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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14409/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Detratto, nella qualità di amministratore unico della Detratto s.r.l. (fallita il 7/4/2016), è stato accusato di: 1) bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto l'intero complesso aziendale trasferendolo, di fatto e senza corrispettivo, alla New Deal s.r.l. riconducibile agli stessi amministratori; 2) bancarotta impropria da operazioni dolose per aver sistematicamente omesso il pagamento di ritenute, tributi e imposte, determinando un debito fiscale ammesso al passivo pari a Euro 8.877.403,60. Il ricorso censura la motivazione della Corte d'appello rispetto alla configurabilità della distrazione (innovazioni gestionali e fatture di acquisto nella New Deal) e invoca per la bancarotta impropria l'esimente della forza maggiore (art. 45 cod. pen.) giustificata da difficoltà finanziarie e dalla necessità di privilegiare crediti dei lavoratori.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Primo motivo (vizio di motivazione sulla distrazione): inammissibile perché non ha affrontato le argomentazioni analitiche della Corte d'appello che aveva accertato continuità aziendale (stesso personale, medesimi strumenti, assenza di corrispettivo) e la sovrapponibilità gestionale rispetto alla New Deal. Secondo motivo (bancarotta impropria e forza maggiore): infondato; la Corte ha ritenuto provato l'ingente debito tributario e l'inadempimento sistematico delle obbligazioni fiscali a partire dal 2010, sufficiente a integrare il reato. Sul profilo soggettivo è stato affermato che l'amministratore, per le sue funzioni, era consapevole dei debiti e poteva prevedere che il protratto inadempimento avrebbe esposto la società al rischio di insolvenza; la forza maggiore è esclusa perché la scelta di non pagare non era imposta da impossibilità sopravvenuta ma risultava una decisione imprenditoriale volta a finanziare l'attività con risorse dovute all'Erario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 223 l. fall.

    La fattispecie di bancarotta impropria (comma secondo, n.2) è una fattispecie a forma libera integrata da una pluralità di atti coordinati che, nella loro complessiva unitarietà, risultano eziologicamente idonei a cagionare il fallimento; è reato a dolo generico: non è necessario voler direttamente il fallimento, ma la consapevolezza di compiere atti intrinsecamente pericolosi per la salute economica della società e l'astratta prevedibilità del dissesto.

  • art. 45 cod. pen.

    L'esimente della forza maggiore si applica solo quando l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e l'evento o la condotta antigiuridica fosse inevitabile per cause indipendenti dalla sua volontà. Non si applica alla scelta imprenditoriale di non adempiere obbligazioni tributari per finanziare la prosecuzione dell'attività.

  • art. 41 cod. pen.

    Richiamata in relazione al concorso di cause: la genesi dei debiti societari o la crisi di liquidità non escludono la responsabilità quando opera il concorso causale rilevante ai fini penali; in pratica la provenienza dei debiti è irrilevante rispetto all'accertamento della consapevolezza e dell'azione antidoverosa dell'amministratore.

Massime di principio

  • Il trasferimento 'di fatto' di un complesso aziendale ad una nuova società riconducibile agli stessi amministratori, senza corrispettivo e con continuità di maestranze, strumenti e attività, può configurare bancarotta fraudolenta distrattiva anche se la nuova entità introduce alcune modifiche gestionali.
  • La bancarotta impropria per omissione di obblighi fiscali si integra con la reiterata, prolungata e sistematica omissione dei pagamenti: è sufficiente la consapevolezza dell'amministratore circa l'esposizione al rischio di dissesto (dolo generico), non la volontà diretta di provocare il fallimento.
  • La difesa fondata su difficoltà finanziarie o sull'intento di privilegiare crediti costituzionalmente tutelati (es. dei lavoratori) non esclude automaticamente la responsabilità penale se la scelta di non adempiere è una determinazione amministrativa non imposta da un'impossibilità obiettiva.
  • L'esimente della forza maggiore richiede che siano stati compiuti tutti gli atti possibili per adempiere; la mera situazione di crisi o la volontà di continuare l'attività mediante l'uso delle risorse dovute all'Erario non costituiscono forza maggiore.
  • In sede di legittimità il controllo sui vizi di motivazione è limitato alla coerenza strutturale della decisione; non è consentito al giudice della legittimità riconsiderare i fatti o riesaminare il materiale probatorio con nuovi parametri.

Testo integrale

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