Sentenza del 01/09/2015 n. 6950 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO - Contrazione dei ricavi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'avviamento di un'azienda compravenduta ai fini dell'imposta di registro. È stata contestata la valutazione dell'Ufficio, che deve considerare anche l'eventuale contrazione dei ricavi subita dalla società cedente nel periodo immediatamente precedente la vendita, poiché tale elemento può incidere concretamente sul valore economico dell'avviamento.
La decisione
La sentenza afferma che la contrazione dei ricavi a ridosso della cessione costituisce un elemento rilevante per la stima dell'avviamento e deve essere valutata dall'Ufficio. Ne consegue che una determinazione dell'avviamento che ignori tale dato può risultare non corretta o non adeguatamente motivata. Dal testo fornito non emergono gli estremi della decisione, né è possibile stabilire con certezza se il ricorso sia stato formalmente accolto o quale parte abbia ottenuto una pronuncia favorevole.
Norme richiamate
Imposta di registro
Nella determinazione della base imponibile relativa alla cessione d'azienda, il valore dell'avviamento deve essere stimato considerando gli elementi economici effettivi e attuali dell'impresa, inclusa l'eventuale contrazione dei ricavi precedente alla vendita.
Massime di principio
- La valutazione dell'avviamento deve riflettere la reale capacità dell'azienda di produrre reddito al momento della cessione, non basarsi esclusivamente su dati storici o presuntivi.
- Una diminuzione significativa dei ricavi nel periodo immediatamente antecedente alla vendita è un elemento concreto che può ridurre il valore dell'avviamento e deve essere esaminato dall'Amministrazione finanziaria.
- Gli accertamenti fiscali sul valore dell'avviamento devono considerare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli documentabili e devono spiegare perché tali elementi incidano, o non incidano, sulla stima.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe conservare e produrre bilanci, contabilità, andamento dei ricavi, ordini, contratti e ogni documento idoneo a dimostrare l'effettiva contrazione dell'attività prima della cessione.
Testo integrale
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