Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17394/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente, in qualità di affittuaria del ramo d'azienda di una struttura sanitaria privata, chiedeva il pagamento di prestazioni rese in convenzione con il sistema sanitario nel periodo gennaio-marzo 2006. La controversia verteva, in particolare, su: a) l'estensione automatica della convenzione e dell'accreditamento ai posti letto trasformati da ricovero ordinario in day-hospital; b) la necessità o meno di un ulteriore consenso/autorizzazione regionale per tale conversione; c) la remunerazione di prestazioni oncologiche terminali per alcuni pazienti, che la ricorrente assumeva dovuta integralmente e senza tetto. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una parte delle somme richieste. In Cassazione la società proponeva sei motivi, tutti formulati come violazione di legge ma spesso senza indicazione specifica della norma: sosteneva, in sintesi, che il giudice di merito avesse errato nel ritenere non automatico il convenzionamento dei posti convertiti, nel valorizzare un presunto bisogno di nuovo accreditamento/consenso regionale, e nel negare il credito residuo per le cure oncologiche terminali, che la ricorrente assumeva già remunerate solo in parte o non del tutto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa estensione automatica della convenzione ai posti letto convertiti, osservando che tale estensione non discende automaticamente dalle delibere regionali e che la conversione di attività/posti letto non è neutra, richiedendo verifiche e approvazioni dell'ente pubblico secondo la disciplina applicabile. Ha inoltre precisato che la domanda di pagamento presupponeva proprio la dimostrazione del titolo abilitativo alla conversione e all'accreditamento dei nuovi posti, sicché l'onere di provarlo gravava sulla ricorrente. I motivi sul consenso regionale sono stati dichiarati in parte inammissibili perché miravano a una rivalutazione delle prove, e in parte infondati perché dal mero silenzio delle delibere non si può inferire l'inutilità di un consenso. Il sesto motivo, relativo alle prestazioni oncologiche terminali, è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto e la valutazione delle prove circa l'avvenuto pagamento e l'assenza di un credito residuo. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    non è stato illustrato il quadro completo delle difese

    la mancata completa indicazione degli atti e delle difese rilevanti incide sulla censura in cassazione, impedendo un adeguato scrutinio del motivo

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato

  • DGR n. 2069 del 1999

    le delibere regionali non sono state interpretate nel senso di un accreditamento automatico dei posti convertiti

  • DGR n. 602 del 2004

    richiamata dalla ricorrente a sostegno della remunerazione integrale delle cure oncologiche terminali, ma la censura è stata reputata inammissibile

Massime di principio

  • Chi agisce per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie convenzionate deve provare il titolo che consente il convenzionamento/accreditamento delle prestazioni richieste, quando la pretesa dipenda da una conversione o trasformazione di posti letto o attività non espressamente coperta dalla convenzione originaria.
  • La conversione di posti letto o di attività sanitarie non comporta, di regola, un'estensione automatica e implicita della convenzione ai nuovi posti o alle nuove attività: occorre verificare la disciplina amministrativa e il potere dell'ente di autorizzare e controllare la modifica.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il mero silenzio degli atti amministrativi non consente, da solo, di desumere l'esistenza di un diritto alla prestazione o l'inutilità di un ulteriore consenso, se il sistema normativo richiede una verifica espressa dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
  • Le censure in cassazione devono ancorarsi in modo specifico al canone ermeneutico o alla norma asseritamente violata; la generica denuncia di violazione di legge, senza indicazione puntuale, è di per sé debole e può condurre all'inammissibilità o all'infondatezza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.