Cassazione Civile, Ordinanza n. 14298/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura)
La controversia
Una società fornitrice di energia elettrica aveva insinuato tardivamente al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria alcuni crediti per somministrazioni rese in regime di salvaguardia presso un’utenza non disalimentabile. Il giudice delegato aveva ammesso uno dei crediti, relativo a prestazioni anteriori all’apertura della procedura, non in prededuzione ma in chirografo. Il tribunale, investito dell’opposizione della fornitrice, aveva rigettato la domanda ritenendo che la prededuzione per le prestazioni anteriori potesse derivare solo da un’espressa manifestazione del commissario straordinario di subentro nel contratto, mai intervenuta nel caso concreto. Quanto alle prestazioni successive all’apertura della procedura, il tribunale aveva rilevato che parte delle somme erano già state pagate dalla procedura e aveva comunque ritenuto non sovrapponibili le somme indicate nei diversi atti. Nel ricorso per cassazione la fornitrice ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame del peculiare regime di salvaguardia e non disalimentabilità dell’utenza e violazione delle norme sull’amministrazione straordinaria e sulla prededuzione, sostenendo che l’impossibilità di interrompere unilateralmente la fornitura e l’inerzia del commissario equivalevano a una scelta di prosecuzione del rapporto, idonea a fondare la prededuzione anche per i crediti anteriori. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa valutazione di fatti non contestati relativi alla diversa imputazione dei pagamenti eseguiti dalla procedura e all’esatto residuo credito post-apertura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui, nell’amministrazione straordinaria, la prosecuzione di un contratto ad esecuzione continuata o periodica richiede un’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario; in mancanza, i crediti per prestazioni anteriori all’apertura della procedura non possono essere trattati in prededuzione solo perché la fornitura è proseguita di fatto o perché l’utenza è non disalimentabile. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché privo di specificità e di decisività, osservando che la ricorrente non aveva indicato con precisione dati, fatture e imputazioni dei pagamenti e stava in sostanza chiedendo una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il motivo formalmente costruito come vizio di legge è stato esaminato nei limiti del controllo di legittimità sulla corretta applicazione della disciplina concorsuale, non come riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
fatti storici sottesi a domande ed eccezioni
La non contestazione riguarda fatti storici e non le conclusioni ricostruttive tratte dalla valutazione dei documenti; il motivo è stato inoltre ritenuto generico e non decisivo.
art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999
il contratto continua ad avere esecuzione
Il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria, ma il commissario può sciogliersi e il subentro della procedura richiede una manifestazione espressa.
art. 51 d.lgs. n. 270 del 1999
fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario
I diritti della controparte in bonis previsti per il subentro non sorgono in assenza di un’espressa dichiarazione del commissario.
art. 52 d.lgs. n. 270 del 1999
i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione
Le prestazioni rese dopo l’apertura della procedura, se funzionali alla continuazione dell’impresa, sono soddisfatte in prededuzione.
art. 111 l.fall.
Richiamato per il regime di prededuzione dei crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa.
art. 74 l.fall.
Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, senza un autonomo sviluppo decisorio nella motivazione della Corte.
art. 1378 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 1373 e 1460 c.c. per affermare che gli effetti dello scioglimento non si estendono alle prestazioni già eseguite in un rapporto continuato o periodico.
art. 1373 c.c.
Utilizzato per affermare che lo scioglimento non travolge retroattivamente le prestazioni già eseguite.
art. 1460 c.c.
Richiamato quale parametro del rapporto sinallagmatico nel ragionamento sugli effetti dello scioglimento sui rapporti continuati.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non posto a base di una diversa soluzione della controversia.
art. 29 del T.I.V.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla non disalimentabilità dell’utenza.
artt. 1 e 23 del T.I.M.O.E.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del peculiare regime di fornitura, senza esito favorevole.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamo finale alla disciplina del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’amministrazione straordinaria, la mera prosecuzione di fatto di un contratto di somministrazione non equivale al subentro della procedura: per attribuire alla controparte in bonis i diritti previsti dalla disciplina del subentro occorre un’espressa manifestazione di volontà del commissario straordinario.
- I crediti per prestazioni anteriori all’apertura della procedura non possono essere automaticamente attratti in prededuzione per il solo fatto che il rapporto sia poi proseguito o che l’utenza sia regolata da un regime di non disalimentabilità; diversamente si violerebbe la par condicio creditorum.
- I crediti sorti dopo l’apertura della procedura e funzionali alla continuazione dell’impresa sono soddisfatti in prededuzione, ai sensi della disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria.
- Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non le deduzioni o ricostruzioni tratte dai documenti; chi lo invoca deve inoltre indicare in modo specifico i fatti e gli elementi probatori rilevanti.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei bonifici e delle fatture già scrutinati dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio di legittimità.
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