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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36749/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di omicidio premeditato e reati connessi in materia di armi, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente censura vizi di motivazione e violazioni degli artt. 192, 210 e 273 c.p.p., chiedendo la nullità o l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Pesce e Dello Iacolo) ritenute per lo più de relato, non adeguatamente riscontrate, e deducendo che le immagini e gli altri riscontri non consentirebbero di collegare Perfetto al delitto. Sostiene, inoltre, l'elevato tasso di inaffidabilità delle chiamate in reità/de relato quando non è possibile sentire la fonte diretta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che in sede cautelare le dichiarazioni de relato dei collaboratori possono valere come indizi purché rispettino i criteri giurisprudenziali (analisi della credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, convergenza individualizzante, indipendenza e autonomia genetica). Il giudice di merito aveva motivato puntualmente l'attendibilità e indicato riscontri (dichiarazioni di persone informate, declarazioni di altri collaboratori, conversazioni intercettate, immagini di videosorveglianza, informative di polizia giudiziaria). La Suprema Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi di motivazione né violazioni di legge idonee a giustificare l'annullamento del provvedimento cautelare. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e disposizione della trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

    La qualificazione del fatto con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 è richiamata quale circostanza aggravante a carico dell'indagato nell'impostazione accusatoria; la Corte non entra nel merito della qualificazione ma prende atto della contestazione formulata dal giudice di merito

  • art. 195 cod. proc. pen.

    la norma di cui all'art. 195 cod. proc. pen. non trova applicazione in sede cautelare

    La Corte ribadisce che il divieto di prova per testi de relato previsto per il dibattimento (art.195) non si estende alla fase cautelare: in indagini e misure cautelari tali dichiarazioni possono costituire indizi, valutabili secondo i criteri di gravità indiziaria

  • artt. 192, 210 e 273 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da consentire il sindacato in sede di legittimità, richiamando i limiti del controllo cassazionistico sulle valutazioni cautelari

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che obbliga la cancelleria a trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto l'imputato; provvedimento esecutivo della decisione di rigetto

Massime di principio

  • In sede cautelare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia anche se de relato possono costituire indizi rilevanti se rispettano criteri di specificità, coerenza, costanza e spontaneità
  • Per utilizzare chiamate in correità/reità de relato è necessario verificare: credibilità soggettiva del dichiarante, rapporti con la fonte diretta, convergenza individualizzante con altre dichiarazioni, indipendenza delle chiamate e autonomia genetica delle fonti
  • Il divieto di testimonianza de auditu (art.195 c.p.p.) non limita la fase cautelare: le dichiarazioni raccolte nelle indagini hanno valore indiziario e la loro valutazione spetta al giudice di merito
  • La Corte di Cassazione, nel giudizio sul provvedimento cautelare, controlla la congruenza e adeguatezza della motivazione ma non sostituisce il proprio giudizio di merito: la mera diversa interpretazione degli elementi probatori non è sufficiente per la cassazione
  • Riscontri oggettivi (dichiarazioni di persone informate, intercettazioni, immagini di videosorveglianza, informative di polizia giudiziaria) aumentano la persuasività delle dichiarazioni dei collaboratori e possono legittimare misure cautelari anche quando la fonte diretta non è interrogabile
  • Lamentare la genericità o la de relato delle dichiarazioni richiede, per avere esito favorevole, che il ricorrente dimostri carenze manifeste e specifiche nella motivazione del giudice del riesame, non solo una diversa lettura degli elementi

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