Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 859/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Sez. II, n. 1660 del 29 dicembre 2025 con la quale è stato respinto il ricorso n. 258/2025 proposto dalla Società Agricola Electric Green s.r.l. per l’annullamento della determinazione n. 100 del 28 gennaio 2025 dell’Ufficio SUAP del Comune di Comacchio, recante la conclusione negativa della conferenza di servizi avente ad oggetto la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico S. Pietro e delle opere ed infrastrutture connesse nel Comune di Comacchio e di tutti gli atti connessi e sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti contro le delibere della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 e n. 1147 del 16 luglio 2018 sulle misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000

Giustizia amministrativa202601362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che ha respinto il ricorso contro la conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla procedura abilitativa semplificata per un impianto fotovoltaico e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro le misure di conservazione dei siti Natura 2000

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della relativa esecutività. Ha sostenuto che le aree interessate dall'impianto, aventi destinazione urbanistica D1 per insediamenti produttivi esistenti e di completamento, sarebbero idonee ex lege ai sensi dell'art. 22-bis del d.lgs. 199/2021. Ha inoltre dedotto l'assenza, nella procedura di valutazione di incidenza ambientale, di un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti e l'illegittimità delle limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree appartenenti alla rete Natura 2000. Quanto al periculum in mora, ha allegato il grave pregiudizio alla sostenibilità economica degli investimenti programmati, anche per l'illegittima dilazione dei tempi procedimentali, e il rilievo dell'interesse pubblico alla produzione di energia pulita. Le amministrazioni appellate hanno contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello e hanno negato la sussistenza di un danno grave e irreparabile, evidenziando che gli investimenti avrebbero potuto essere sostenuti successivamente in caso di esito favorevole dell'appello e che doveva essere salvaguardata la tutela della zona ambientale di interesse dell'Unione europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, poiché la società aveva prospettato in termini soltanto generici il timore che il protrarsi dei tempi di realizzazione del progetto compromettesse la sostenibilità degli investimenti. Il giudice ha precisato che la tutela cautelare non può attribuire provvisoriamente utilità maggiori di quelle conseguibili con la decisione di merito. Ritenuta assente una condizione necessaria per la tutela cautelare, ha considerato superfluo esaminare il fumus boni iuris. La società appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore di ciascuna delle tre amministrazioni resistenti, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per difetto del periculum in mora.

  • art. 22-bis d.lgs. 199/2021

    La società ne ha invocato l'applicazione per sostenere l'idoneità ex lege delle aree destinate all'impianto fotovoltaico; il Consiglio di Stato non ha esaminato il relativo profilo per l'assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza presuppone la dimostrazione di un rischio imminente di pregiudizio grave e irreparabile; la prospettazione generica di un pregiudizio alla sostenibilità economica di investimenti programmati non è sufficiente.
  • Quando il periculum in mora risulta insussistente, è superfluo procedere all'esame del fumus boni iuris.
  • La tutela cautelare non può attribuire provvisoriamente alla parte utilità maggiori rispetto a quelle conseguibili con la decisione di merito.
  • La condanna alle spese della fase cautelare segue la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.