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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-578/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019. — Causa promossa dall'Oy Hartwall Ab. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b) – Diniego di registrazione o nullità – Valutazione in concreto del carattere distintivo – Qualificazione di un marchio – Rilevanza – Marchio cromatico o marchio figurativo – Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa – Requisiti per la registrazione – Rappresentazione grafica non sufficientemente chiara e precisa. — Causa C-578/17

Giurisprudenza europea62017CJ0578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la distinzione tra marchio cromatico e marchio figurativo può incidere sulla delimitazione della tutela e sulla valutazione della distintività, ma non consente di introdurre criteri più rigorosi o automatismi probatori. Nel caso concreto, la domanda di Hartwall era contraddittoria perché il segno era rappresentato come disegno figurativo, mentre la protezione richiesta era per una combinazione di colori senza contorni. Per questo la Corte ha ritenuto che la registrazione dovesse essere negata, salvo verifica del giudice nazionale sulla sussistenza della contraddizione.

Marchio cromatico o figurativo: rilevanza della qualificazione del segno e necessità di chiarezza e precisione della domanda di registrazione

La questione giuridica

Se, ai fini degli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE, conti la qualificazione del segno come marchio cromatico o figurativo; se, in presenza di una domanda che rappresenta graficamente il segno come disegno ma lo qualifica come marchio cromatico, la registrazione possa avvenire come marchio cromatico ovvero solo come marchio figurativo; e se, in caso di registrazione come marchio cromatico, sia necessaria una prova specifica dell’uso effettivo per dimostrarne il carattere distintivo.

Principio di diritto

La Corte afferma che la qualificazione del segno come marchio cromatico o figurativo è un elemento rilevante per individuare l’oggetto e la portata della protezione e per valutare il carattere distintivo, ma non sostituisce l’esame concreto e globale imposto dagli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE; pertanto l’autorità nazionale non può respingere la domanda solo perché il segno non avrebbe acquisito distintività tramite uso. Inoltre, quando nella domanda vi è una contraddizione tra la rappresentazione grafica del segno e la sua qualificazione, tale incoerenza impedisce di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione e osta alla registrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95/CE

Marchio cromatico o figurativo: rilevanza della qualificazione del segno e chiarezza della domanda di registrazione

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema finlandese) nell’ambito di una controversia tra Oy Hartwall Ab e l’Ufficio finlandese per la proprietà intellettuale, relativa al rigetto di una domanda di registrazione di marchio. La Corte è chiamata a interpretare gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE sui marchi.

Fatti e procedimento principale

Hartwall aveva chiesto la registrazione, per acque minerali, di un segno rappresentato graficamente con colori blu e grigio e descritto come combinazione di tali colori. Successivamente aveva precisato di voler ottenere la registrazione come "marchio cromatico" e non come marchio figurativo. L’Ufficio per la proprietà intellettuale aveva respinto la domanda per difetto di carattere distintivo, osservando che la notorietà del segno emergeva con riguardo al disegno figurativo e non ai colori in sé. Il Tribunale del commercio aveva poi ritenuto che la rappresentazione non contenesse una disposizione sistematica dei colori, richiesta per il riconoscimento della tutela.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:

  • se la qualificazione del segno come marchio cromatico o figurativo rilevi ai fini del carattere distintivo;
  • se, in caso di rilevanza di tale qualificazione, il segno possa essere registrato come marchio cromatico quando la domanda lo rappresenti come disegno;
  • se, per la registrazione come marchio cromatico, sia necessaria una prova specifica di uso effettivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2 della direttiva 2008/95/CE, che richiede la riproducibilità grafica e la capacità distintiva del segno;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, che esclude i marchi privi di carattere distintivo;
  • l’articolo 3, paragrafo 3, che consente l’acquisizione del carattere distintivo tramite uso. Viene richiamato anche il considerando 6, che lascia agli Stati membri libertà procedurale, senza tuttavia consentire di alterare la nozione armonizzata di marchio.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che la direttiva 2008/95 non distingue tra categorie di marchi, ma la qualificazione data dal richiedente al segno è comunque pertinente perché aiuta a definire oggetto e portata della tutela, cioè se i contorni facciano parte o meno dell’elemento protetto. Ciò non esonera però l’autorità nazionale dall’obbligo di compiere una valutazione in concreto e globale del carattere distintivo, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, incluso l’eventuale uso del segno.

La Corte ribadisce che l’esame non può essere astratto e che i criteri di valutazione del carattere distintivo sono identici per i marchi cromatici e per le altre categorie di marchi. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui, per un colore specifico o una combinazione di colori, il carattere distintivo intrinseco è eccezionale e, di regola, può essere acquisito solo tramite uso; tuttavia ciò non giustifica un automatismo fondato unicamente sulla prova di uso durevole e significativo.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla seconda questione, la Corte osserva che la rappresentazione grafica deve consentire di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata della protezione richiesta. La descrizione verbale contribuisce a tale precisione. Se, nella domanda, esiste una contraddizione tra il segno rappresentato come disegno e la qualificazione richiesta come marchio cromatico, viene meno la necessaria chiarezza e precisione.

Nel caso concreto, il segno era rappresentato come disegno figurativo con contorni, ma la descrizione chiedeva protezione solo per due colori. Tale incoerenza rendeva impossibile definire esattamente l’oggetto della tutela, sicché l’articolo 2 della direttiva osta alla registrazione in presenza di una simile contraddizione, da verificare dal giudice nazionale.

Terza questione e assorbimento

Poiché la seconda questione è stata risolta in senso ostativo alla registrazione per difetto di chiarezza e precisione della domanda, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare la terza questione sulla prova dell’uso effettivo.

Decisione e principio applicato

La Corte dichiara che la qualificazione del segno come marchio cromatico o figurativo è un elemento rilevante per valutare l’idoneità del segno a costituire un marchio e il suo carattere distintivo, ma non sostituisce l’esame concreto e globale richiesto dalla direttiva. Inoltre, una domanda contraddittoria tra rappresentazione grafica e qualificazione del segno deve essere respinta perché non consente di determinare con sufficiente chiarezza e precisione la portata della protezione richiesta.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza evidenzia che:

  • la qualificazione del marchio in fase di deposito deve essere coerente con la rappresentazione grafica;
  • per i marchi cromatici non è ammissibile un rigetto fondato su un automatismo probatorio, senza valutazione concreta;
  • la descrizione verbale del segno è decisiva per delimitare l’oggetto della protezione;
  • ogni incoerenza tra immagine, descrizione e qualificazione giuridica può impedire la registrazione.

Come è indicizzato

Materiemarchi d'impresamarchio cromaticorappresentazione grafica del marchiocarattere distintivoregistrazione dei marchi

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