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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26070/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello, all’esito di giudizio abbreviato, per un episodio di acquisto di circa 240 grammi di cocaina destinata allo spaccio. Secondo la ricostruzione di merito, il fatto è emerso da intercettazioni telefoniche eseguite su un’utenza in uso a un coindagato, da servizi di osservazione, da tabulati telefonici e da immagini acquisite tramite captatore informatico. L’imputato avrebbe concordato con il coindagato l’acquisto della sostanza, poi sequestrata durante il trasporto, e il fatto sarebbe stato commesso mentre era ammesso a una misura alternativa alla detenzione, con contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quater c.p. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza dei decreti autorizzativi e delle proroghe, essendo il captatore informatico stato utilizzato senza adeguata indicazione delle ragioni, dei luoghi e del tempo; 2) vizio di motivazione e violazione delle regole sulla prova, contestando l’identificazione dell’imputato quale interlocutore delle conversazioni e destinatario della cocaina, anche alla luce dei nickname, dei tabulati e della distanza temporale fra fotografie e sequestro; 3) richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti, sostenendo che il solo dato quantitativo non bastasse a escluderla; 4) contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quater c.p., ritenuta assorbita dalla recidiva e comunque immotivata; 5) censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, ritenute prive di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per il regime ratione temporis applicabile, non sussisteva un onere di motivazione rafforzata come quello introdotto solo successivamente, e che comunque la dedotta invalidità dei decreti e delle proroghe non integrava una violazione di un divieto probatorio rilevante nel giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, c.p.p.; ha inoltre osservato che il decreto poteva ricomprendere sia attività di captazione "passiva" sia attività "attive", senza necessità di una distinta qualificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità estrinseca, perché tendeva a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, mentre le sentenze di merito avevano già fornito una lettura coerente e non illogica delle conversazioni, dei tabulati, delle fotografie e dei riscontri investigativi. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato, poiché la lieve entità non può essere esclusa o riconosciuta sulla base del solo dato quantitativo, dovendo risultare da una valutazione complessiva degli indici normativi, e nel caso concreto la condotta era stata ulteriormente valorizzata come inserita stabilmente nel traffico di stupefacenti. Il quarto motivo è stato respinto: l’aggravante ex art. 61, n. 11-quater c.p. si perfeziona per la commissione del delitto non colposo durante l’ammissione a misura alternativa e può concorrere con la recidiva, salvo l’ipotesi specifica di cui all’art. 99, comma 2, n. 3, c.p., non ricorrente nel caso di specie. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche risultava desumibile dalla motivazione complessiva e la pena, inferiore alla media edittale, era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice del fatto contestato, relativo all’acquisto di un significativo quantitativo di cocaina destinata allo spaccio.

  • art. 61, n. 11-quater c.p.

    L’aggravante si realizza se il delitto non colposo è commesso nel periodo di ammissione a misura alternativa alla detenzione, senza necessità di un collegamento teleologico con il reato.

  • art. 267 c.p.p.

    indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini

    La Corte distingue il regime previgente da quello successivo del captatore informatico e afferma che, per il periodo rilevante nel caso, non operava ancora la motivazione rafforzata introdotta nel 2023.

  • art. 271, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato per escludere che la dedotta violazione dei limiti di luogo e tempo nel decreto autorizzativo integri, nel caso concreto, un divieto probatorio rilevante.

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio

    Nel giudizio abbreviato sono sanate le nullità e non sono rilevabili le inutilizzabilità, salvo quelle derivanti da violazione di un divieto probatorio in senso stretto.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nel motivo difensivo e indirettamente nella valutazione della prova indiziaria e dei riscontri.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato nel motivo difensivo in relazione al giudizio di responsabilità e alla sufficienza della prova.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nel motivo difensivo per il difetto di motivazione della sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    È la base delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte con il ricorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi e non può essere esclusa o riconosciuta dal solo dato quantitativo.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato per escludere l’assorbimento dell’aggravante ex art. 61, n. 11-quater c.p., salvo la specifica ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, comma 2, n. 3, c.p.

  • art. 68 c.p.

    Richiamato nel ragionamento sul rapporto tra recidiva e aggravante, per escludere l’assorbimento nei casi diversi da quelli tipizzati.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato con riferimento alla richiesta di attenuanti generiche, poi ritenuta correttamente respinta o comunque desumibilmente rigettata.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per la valutazione della gravità del fatto, della capacità a delinquere e della congruità della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, l’inutilizzabilità di una prova non è rilevabile in modo generalizzato: restano deducibili solo le inutilizzabilità che derivano dalla violazione di un vero e proprio divieto probatorio, cioè di una regola che priva il giudice del potere di assumere quella prova o che incide su diritti protetti da norme costituzionali o sovranazionali.
  • Le carenze motivazionali del decreto di autorizzazione alle intercettazioni, specie quando riferite all’uso del captatore informatico nel regime previgente, non equivalgono automaticamente a violazione di un divieto probatorio e non determinano di per sé inutilizzabilità nel rito abbreviato.
  • Il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni deve dare conto dei presupposti legali dell’attività captativa, ma non è necessario che distingua analiticamente tra modalità tecniche "attive" e "passive" del captatore, se la lettura complessiva dell’atto mostra che entrambe erano ricomprese nell’autorizzazione.
  • La ricostruzione dell’identità dell’interlocutore di conversazioni captate, fondata sull’incrocio tra intercettazioni, tabulati, fotografie e servizi di osservazione, appartiene al merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente; non è ammissibile una mera rivalutazione alternativa del compendio probatorio.
  • Ai fini dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la lieve entità non si decide sul solo dato ponderale della sostanza, ma richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, potendo il peso della droga essere anche assorbente solo all’esito di un apprezzamento globale.
  • L’aggravante della commissione del delitto durante il periodo di ammissione a misura alternativa alla detenzione si perfeziona con la sola coincidenza temporale tra la misura e il nuovo reato, senza bisogno di un collegamento finalistico con il fatto.
  • L’aggravante ex art. 61, n. 11-quater c.p. può concorrere con la recidiva, salvo la particolare ipotesi di recidiva aggravata espressamente idonea a escluderne la coesistenza secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
  • La mancata motivazione espressa sul diniego delle attenuanti generiche non integra vizio quando il rigetto risulti comunque dalla motivazione complessiva della sentenza e la richiesta difensiva sia generica o non sorretta da specifici elementi favorevoli.
  • La dosimetria della pena è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o di pena sproporzionata rispetto ai criteri dell’art. 133 c.p.; quando la sanzione è inferiore alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica sulla congruità del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioIntercettazioniImpugnazioniElemento soggettivoPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entitàInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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