorso per cassazione è già pendente.
- La Corte di legittimità, constatata la tempestività del ricorso e la regolarità della remissione/accettazione, deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio; non è quindi necessario approfondire i vizi sostanziali della decisione impugnata.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni processuali come l'inammissibilità del ricorso: il controllo della Cassazione in tali casi è essenzialmente formale (verifica delle condizioni di cui all'art.129 c.p.p.).
- È fondamentale depositare nel procedimento di cassazione la documentazione comprovante la remissione e la relativa accettazione per consentire al giudice di legittimità di rilevare la sopravvenuta estinzione.
- La remissione può non riverberarsi automaticamente sulle spese: la sentenza può comunque porre le spese a carico del querelato salvo diversa pattuizione o diversa disposizione normativa.
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