Corte di giustizia, Sentenza C-545/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019. — Mariusz Pawlak contro Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dei servizi postali – Direttive 97/67/CE e 2008/6/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Nozione di “diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali ” – Articolo 8 – Diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie – Termine per il deposito di un atto processuale dinanzi a un organo giurisdizionale – Interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione – Limiti – Effetto diretto invocato da un’emanazione di uno Stato membro nell’ambito di una controversia tra la medesima e un singolo. — Causa C-545/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una norma polacca di procedura civile che considera tempestivo, ai fini processuali, solo il deposito di un atto presso l’operatore postale designato per il servizio universale. Ha ritenuto che tale disciplina, incidendo sul servizio di invio di atti processuali, integri un diritto esclusivo o speciale vietato dalla direttiva postale liberalizzata, salvo la deroga dell’articolo 8, non applicabile in assenza di una giustificazione oggettiva di ordine pubblico o sicurezza pubblica. La Corte ha inoltre affermato che un’autorità pubblica non può invocare la direttiva contro un privato.
Servizi postali liberalizzati: compatibilità con il diritto UE della norma polacca che attribuisce solo all’operatore postale designato l’effetto equipollente al deposito dell’atto processuale in tribunale
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, osti a una norma nazionale che riconosce l’equivalenza al deposito giudiziario soltanto per gli atti consegnati all’operatore postale designato; se, in caso di incompatibilità, il vantaggio debba estendersi agli altri operatori postali per evitare discriminazioni; e se un’autorità pubblica possa invocare tale incompatibilità contro un privato.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE, come modificata, vieta agli Stati membri di riservare, per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali, un vantaggio legale a un solo operatore designato, salvo la deroga strettamente interpretata dell’articolo 8 e solo se la scelta nazionale è giustificata da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. Ne consegue che è incompatibile con il diritto UE una norma che attribuisca l’effetto di deposito giudiziario soltanto agli invii presentati presso l’operatore designato, senza giustificazione oggettiva. Inoltre, un’autorità pubblica qualificabile come emanazione dello Stato non può invocare la direttiva, in quanto tale, nei confronti di un singolo; perciò, nel caso concreto, non occorre estendere l’eventuale vantaggio agli altri operatori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 97/67/CE
- Articolo 8, direttiva 97/67/CE
- Direttiva 2008/6/CE
- Articolo 1, direttiva 97/67/CE come modificata
- Articolo 2, punti 1 e 6, direttiva 97/67/CE come modificata
- Articolo 3, paragrafi 4 e 5, direttiva 97/67/CE
- Articolo 106, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva 2004/18/CE
Servizi postali liberalizzati e deposito degli atti processuali
La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), riguarda l’interpretazione della direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, in relazione a una norma processuale polacca che attribuisce efficacia equipollente al deposito in tribunale soltanto agli atti presentati presso l’operatore postale designato per il servizio universale. La controversia principale oppone il sig. Mariusz Pawlak al presidente della KRUS, in un contenzioso relativo a un indennizzo per infortunio sul lavoro agricolo.
Contesto normativo dell’Unione
La Corte ricostruisce l’evoluzione del mercato postale europeo: dalla direttiva 97/67/CE, che consentiva ancora forme limitate di riserva per garantire il servizio universale, alla direttiva 2008/6/CE, che ha completato la liberalizzazione e ha abolito il ricorso ai diritti esclusivi o speciali come strumento ordinario di finanziamento. Sono rilevanti:
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE come modificata, che vieta di concedere o mantenere diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali;
- l’articolo 8, che lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie;
- l’articolo 2, punti 1 e 6, che definisce "servizi postali" e "invio postale";
- l’articolo 1, che elenca gli obiettivi e le materie disciplinate dalla direttiva.
La questione nazionale sottoposta alla Corte
L’articolo 165, paragrafo 2, del codice di procedura civile polacco stabilisce che il deposito di un atto presso un ufficio postale dell’operatore designato, o presso un operatore che fornisce il servizio universale in un altro Stato membro, equivale alla presentazione dell’atto al giudice. In pratica, quindi, solo l’operatore designato nazionale consente di rispettare il termine processuale anche se l’atto perviene al giudice dopo la scadenza, mentre ciò non vale per gli altri operatori postali che pure sono autorizzati a prestare servizi postali.
