Cassazione Penale, Sentenza n. 21490/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti lamentando l'illegalità della pena. In particolare censura che, nell'ambito del reato continuato, il giudice di merito aveva fissato la pena-base per il reato più grave (art. 624-bis e art. 625, n. 6 c.p.) in 3 anni e 4 mesi di reclusione e €900,00 di multa e poi aveva aumentato tale pena di 3 mesi di reclusione e €30,00 di multa per il reato contravvenzionale concorrente (art. 4, L. n. 110/1975). Il ricorrente sostiene che, essendo pene eterogenee, l'aumento avrebbe dovuto rispettare la specie della pena prevista per il reato satellite e non tradursi in un trattamento sanzionatorio omogeneo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103) perché la censura, pur apparentemente fondata sull'illegalità della pena, è manifestamente infondata. La Corte rileva che la giurisprudenza della Cassazione ammette l'applicazione della continuazione anche tra reati di categorie e pene eterogenee e che l'aumento per il reato "satellite" si effettua con il criterio della pena unica progressiva "per moltiplicazione", rispettando il principio di legalità e, se necessario, il genere della pena (con ragguaglio a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.). Nel caso di specie il giudice di merito si è attenuto a tali principi (pena del reato base e satellite sono dello stesso genere, seppure di specie diversa). Perciò il ricorso è inammissibile. Inoltre il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 e ss. c.p.p.
Richiamate come norme che regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento e applicazione della pena).
art. 624-bis c.p. e art. 625 n. 6 c.p.
Delimitano il reato più grave e la pena-base utilizzata dal giudice di merito per il calcolo della continuazione.
art. 4, co. 3, L. 18 aprile 1975, n. 110
Prevede la fattispecie contravvenzionale satellite che è stata conteggiata ai fini dell'aumento di pena in continuazione.
art. 610, co. 5-bis c.p.p. (introdotto dalla L. 23/6/2017, n. 103)
Consente la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti quando non siano fondati su motivi specifici previsti (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza).
art. 448, co. 2-bis c.p.p. (modificato dalla L. 23/6/2017, n. 103)
Stabilisce i limiti e i profili sui quali il ricorso è ammissibile nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; richiamato per definire i motivi specifici che possono sorreggere il gravame.
art. 135 c.p.
Consentirebbe, per il principio di legalità e favor rei, di ragguagliare a pena pecuniaria l'aumento quando occorre rispettare il genere della pena nel calcolo della continuazione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente e per l'onere a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018
Principio secondo cui la continuazione è applicabile anche tra reati di diverse categorie e pene eterogenee e che l'aumento per il reato satellite si effettua con il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando il genere della pena.
Massime di principio
- I ricorsi contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono spesso dichiarati inammissibili se non fondati su motivi "specifici" previsti dall'art. 610, co. 5-bis c.p.p.; il ricorrente deve quindi articolare chiaramente uno dei motivi ammessi (espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione, illegalità della pena o delle misure di sicurezza).
- La continuazione può essere riconosciuta anche quando i reati concorrenti appartengono a categorie diverse e prevedono pene eterogenee; non è di per sé illegittimo aumentare la pena del reato base per un reato satellite di specie diversa se si rispettano i principi stabiliti dalla giurisprudenza.
- L'aumento per il reato "satellite" va calcolato secondo il criterio della pena unica progressiva "per moltiplicazione"; tuttavia, per rispetto del principio di legalità e del favor rei, il giudice deve comunque preservare il genere della pena prevista per il reato satellite (se necessario ragguagliando l'aumento a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.).
- Se la pena del reato base e quella del reato satellite sono dello stesso genere (detentiva o pecuniaria), anche se di specie diversa, l'aumento dovrà essere effettuato rendendo omogenea la pena del satellite al genere del reato base.
- Quando si impugna una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è essenziale dimostrare specificità e fondatezza della censura; motivi meramente formali o interpretazioni giuridiche già pacificate dalla giurisprudenza sono a rischio di inammissibilità e comportano conseguenze economiche (spese e contributi alla cassa delle ammende).
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