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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3339/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello per mancata traduzione in lingua albanese, essendo l'imputato alloglotta e dunque impossibilitato a conoscere il contenuto dell'atto; 2) carenza di motivazione della sentenza della Corte territoriale, che si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del Tribunale senza rispondere ai motivi di gravame; 3) illogicità ed eccessività della motivazione circa l'entità della pena, lamentando l'assenza di specifica motivazione per lo scostamento dal minimo edittale e dal punto medio edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte di appello avesse provato che l'imputato conoscesse la lingua italiana; l'accertamento sulla conoscenza della lingua è valutazione di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (il ricorrente non ha dedotto illogicità o contraddittorietà della motivazione su questo punto). I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto dell'aggravante e ha correttamente escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. perché la pena edittale, gravata dall'aggravante, risultava superiore al limite previsto; la pena definitiva è stata ridotta più volte (tetto minimo edittale e riduzioni per attenuanti e rito) e fissata in misura prossima al minimo, ritenuta adeguatamente motivata anche mediante richiamo alle modalità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Applicata dalla Corte d'appello come attenuante speciale; la Corte di cassazione non ha ravvisato vizio nella valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto la causa non applicabile perché, a causa dell'aggravante contestata, la pena edittale risultava superiore al limite previsto dalla norma.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità a certe condizioni (richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata traduzione). La Corte ha esaminato la questione e ha ritenuto che l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato fosse risultato di fatto adeguatamente motivato, escludendo la nullità prospettata.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (citazioni rilevanti)

    Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, Li, Rv. 281705; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, Dong, Rv. 280992 e altre

    La giurisprudenza è stata discussa in merito all'obbligo di traduzione per l'imputato alloglotta: esistono orientamenti che richiedono la traduzione anche se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore; tuttavia la Corte ha ribadito che l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se ben motivato.

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione degli atti in favore di un imputato alloglotta può sussistere, ma la necessità della traduzione dipende dall'accertamento concreto della conoscenza della lingua italiana: tale accertamento è fatto dal giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • Se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore ciò non esonera automaticamente l'autorità dall'obbligo di tradurre gli atti; resta essenziale verificare se l'imputato effettivamente conosce la lingua italiana o è stato posto nelle condizioni di comprendere gli atti.
  • Le questioni processuali sollevate tardivamente o basate su fatti ritenuti di merito (es. conoscenza della lingua) rischiano l'inammissibilità in Cassazione se il ricorrente non contesta la logicità o la motivazione del giudice di merito.
  • L'applicazione o meno della causa di non punibilità ex art. 131-bis dipende anche dalla determinazione della pena edittale: aggravanti che aumentino il massimo edittale possono rendere la causa inapplicabile.
  • Sulla determinazione della pena, quando la pena finale è fissata in misura prossima al minimo edittale e deriva da un bilanciamento motivato delle circostanze attenuanti e delle riduzioni per il rito, il richiamo alle modalità della condotta può essere sufficiente a motivare lo scostamento; è invece richiesta motivazione più specifica se la pena si discosta in misura significativa dal parametro medio o minimo edittale.
  • Non vale il rimedio in Cassazione per motivi che risultino ab origine manifestamente infondati: l'omessa considerazione di un motivo di appello manifestamente infondato può essere inammissibile per carenza d'interesse.

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