Primo gruppo di questioni: esistenza di un diritto esclusivo o speciale
La Corte osserva preliminarmente che la direttiva postale non disciplina solo il settore postale in astratto, ma può incidere anche su norme nazionali che, pur essendo processuali, producono effetti sul mercato dei servizi postali. L’invio di atti processuali agli organi giurisdizionali è infatti un "invio postale" e quindi rientra nella nozione di "servizi postali".
La Corte precisa che una misura nazionale conferisce un diritto esclusivo o speciale quando:
- tutela un numero ristretto di imprese;
- incide sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di esercitare la medesima attività economica nello stesso territorio.
Applicando tali criteri, la Corte ritiene che la norma polacca conferisca un vantaggio all’operatore designato, poiché solo esso beneficia della regola secondo cui il deposito presso il suo ufficio postale equivale al deposito in tribunale. Gli altri operatori non possono offrire il medesimo effetto giuridico, con conseguente alterazione della concorrenza nel mercato dei servizi postali.
Portata dell’articolo 8 della direttiva
La Corte interpreta restrittivamente l’articolo 8, perché esso costituisce una deroga alla regola generale di liberalizzazione dell’articolo 7. La deroga riguarda il servizio di invii raccomandati nelle procedure giudiziarie e amministrative e, alla luce del considerando 20 della direttiva 97/67/CE, è giustificata da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
Ne deriva che uno Stato membro può avvalersi dell’articolo 8 solo se dimostra un interesse pubblico concreto. Nel caso esaminato, la Corte rileva che la legislazione polacca non è stata giustificata in modo sufficiente: il governo aveva richiamato differenze territoriali nella copertura del servizio tra operatori, ma tali argomenti non spiegavano perché il termine processuale dovesse variare in funzione dell’operatore scelto. Anzi, una simile differenziazione appare in tensione con la certezza del diritto e con la buona amministrazione della giustizia.
La conclusione è che l’articolo 8 non autorizza il mantenimento di una norma come quella polacca, salvo una giustificazione oggettiva che nel caso concreto non risulta dimostrata e che il giudice del rinvio dovrà verificare.
Risposta alle seconde e terze questioni: interpretazione conforme ed emanazione dello Stato
Quanto alla possibilità di estendere agli altri operatori il vantaggio accordato all’operatore designato, la Corte non entra nel merito, perché la questione decisiva è un’altra: l’autorità pubblica che agisce nella controversia principale, il presidente della KRUS, è un’emanazione dello Stato e non può invocare la direttiva, in quanto tale, contro un singolo.
La Corte ricorda inoltre che l’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra il limite dell’interpretazione contra legem e deve rispettare i principi di certezza del diritto e di tutela dei termini processuali. Tuttavia, nel caso concreto, non è necessario risolvere il problema dell’eventuale estensione del vantaggio agli altri operatori, perché la direttiva non può essere opposta dal soggetto pubblico al privato.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE, in combinato disposto con l’articolo 8, osta a una norma nazionale che riconosce l’equivalenza al deposito giudiziario soltanto per gli atti consegnati all’unico operatore designato, senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica;
- un’autorità pubblica, considerata un’emanazione di uno Stato membro, non può invocare la direttiva 97/67/CE, come modificata, nei confronti di un singolo.
Principi pratici per il professionista
La decisione è rilevante perché chiarisce che le regole processuali nazionali sui termini di deposito non possono creare, di fatto, un privilegio competitivo per un solo operatore postale, se ciò incide sul mercato liberalizzato dei servizi postali. Al tempo stesso, la sentenza ribadisce il limite dell’invocabilità della direttiva da parte dello Stato contro il privato e conferma che eventuali deroghe al divieto di diritti esclusivi o speciali devono essere giustificate in modo rigoroso.
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