Cassazione Civile, Ordinanza n. 17394/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, in qualità di affittuaria del ramo d'azienda di una struttura sanitaria privata, chiedeva il pagamento di prestazioni rese in convenzione con il sistema sanitario nel periodo gennaio-marzo 2006. La controversia verteva, in particolare, su: a) l'estensione automatica della convenzione e dell'accreditamento ai posti letto trasformati da ricovero ordinario in day-hospital; b) la necessità o meno di un ulteriore consenso/autorizzazione regionale per tale conversione; c) la remunerazione di prestazioni oncologiche terminali per alcuni pazienti, che la ricorrente assumeva dovuta integralmente e senza tetto. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una parte delle somme richieste. In Cassazione la società proponeva sei motivi, tutti formulati come violazione di legge ma spesso senza indicazione specifica della norma: sosteneva, in sintesi, che il giudice di merito avesse errato nel ritenere non automatico il convenzionamento dei posti convertiti, nel valorizzare un presunto bisogno di nuovo accreditamento/consenso regionale, e nel negare il credito residuo per le cure oncologiche terminali, che la ricorrente assumeva già remunerate solo in parte o non del tutto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa estensione automatica della convenzione ai posti letto convertiti, osservando che tale estensione non discende automaticamente dalle delibere regionali e che la conversione di attività/posti letto non è neutra, richiedendo verifiche e approvazioni dell'ente pubblico secondo la disciplina applicabile. Ha inoltre precisato che la domanda di pagamento presupponeva proprio la dimostrazione del titolo abilitativo alla conversione e all'accreditamento dei nuovi posti, sicché l'onere di provarlo gravava sulla ricorrente. I motivi sul consenso regionale sono stati dichiarati in parte inammissibili perché miravano a una rivalutazione delle prove, e in parte infondati perché dal mero silenzio delle delibere non si può inferire l'inutilità di un consenso. Il sesto motivo, relativo alle prestazioni oncologiche terminali, è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto e la valutazione delle prove circa l'avvenuto pagamento e l'assenza di un credito residuo. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese di lite e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 366 n. 6 c.p.c.
non è stato illustrato il quadro completo delle difese
la mancata completa indicazione degli atti e delle difese rilevanti incide sulla censura in cassazione, impedendo un adeguato scrutinio del motivo
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato
DGR n. 2069 del 1999
le delibere regionali non sono state interpretate nel senso di un accreditamento automatico dei posti convertiti
DGR n. 602 del 2004
richiamata dalla ricorrente a sostegno della remunerazione integrale delle cure oncologiche terminali, ma la censura è stata reputata inammissibile
Massime di principio
- Chi agisce per ottenere il pagamento di prestazioni sanitarie convenzionate deve provare il titolo che consente il convenzionamento/accreditamento delle prestazioni richieste, quando la pretesa dipenda da una conversione o trasformazione di posti letto o attività non espressamente coperta dalla convenzione originaria.
- La conversione di posti letto o di attività sanitarie non comporta, di regola, un'estensione automatica e implicita della convenzione ai nuovi posti o alle nuove attività: occorre verificare la disciplina amministrativa e il potere dell'ente di autorizzare e controllare la modifica.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il mero silenzio degli atti amministrativi non consente, da solo, di desumere l'esistenza di un diritto alla prestazione o l'inutilità di un ulteriore consenso, se il sistema normativo richiede una verifica espressa dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
- Le censure in cassazione devono ancorarsi in modo specifico al canone ermeneutico o alla norma asseritamente violata; la generica denuncia di violazione di legge, senza indicazione puntuale, è di per sé debole e può condurre all'inammissibilità o all'infondatezza del motivo.
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