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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-620/16

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019. — Commissione europea contro Repubblica federale di Germania. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Decisione 2014/699/UE – Principio di leale cooperazione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Ricevibilità – Effetti del comportamento addebitato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato – Effetti continui sull’unità e sulla coerenza dell’azione internazionale dell’Unione europea – Sufficienza delle misure adottate dallo Stato membro interessato per conformarsi al parere motivato – Voto della Repubblica federale di Germania contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) e opposizione espressa da detto Stato membro contro tale posizione e contro le modalità di esercizio dei diritti di voto quali definite in tale decisione. — Causa C-620/16

Giurisprudenza europea62016CJ0620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Germania, ritenendo che gli effetti della condotta contestata perdurassero sull’azione internazionale dell’Unione. Nel merito ha accertato che la decisione 2014/699/UE era vincolante e che la Germania non poteva sottrarsi unilateralmente ai suoi obblighi, neppure invocando la presunta illegittimità dell’atto. È stato quindi dichiarato l’inadempimento per violazione della decisione del Consiglio e del principio di leale cooperazione.

Inadempimento di uno Stato membro per violazione di una decisione del Consiglio adottata ex articolo 218, paragrafo 9, TFUE e del principio di leale cooperazione, in relazione al voto della Germania in seno all’OTIF contro la posizione dell’Unione.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse proporre validamente un ricorso per inadempimento nonostante il comportamento contestato si fosse verificato in una sessione già conclusa, e se la Repubblica federale di Germania avesse violato la decisione 2014/699/UE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE votando contro la posizione dell’Unione in seno al comitato di revisione dell’OTIF e contestando pubblicamente tale posizione e le modalità di esercizio del voto previste.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che un ricorso per inadempimento è ricevibile anche quando la violazione contestata riguarda un comportamento già consumato, se gli effetti di tale comportamento continuano a incidere sull’unità e sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione; inoltre, una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE è vincolante per gli Stati membri finché non sia annullata o sospesa, e non può essere disapplicata unilateralmente mediante contestazione politica o giuridica. Di conseguenza, la Germania, avendo votato contro la posizione dell’Unione in OTIF e avendo pubblicamente preso le distanze dalle modalità di voto previste, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla decisione 2014/699/UE e dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 218, paragrafo 9, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 288, quarto comma, TFUE
  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 17 TUE
  • Decisione 2014/699/UE del Consiglio
  • Decisione 2013/103/UE del Consiglio
  • Decisione (UE) 2015/1734 del Consiglio
  • Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)
  • Accordo di adesione dell’Unione europea all’OTIF
  • Direttiva 2008/110/CE

Inadempimento della Germania per il voto contrario alla posizione dell’Unione in seno all’OTIF

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione contro la Repubblica federale di Germania. Al centro della controversia vi è la partecipazione della Germania alla 25a sessione del comitato di revisione dell’OTIF, nella quale lo Stato membro ha votato contro la posizione dell’Unione definita nella decisione 2014/699/UE e ha pubblicamente contestato sia tale posizione sia le modalità di voto previste.

Fatti e procedimento

La Commissione ha contestato alla Germania di aver violato la decisione 2014/699/UE del Consiglio e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Dopo una fase precontenziosa, il parere motivato è stato emesso l’11 dicembre 2015; la Germania ha mantenuto la propria posizione, sostenendo che l’Unione non avesse competenza sulle modifiche in discussione e che la decisione del Consiglio fosse illegittima. La Commissione ha quindi adito la Corte. Nel frattempo, la Germania aveva anche impugnato la decisione 2014/699/UE nella causa C-600/14, decisa con sentenza del 5 dicembre 2017, che ha respinto il ricorso di annullamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 258 TFUE sul ricorso per inadempimento e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione. Sul piano dell’azione esterna dell’Unione rilevano l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, che consente al Consiglio di fissare le posizioni da assumere a nome dell’Unione in seno a un organo istituito da un accordo internazionale, e l’articolo 288, quarto comma, TFUE, che attribuisce natura obbligatoria alle decisioni. Sono inoltre richiamati gli articoli 263, 278 e 279 TFUE, in relazione ai rimedi giurisdizionali e alle misure provvisorie, nonché la decisione 2014/699/UE, la decisione 2013/103/UE e l’accordo di adesione dell’Unione all’OTIF.

