Corte di giustizia, Sentenza C-236/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019. — Canadian Solar Emea GmbH e altri contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 3, paragrafo 7 – Articolo 9, paragrafo 4 – Ambito di applicazione temporale del regolamento (UE) n. 1168/2012. — Causa C-236/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso delle società Canadian Solar contro il dazio antidumping definitivo sui moduli fotovoltaici cinesi. Ha escluso che l’accettazione di un impegno da parte della Commissione rendesse irricevibile il ricorso contro il regolamento del Consiglio e ha ribadito che il regolamento n. 1168/2012 si applica alle inchieste antidumping in corso. Infine, ha chiarito che il dazio definitivo non può includere il pregiudizio derivante da cause diverse dal dumping, ma nel caso concreto le ricorrenti non avevano dimostrato errori decisivi delle istituzioni.
Impugnazione in materia antidumping: ricevibilità del ricorso contro il regolamento definitivo e corretta determinazione del dazio alla luce del pregiudizio causato anche da fattori diversi dal dumping, nonché applicazione temporale del regolamento (UE) n. 1168/2012 sulle richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse correttamente dichiarato ricevibile il ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione n. 1238/2013 nonostante l’accettazione di un impegno da parte della Commissione; se il regolamento (UE) n. 1168/2012 si applicasse all’inchiesta antidumping in corso, pur essendo decorso il termine originario per decidere sulle domande di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato; e se, ai fini della determinazione del dazio antidumping definitivo ex articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, le istituzioni dovessero tener conto del pregiudizio derivante da altri fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, con conseguente riparto dell’onere della prova.
Principio di diritto
La Corte ha respinto sia l’impugnazione principale sia quella incidentale e ha confermato che il regolamento antidumping definitivo poteva essere validamente impugnato dalle società interessate, poiché incideva direttamente sulla loro situazione giuridica anche se la Commissione aveva accettato un impegno di prezzo minimo all’importazione; inoltre, il regolamento (UE) n. 1168/2012 si applicava alle inchieste antidumping in corso al 15 dicembre 2012, sicché il mancato esame tempestivo delle domande di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato non invalidava il regolamento finale. Quanto al merito, la Corte ha affermato che, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping non può essere fissato in modo da compensare anche il pregiudizio derivante da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping: le istituzioni devono assicurarsi che il dazio rispecchi solo il pregiudizio causalmente riconducibile al dumping, e spetta alla parte che contesta il regolamento fornire elementi idonei a dimostrare l’incidenza significativa di altri fattori.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 1, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b), c) e d), regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 3, paragrafi 6 e 7, regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6, regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articolo 17, regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) n. 1168/2012
- Articolo 263, sesto comma, TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 184, 138 e 140 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 513/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 748/2013
- Decisione di esecuzione 2013/707/UE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367
Impugnazione antidumping relativa ai moduli fotovoltaici cinesi
La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali originari o provenienti dalla Cina. In parallelo, la Commissione ha proposto un’impugnazione incidentale, principalmente sulla ricevibilità del ricorso di primo grado.
Contesto fattuale e procedurale
Le società ricorrenti appartengono al gruppo Canadian Solar; alcune sono produttori esportatori cinesi, mentre Canadian Solar Emea è l’importatore stabilito nell’Unione. Nell’ambito dell’inchiesta antidumping avviata il 6 settembre 2012, esse avevano chiesto di essere incluse nel campione ex articolo 17 del regolamento di base e, successivamente, il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), ma la Commissione non esaminò tali domande nei termini originariamente previsti. La Commissione accettò poi un impegno di prezzo minimo all’importazione con decisione di esecuzione 2013/707, mentre il Consiglio adottò il regolamento n. 1238/2013, che impose un dazio del 41,3% alle società del gruppo non incluse nell’impegno.
Impugnazione incidentale della Commissione: ricevibilità del ricorso
La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere ricevibile il ricorso contro il regolamento definitivo, perché le conseguenze giuridiche per le ricorrenti deriverebbero semmai dalla decisione di esecuzione 2013/707 di accettazione dell’impegno. La Corte ha respinto questa impostazione: ha rilevato che il regolamento definitivo incide sulla situazione giuridica delle ricorrenti, anche perché la sua eventuale caducazione travolgerebbe l’impegno e perché, oltre il livello annuo previsto dall’impegno, le ricorrenti restano comunque soggette al dazio. Ha inoltre escluso una violazione del principio di equilibrio istituzionale, ricordando che il Consiglio conserva un potere discrezionale nell’adozione delle misure definitive ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
Impugnazione incidentale: sopravvenuta carenza di interesse
La Corte ha poi respinto l’argomento secondo cui il ricorso di primo grado sarebbe divenuto privo di oggetto in seguito al regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, con cui fu revocata l’accettazione dell’impegno per taluni produttori esportatori, tra cui le ricorrenti. Tale revoca non incide sul fatto che il regolamento n. 1238/2013 produceva già effetti diretti sulla loro posizione giuridica e dunque il ricorso restava ammissibile.
