Cassazione Penale, Sentenza n. 16003/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli (14/01/2022) che aveva confermato la condanna (GIP Trib. Santa Maria Capua Vetere, 25/02/2016) per rapina aggravata e porto d'arma da sparo (pena: 4 anni e 6 mesi e multa di euro 1.200,00). I motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 416-bis.1, comma terzo, c.p. e mancato riconoscimento dell'attenuante per collaborazione, poiché il difensore sosteneva che le rapine fossero state commesse mentre lo STORACE faceva parte del clan "Verde" e che in precedente sentenza (Corte d'Appello di Napoli, 04/04/2013) fosse stata riconosciuta l'attenuante in ragione del suo apporto collaborativo; (2) mancato riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati (stessa dinamica, contiguità spazio-temporale e identità dei correi), con richiesta di unificare i fatti in un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, nella sostanza, una nuova valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). I giudici hanno confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui le rapine erano state commesse per fini personali ed erano decisioni estemporanee, non riconducibili a una volontà di agevolare i clan Verde e Ranucci; di conseguenza: esclusione dell'aggravante/attenuante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. e rifiuto del riconoscimento della continuazione con i precedenti reati. La motivazione è stata ritenuta logica, coerente con le prove (in particolare le dichiarazioni dell'imputato) e conforme alla giurisprudenza che richiede elementi certi e univoci per collegare reati a finalità mafiose. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis.1, comma terzo, codice penale
La Corte ha considerato che l'applicabilità dell'attenuante/aggravante connessa al delitto di associazione mafiosa richiede elementi certi e univoci che dimostrino che il reato sia stato commesso per agevolare l'attività dell'associazione; in mancanza di tali elementi (e dato che l'imputato ha dichiarato che le rapine erano estemporanee e per esigenze personali) l'attenuante non è riconosciuta.
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
La Suprema Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità: non è consentita in cassazione una rivalutazione dei fatti o l'adozione di un diverso quadro probatorio quando la doglianza consiste in una nuova ricostruzione fattuale sovrapponibile a quella dei giudici di merito.
art. 616, codice di procedura penale
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte ha applicato la norma che prevede la condanna alle spese e, ove ricorrano profili di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; nella specie è stata irrogata una ammenda di euro 3.000,00.
art. 8 d.l. 152/1991 (richiamato in giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata nel testo (relativa all'interpretazione di norme introdotte dal d.l. 152/1991) è stata utilizzata per sottolineare che l'attenuante collegata all'art. 416-bis è applicabile solo con elementi probatori chiari che attestino il rapporto dei singoli reati con l'associazione mafiosa.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione delle prove: i ricorsi che mirano a una rivalutazione fattuale sono spesso inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
- Per far valere aggravanti o attenuanti legate all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) è necessario fornire elementi certi e univoci che colleghino il singolo reato all'attività dell'associazione; mere coincidenze di ruolo o appartenenza non sono sufficienti.
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso o di una programmazione unitaria; la mera identità dei correi, analogia del modus operandi o vicinanza temporale non sono automaticamente decisivi se i fatti risultano essere stati decisi o compiuti in modo estemporaneo.
- Le dichiarazioni dell'imputato possono avere rilievo decisivo quando indicano che i reati sono stati posti in essere per ragioni personali o contingenti, poiché indeboliscono l'ipotesi di commessazione in favore del clan.
- Quando la motivazione dei giudici di merito è coerente con le risultanze istruttorie e non manifesta illogicità, la Corte di Cassazione difficilmente annullerà o riformerà la decisione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione del ricorso.
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