Cassazione Penale, Sentenza n. 14409/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Detratto, nella qualità di amministratore unico della Detratto s.r.l. (fallita il 7/4/2016), è stato accusato di: 1) bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto l'intero complesso aziendale trasferendolo, di fatto e senza corrispettivo, alla New Deal s.r.l. riconducibile agli stessi amministratori; 2) bancarotta impropria da operazioni dolose per aver sistematicamente omesso il pagamento di ritenute, tributi e imposte, determinando un debito fiscale ammesso al passivo pari a Euro 8.877.403,60. Il ricorso censura la motivazione della Corte d'appello rispetto alla configurabilità della distrazione (innovazioni gestionali e fatture di acquisto nella New Deal) e invoca per la bancarotta impropria l'esimente della forza maggiore (art. 45 cod. pen.) giustificata da difficoltà finanziarie e dalla necessità di privilegiare crediti dei lavoratori.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Primo motivo (vizio di motivazione sulla distrazione): inammissibile perché non ha affrontato le argomentazioni analitiche della Corte d'appello che aveva accertato continuità aziendale (stesso personale, medesimi strumenti, assenza di corrispettivo) e la sovrapponibilità gestionale rispetto alla New Deal. Secondo motivo (bancarotta impropria e forza maggiore): infondato; la Corte ha ritenuto provato l'ingente debito tributario e l'inadempimento sistematico delle obbligazioni fiscali a partire dal 2010, sufficiente a integrare il reato. Sul profilo soggettivo è stato affermato che l'amministratore, per le sue funzioni, era consapevole dei debiti e poteva prevedere che il protratto inadempimento avrebbe esposto la società al rischio di insolvenza; la forza maggiore è esclusa perché la scelta di non pagare non era imposta da impossibilità sopravvenuta ma risultava una decisione imprenditoriale volta a finanziare l'attività con risorse dovute all'Erario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 223 l. fall.
La fattispecie di bancarotta impropria (comma secondo, n.2) è una fattispecie a forma libera integrata da una pluralità di atti coordinati che, nella loro complessiva unitarietà, risultano eziologicamente idonei a cagionare il fallimento; è reato a dolo generico: non è necessario voler direttamente il fallimento, ma la consapevolezza di compiere atti intrinsecamente pericolosi per la salute economica della società e l'astratta prevedibilità del dissesto.
art. 45 cod. pen.
L'esimente della forza maggiore si applica solo quando l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e l'evento o la condotta antigiuridica fosse inevitabile per cause indipendenti dalla sua volontà. Non si applica alla scelta imprenditoriale di non adempiere obbligazioni tributari per finanziare la prosecuzione dell'attività.
art. 41 cod. pen.
Richiamata in relazione al concorso di cause: la genesi dei debiti societari o la crisi di liquidità non escludono la responsabilità quando opera il concorso causale rilevante ai fini penali; in pratica la provenienza dei debiti è irrilevante rispetto all'accertamento della consapevolezza e dell'azione antidoverosa dell'amministratore.
Massime di principio
- Il trasferimento 'di fatto' di un complesso aziendale ad una nuova società riconducibile agli stessi amministratori, senza corrispettivo e con continuità di maestranze, strumenti e attività, può configurare bancarotta fraudolenta distrattiva anche se la nuova entità introduce alcune modifiche gestionali.
- La bancarotta impropria per omissione di obblighi fiscali si integra con la reiterata, prolungata e sistematica omissione dei pagamenti: è sufficiente la consapevolezza dell'amministratore circa l'esposizione al rischio di dissesto (dolo generico), non la volontà diretta di provocare il fallimento.
- La difesa fondata su difficoltà finanziarie o sull'intento di privilegiare crediti costituzionalmente tutelati (es. dei lavoratori) non esclude automaticamente la responsabilità penale se la scelta di non adempiere è una determinazione amministrativa non imposta da un'impossibilità obiettiva.
- L'esimente della forza maggiore richiede che siano stati compiuti tutti gli atti possibili per adempiere; la mera situazione di crisi o la volontà di continuare l'attività mediante l'uso delle risorse dovute all'Erario non costituiscono forza maggiore.
- In sede di legittimità il controllo sui vizi di motivazione è limitato alla coerenza strutturale della decisione; non è consentito al giudice della legittimità riconsiderare i fatti o riesaminare il materiale probatorio con nuovi parametri.
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