Impugnazione incidentale: interpretazione dell’articolo 3 e dell’articolo 9, paragrafo 4
Quanto alla censura contro la lettura dell’articolo 3 e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Corte ha dichiarato irricevibile il motivo della Commissione, poiché esso mirava solo a ottenere una diversa motivazione senza incidere sul dispositivo della sentenza impugnata.
Impugnazione principale: interesse a impugnare singoli motivi del ricorso di primo grado
Le ricorrenti contestavano che il Tribunale avesse subordinato la ricevibilità dei primi due motivi del ricorso di annullamento alla dimostrazione di un interesse specifico a farli valere. La Corte ha confermato che l’interesse ad agire deve essere concreto e attuale e deve esistere al momento della proposizione del ricorso; non basta un interesse astratto o futuro. Di conseguenza, se anche quei motivi fossero stati fondati, non avrebbero comunque potuto condurre a un beneficio per le ricorrenti nella situazione processuale concreta, sicché il Tribunale li aveva correttamente dichiarati irricevibili.
Articolo 47 della Carta e diritto a un ricorso effettivo
La Corte ha escluso che la declaratoria di irricevibilità dei motivi violasse l’articolo 47 della Carta. Tale disposizione non modifica il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati né consente un ricorso diretto incondizionato contro atti legislativi dell’Unione. Né il diritto al contraddittorio risultava leso, poiché la questione dell’irricevibilità era stata effettivamente discussa nel procedimento dinanzi al Tribunale.
Applicazione del regolamento (UE) n. 1168/2012 e richieste di TEM
Sul terzo motivo, la Corte ha confermato che il regolamento n. 1168/2012 si applicava all’inchiesta antidumping in corso al 15 dicembre 2012, data dalla quale esso estendeva le nuove regole a tutte le inchieste nuove e in corso. Il superamento del termine originario di tre mesi per decidere sulla domanda di TEM non aveva creato una situazione definitivamente costituita in capo alle ricorrenti, poiché la procedura non era ancora sfociata in una decisione finale del Consiglio. Di conseguenza, il fatto che la Commissione non si fosse pronunciata tempestivamente sulla domanda TEM non comportava, nel caso di specie, l’annullamento del regolamento definitivo.
Prejudizio, causalità e determinazione del dazio antidumping
Sul quarto motivo, la Corte ha affrontato il rapporto tra l’articolo 3, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Ha affermato che le istituzioni devono escludere dal calcolo del danno e del dazio gli effetti pregiudizievoli riconducibili a fattori diversi dal dumping, così da non accordare all’industria dell’Unione una protezione superiore a quella necessaria. L’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, va quindi letta come riferita al pregiudizio causato dal dumping, non a un pregiudizio complessivo comprensivo di cause diverse.
Onere della prova
La Corte ha però confermato che, quando le ricorrenti contestano il regolamento antidumping, spetta a loro fornire elementi idonei a dimostrare che altri fattori hanno inciso in misura tale da mettere in discussione il nesso causale tra dumping e pregiudizio. Nel caso concreto, il Tribunale aveva constatato che le ricorrenti non avevano fornito prove sufficienti né avevano contestato in modo specifico l’impossibilità di quantificare gli effetti imputabili ad altri fattori; pertanto, non vi era stata inversione illegittima dell’onere della prova.
Dispositivo e spese
La Corte ha respinto integralmente sia l’impugnazione principale sia quella incidentale. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del procedimento di impugnazione principale; la Commissione è stata condannata alle spese dell’impugnazione incidentale; il Consiglio e la Commissione hanno sopportato le proprie spese nei limiti stabiliti dal regolamento di procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 27 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-237/17
- Sentenza · 27 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-545/17
- Sentenza · 27 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-578/17
- Sentenza · 27 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-681/17
- Sentenza · 27 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-620/16
- Sentenza · 27 mar 2019Corte di giustizia, Sentenza C-680/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →