Corte di giustizia, Sentenza C-237/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2019. — Canadian Solar Emea GmbH e altri contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio compensativo definitivo – Regolamento (CE) n. 597/2009. — Causa C-237/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge sia l’impugnazione principale delle società Canadian Solar sia l’impugnazione incidentale della Commissione. Conferma che il regolamento sui dazi compensativi per i moduli fotovoltaici cinesi era impugnabile perché produceva effetti giuridici propri, a prescindere dall’accettazione di un impegno di prezzo minimo all’importazione. Conferma anche che il Tribunale aveva correttamente dichiarato irricevibili i primi due motivi del ricorso per difetto di interesse ad agire.
Impugnazione in materia di dazi compensativi sui moduli fotovoltaici cinesi: ricevibilità del ricorso contro il regolamento definitivo e interesse a sollevare alcuni motivi di annullamento.
La questione giuridica
Nell’impugnazione incidentale, se il regolamento che istituisce il dazio compensativo definitivo fosse, di per sé, idoneo a produrre effetti giuridici per gli operatori che avevano ottenuto l’accettazione di un impegno di prezzo minimo all’importazione, e se il ricorso di primo grado fosse divenuto privo di oggetto per effetto della revoca successiva dell’impegno. Nell’impugnazione principale, se il Tribunale avesse correttamente dichiarato irricevibili i primi due motivi del ricorso per mancanza di interesse ad agire e senza violare l’articolo 47 della Carta, il diritto al contraddittorio e il diritto a un ricorso effettivo.
Principio di diritto
La Corte conferma che un regolamento che istituisce un dazio compensativo definitivo può incidere direttamente sulla situazione giuridica degli operatori anche se la Commissione ha accettato un loro impegno di prezzo minimo all’importazione, poiché l’atto del Consiglio e la decisione di esecuzione della Commissione hanno funzioni distinte e il regolamento resta impugnabile. Conferma inoltre che i motivi di annullamento sono irricevibili se il ricorrente non dimostra un interesse concreto e attuale a farli valere alla data del ricorso; tale requisito non viola l’articolo 47 della Carta né il contraddittorio, e non può essere supplito da un interesse soltanto ipotetico a evitare future reiterazioni dell’errore.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 597/2009
- Articolo 10, paragrafi 12 e 13, del regolamento (CE) n. 597/2009
- Articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013
- Decisione di esecuzione 2013/707/UE
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/866
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/366
- Regolamento (UE) 2016/1037
Impugnazione relativa ai dazi compensativi sui moduli fotovoltaici cinesi
La pronuncia riguarda un’impugnazione e un’impugnazione incidentale avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di alcune società del gruppo Canadian Solar contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, istitutivo di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali originari o provenienti dalla Cina. La controversia si inserisce nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni avviati dalla Commissione nel 2012 e conclusi con misure definitive del Consiglio e con l’accettazione di impegni da parte della Commissione.
Parti e oggetto del contenzioso
Le ricorrenti in impugnazione sono Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power Group Co. Ltd. In primo grado il convenuto era il Consiglio dell’Unione europea, con la Commissione europea intervenuta a sostegno. Le società chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il loro ricorso contro il regolamento n. 1239/2013, mentre la Commissione, con impugnazione incidentale, contesta la ricevibilità del ricorso di primo grado.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009, secondo cui il Consiglio istituisce un dazio compensativo definitivo su proposta della Commissione, salvo rigetto a maggioranza semplice. È rilevante anche l’articolo 27 del medesimo regolamento, relativo al campionamento, oltre agli articoli 1, 2, 8 e 10, paragrafi 12 e 13, richiamati come base dei motivi di primo grado. Sul piano processuale vengono in rilievo l’articolo 263 TFUE, l’articolo 56 dello Statuto della Corte e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
Fatti e iter amministrativo
Le società Canadian Solar appartengono a un gruppo di produttori esportatori cinesi di celle e moduli fotovoltaici, con una società importatrice stabilita nell’Unione. Hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni e avevano chiesto di essere incluse nel campione, ma la domanda non era stata accolta. Successivamente la Commissione ha accettato un impegno di prezzo minimo all’importazione offerto dal gruppo di produttori esportatori; il regolamento controverso del Consiglio ha tuttavia istituito un dazio compensativo definitivo del 6,4% per le società non incluse nel campione ma collaboranti, iscritte nell’allegato del regolamento. In seguito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866, la Commissione ha revocato l’accettazione dell’impegno per alcune di esse.
Sentenza del Tribunale e censure in appello
Dinanzi al Tribunale le ricorrenti avevano dedotto tre motivi: violazione dell’articolo 10, paragrafi 12 e 13; violazione degli articoli 1 e 27; violazione dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di irricevibilità del Consiglio e della Commissione, ma poi aveva dichiarato irricevibili i primi due motivi e infondato il terzo, respingendo integralmente il ricorso. In appello, le società contestano soprattutto la valutazione dell’interesse ad agire e la ricevibilità dei motivi; la Commissione, con l’impugnazione incidentale, sostiene che il regolamento controverso non fosse atto idoneo a produrre effetti giuridici per le ricorrenti e che il ricorso fosse divenuto privo di oggetto dopo la revoca dell’impegno.
Decisione sull’impugnazione incidentale: ricevibilità del ricorso di primo grado
La Corte respinge integralmente l’impugnazione incidentale. Osserva anzitutto che il Tribunale non aveva affermato che il regolamento del Consiglio fosse l’unico atto da impugnare o che la decisione di esecuzione della Commissione fosse l’atto decisivo; la critica della Commissione deriva quindi da una lettura errata della sentenza impugnata. Inoltre, il regolamento contestato produce effetti propri sulla situazione giuridica delle società, poiché, se annullato, renderebbe caducato l’impegno e, in ogni caso, continuerebbe a imporre dazi sulle importazioni oltre il livello annuo previsto nell’impegno di PMI. La Corte richiama anche il carattere unitario del "pacchetto" di misure di difesa commerciale già riconosciuto nella sentenza SolarWorld/Consiglio, precisando che l’articolo 2 del regolamento non è separabile dal resto del regolamento.
Decisione sulla pretesa cessazione dell’oggetto del ricorso
Quanto alla tesi secondo cui la revoca dell’accettazione dell’impegno, disposta dal regolamento di esecuzione 2015/866, avrebbe reso privo di oggetto il ricorso, la Corte la respinge. Il fatto che l’impegno sia stato successivamente revocato non incide sulla constatazione che il regolamento controverso incideva già sulla situazione giuridica delle ricorrenti e che, per questo, esse erano legittimate ad agire in annullamento contro di esso.
Esame del motivo principale dell’impugnazione: interesse a sollevare i motivi di annullamento
La Corte conferma il ragionamento del Tribunale secondo cui un ricorso di annullamento è ricevibile solo se il ricorrente ha un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto impugnato, interesse che deve esistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. Richiama la giurisprudenza secondo cui un motivo è irricevibile se, anche fondato, non potrebbe procurare alcun beneficio al ricorrente. Nel caso di specie, le ricorrenti non avevano dimostrato di avere un interesse attuale a far valere i primi due motivi, e non potevano invocare un interesse soltanto eventuale a impedire future reiterazioni dell’errore da parte delle istituzioni.
Articolo 47 della Carta e diritto al contraddittorio
La Corte esclude che la dichiarazione di irricevibilità dei primi due motivi violi l’articolo 47 della Carta. Tale disposizione non modifica il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati né consente di aggirare le condizioni di ricevibilità del ricorso diretto. Parimenti, non risulta violato il diritto al contraddittorio, poiché la questione della ricevibilità di quei motivi è stata discussa in udienza e le ricorrenti non hanno dimostrato di essere state private della possibilità di far valere i propri argomenti.
Effetti della giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf
Le ricorrenti avevano sostenuto che la conclusione del Tribunale le avrebbe costrette a proporre un ricorso diretto per non precludersi la possibilità di contestare in seguito il regolamento davanti a un giudice nazionale. La Corte risponde che la giurisprudenza TWD non ostacola, in linea di principio, la possibilità di sollevare successivamente questioni di validità dinanzi al giudice nazionale quando l’interesse ad agire sorge solo in un momento successivo.
Dispositivo e spese
La Corte respinge sia l’impugnazione principale sia l’impugnazione incidentale. Le società Canadian Solar sono condannate alle spese dell’impugnazione principale; la Commissione sopporta le proprie spese in tale fase. La Commissione è condannata alle spese dell’impugnazione incidentale, mentre il Consiglio sopporta le proprie spese relative a tale fase.
Principi affermati
La sentenza afferma due principi pratici di rilievo per gli operatori del commercio internazionale:
- il regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo è impugnabile anche se la Commissione ha accettato un impegno di prezzo minimo all’importazione;
- la ricevibilità dei motivi di annullamento richiede un interesse concreto e attuale, non sostituibile da un interesse astratto a prevenire future violazioni o reiterazioni dell’errore.
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