Sentenza del 12/10/2018 n. 25448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.S. ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato una maggiore imposta di registro, relativa all'anno 2002, sulla cessione di un'azienda operante nella vendita di articoli per fumatori, profumeria e cartoleria. La ricorrente ha dedotto, da un lato, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento e l'erronea determinazione del valore dell'azienda, sostenendo che gli aggi derivanti dalla vendita di tabacchi e dai giochi del lotto non potessero essere considerati perché l'attività di rivendita dei generi di monopolio non sarebbe stata liberamente cedibile. Dall'altro lato, ha denunciato la violazione della legge sulle rivendite di generi di monopolio e la contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, l'unico soggetto legittimato passivamente era l'Agenzia delle Entrate. Nel merito, ha rigettato il ricorso di S.S., ritenendo che gli aggi relativi alla vendita di tabacchi e al gioco del lotto potessero concorrere alla determinazione dell'avviamento e della capacità di profitto dell'azienda ceduta, anche se la concessione amministrativa per la rivendita dei monopoli non si trasferisce automaticamente. È stata confermata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e la maggiore imposta di registro. S.S. è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
"trasferimento alle agenzie fiscali" di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dal 1° gennaio 2001, nei giudizi tributari relativi alle competenze trasferite, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia fiscale competente e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 31
"è vietata la cessione a qualsiasi titolo delle rivendite ordinarie e speciali"
La concessione per la rivendita dei generi di monopolio non è liberamente trasferibile e l'eventuale subentro dell'acquirente richiede un autonomo provvedimento concessorio dell'amministrazione. Tuttavia, tale limite non impedisce di considerare l'attività e le sue potenzialità economiche nella valutazione dell'avviamento dell'azienda complessivamente ceduta.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4
Ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'azienda comprende anche l'avviamento, inteso come componente patrimoniale del complesso aziendale.
D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4
Costituisce parametro per la determinazione del valore dell'avviamento, attraverso l'applicazione di una percentuale di redditività e del moltiplicatore previsto dalla norma, sulla base della media dei ricavi dei periodi d'imposta precedenti.
Massime di principio
- Nella cessione di un'azienda, l'avviamento rappresenta la capacità complessiva dell'organizzazione aziendale di produrre profitti e può includere anche ricavi o margini derivanti da attività soggette a concessione amministrativa.
- Il fatto che una licenza o concessione non sia automaticamente trasferibile non esclude, di per sé, che la relativa attività, la clientela, le attrezzature e le potenzialità reddituali siano elementi rilevanti per stimare il valore dell'azienda ceduta.
- Per l'imposta di registro, la valutazione dell'avviamento riguarda l'azienda obiettivamente considerata e non soltanto il reddito netto formalmente distribuibile o le attività immediatamente trasferibili.
- La valutazione dell'avviamento è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo in presenza di una motivazione realmente illogica, apparente o giuridicamente errata.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere indirizzato contro l'Agenzia competente; la citazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze può comportare l'inammissibilità nei suoi confronti.
- Per escludere dal valore dell'azienda i profitti collegati a un'attività concessoria, il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino l'impossibilità effettiva del subentro o l'assenza di ogni utilità economica connessa a tale attività.
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