Ordinanza n. 335/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase valutativa dell’avviso pubblico "DIGIT IMPRESE" per difetto di capienza finanziaria, nonché rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento regionale che, nell’approvazione degli esiti dell’avviso pubblico "DIGIT IMPRESE", non l’ha ammessa alla fase valutativa per esaurimento delle risorse, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’ammissione, la rideterminazione della posizione nell’elenco ordinatore e, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura o la verifica dell’ammissibilità delle domande collocate nelle prime posizioni. Ha dedotto che, sin dall’apertura della piattaforma telematica, il sistema imponeva la selezione di una dichiarazione relativa alla qualificazione dell’impresa come "grande impresa", categoria esclusa dall’avviso, impedendo la corretta compilazione della domanda. La società ha riferito di essersi attivata alle ore 12:00 del 4 dicembre 2025, di avere segnalato il malfunzionamento alle ore 12:46 all’assistenza tecnica senza ricevere riscontro e di aver potuto inoltrare la domanda solo dopo la correzione del bug. La Regione ha riconosciuto la problematica, sostenendo che il malfunzionamento fosse stato risolto alle ore 12:30:31, prima dell’esaurimento delle risorse, verificatosi intorno alle ore 13:35. La ricorrente ha tuttavia dedotto, mediante relazione tecnica non specificamente contestata, che gli utenti già collegati continuavano a visualizzare la versione errata della piattaforma e dovevano riavviare la sessione o aggiornare la cache. Ha inoltre lamentato l’omessa comunicazione immediata del bug, della sua risoluzione e delle necessarie istruzioni operative.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fondatezza e il periculum in mora. Ha applicato i principi elaborati in materia di malfunzionamento delle piattaforme telematiche, secondo cui le conseguenze delle anomalie del sistema predisposto dalla pubblica amministrazione non possono ricadere sull’utente diligente, anche quando il sistema non impedisca in assoluto l’invio ma renda impossibile la corretta compilazione della domanda o imponga dichiarazioni incompatibili con la lex specialis. Il Collegio ha rilevato che la società si era attivata tempestivamente e che il ritardo non appariva imputabile a sua negligenza, ma costituiva conseguenza diretta della disfunzione e dell’assenza di comunicazioni o istruzioni da parte della Regione. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’atto impugnato nella parte relativa all’esclusione e ha ordinato all’amministrazione di ammettere con riserva la società alla fase valutativa. Ha ravvisato il periculum nel rischio che la prosecuzione della procedura e l’assegnazione definitiva delle risorse consolidassero la graduatoria e assorbissero i fondi, compromettendo l’utilità di una futura decisione favorevole. Non ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori collocati utilmente negli elenchi, poiché la controversia riguardava la non ammissione alla fase istruttoria e valutativa, prima dell’assegnazione definitiva del finanziamento, senza configurazione di controinteressati in senso tecnico. Le spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori, sono state poste a carico della Regione. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e l’adozione dell’ammissione con riserva.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive telematiche, le conseguenze negative derivanti da anomalie della piattaforma predisposta dalla pubblica amministrazione non possono essere addossate all’operatore diligente che abbia tempestivamente tentato di presentare la domanda e segnalato il malfunzionamento.
- Il principio di neutralizzazione del malfunzionamento informatico opera non soltanto quando sia impossibile trasmettere la domanda, ma anche quando la piattaforma impedisca la corretta compilazione dell’istanza o imponga dichiarazioni incompatibili con i requisiti previsti dalla lex specialis.
- L’esclusione dell’utente per ritardo nell’invio è cautelarmente illegittima quando il ritardo risulti causalmente riconducibile alla disfunzione del sistema e non emerga un comportamento negligente concorrente dell’operatore economico.
- La correzione tecnica del malfunzionamento non è di per sé sufficiente a rendere imputabile il ritardo all’utente se l’amministrazione non comunica tempestivamente la risoluzione del problema e non fornisce le istruzioni necessarie per consentire agli utenti già collegati di accedere alla versione corretta della piattaforma.
- Quando l’esclusione dalla fase istruttoria e valutativa rischi di determinare, nelle more del giudizio, il consolidamento della graduatoria e l’esaurimento delle risorse disponibili, sussiste il periculum in mora ai fini dell’ammissione cautelare con riserva.
- Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico rispetto all’impugnazione della non ammissione alla selezione prima dell’assegnazione definitiva del finanziamento.
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