Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18783/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di truffa aggravata commessi nell'ambito di incarichi relativi ad adempimenti fiscali affidati dall'imputato da alcune persone offese, che gli avevano versato varie somme di denaro. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità della truffa, sostenendo che i fatti contestati sarebbero incompatibili con una condotta omissiva e che le circostanze taciute dall'imputato erano comunque conoscibili dalle persone offese con l'ordinaria diligenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 61 n. 11 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze già disattese in appello; ha inoltre osservato che la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato non solo l'aspetto omissivo, ma anche una condotta commissiva consistita in ripetute rassicurazioni rese alle persone offese, idonee a integrare artifizi e raggiri ex art. 640 c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, trattandosi di giudizio di comparazione rimesso al merito e sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La fattispecie di truffa è stata ritenuta integrata nonostante la difesa prospettasse una mera omissione, poiché la condotta dell'imputato comprendeva anche atti commissivi di rassicurazione e, quindi, artifizi e raggiri.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    L'aggravante contestata è stata considerata nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 69 c.p.

    Il riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze implica che la valutazione dell'equivalenza o della prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante appartiene al merito, salvo vizi manifesti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di truffa, la condotta rilevante può consistere non solo in omissioni, ma anche in comportamenti commissivi che, nel loro complesso, integrino artifizi o raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riproporre in modo pedissequo censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata.
  • La censura sulla valutazione della credibilità o sulla capacità di diligenza della persona offesa non è decisiva se il giudice di merito ha accertato la presenza di ulteriori condotte fraudolente dell'agente.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.