Eccezione di irricevibilità

La Germania sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché il comportamento contestato si era esaurito con la fine della sessione OTIF, quindi prima della scadenza del termine del parere motivato, richiamando la giurisprudenza in materia di appalti pubblici. Sosteneva inoltre di aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi al parere motivato, anche mediante una dichiarazione resa in occasione della successiva assemblea generale OTIF.

La Corte respinge queste eccezioni. Osserva che, nel caso di specie, la violazione di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE incide non solo sul piano interno, ma soprattutto sull’unità e sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione. Gli effetti della condotta non si esauriscono dunque nel singolo voto espresso in seno all’organizzazione internazionale, ma si proiettano sull’azione internazionale dell’Unione nel suo complesso. Ammettere l’irricevibilità consentirebbe agli Stati membri di trarre vantaggio dalla propria violazione e svuoterebbe di efficacia il controllo ex articolo 258 TFUE. Quanto all’asserita conformazione successiva, la Corte rileva che tale profilo attiene al merito, non alla ricevibilità.

Vincolatività della decisione 2014/699/UE

Nel merito, la Germania sosteneva che le previsioni relative ai punti 4 e 7 dell’ordine del giorno avessero natura meramente raccomandatoria e che, in particolare per il punto 4, il voto spettasse agli Stati membri. La Corte respinge anche tale argomento. Richiamando l’articolo 218, paragrafo 9, TFUE e l’articolo 288, quarto comma, TFUE, afferma che la decisione del Consiglio è vincolante in tutti i suoi elementi. Il fatto che l’allegato utilizzi l’espressione "posizione coordinata raccomandata" non ne elimina la natura obbligatoria, confermata sia dal tenore imperativo delle formulazioni sia dal fatto che l’atto consente solo modifiche di minore entità.

La Corte conclude quindi che la Germania, votando contro la posizione dell’Unione e contestando pubblicamente l’esercizio del diritto di voto previsto per il punto 7, ha violato la decisione 2014/699/UE.

Impossibilità di disapplicare unilateralmente l’atto e presunta illegittimità

La Germania invocava anche l’illegittimità della decisione 2014/699/UE, sostenendo di non aver potuto ottenere tutela giurisdizionale in tempo utile e di poter far valere incidentalmente tale illegittimità nel presente giudizio. La Corte ricorda, però, che nell’ordinamento dell’Unione gli atti delle istituzioni godono di una presunzione di legittimità e che uno Stato membro non può adottare unilateralmente misure correttive o di difesa per sottrarsi agli effetti di un atto vincolante. Inoltre, il sistema dei rimedi giurisdizionali separa chiaramente il ricorso per annullamento dall’azione per inadempimento; salvo ipotesi estreme di atto inesistente, l’illegittimità non può essere opposta in difesa nel procedimento ex articolo 258 TFUE. Nel caso concreto, non ricorrevano vizi così gravi da poter qualificare l’atto come inesistente.

Violazione dell’obbligo di leale cooperazione

Quanto alla seconda censura, la Corte rileva che il comportamento della Germania ha creato un dubbio sulla capacità dell’Unione di esprimere una posizione unitaria e di rappresentare coerentemente i propri interessi in sede internazionale. La divergenza pubblicamente manifestata rispetto alla posizione dell’Unione, nonostante l’adozione della decisione del Consiglio, rischiava di compromettere il potere negoziale dell’Unione in seno all’OTIF e ne pregiudicava la credibilità e la reputazione. La successiva dichiarazione della Germania non ha eliminato tali effetti, anche perché non risultava che essa avesse chiarito in sede OTIF la propria futura condotta in modo idoneo a sanare il pregiudizio.

La Corte esclude che la Germania possa giustificare la propria condotta invocando eventuali carenze delle istituzioni dell’Unione o difficoltà connesse all’adesione dell’Unione all’OTIF.

Dispositivo

La Corte dichiara che la Repubblica federale di Germania, avendo votato contro la posizione definita nella decisione 2014/699/UE e avendosi pubblicamente dichiarata contraria a tale posizione e alle modalità di voto previste, è venuta meno agli obblighi derivanti da detta decisione e dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. La Germania è condannata alle spese; il Consiglio sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Come è indicizzato

Materieinadempimento di uno Stato membroazione esterna dell'uecooperazione lealetrasporti ferroviari internazionaliorganizzazioni internazionali

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