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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00810/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, fondato sull’imputazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Con il primo motivo ha denunciato, da un lato, l’apparenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza regionale, sostenendo che il vizio motivazionale avrebbe reso nulla la decisione; dall’altro, ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita genericità dei motivi e per la pretesa mera riproposizione delle deduzioni svolte in primo grado. Gli ulteriori motivi investivano la decisione sotto diversi profili di rito e di merito, ma sempre in relazione alla pronuncia d’inammissibilità resa dalla CTR.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo infondata la doglianza sulla motivazione apparente ma fondata la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ha infatti affermato che, nel processo tributario, l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e che è sufficiente, ove emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado e siano ricavabili in modo inequivoco le ragioni di dissenso, anche la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado. Poiché nel caso concreto dall’atto di appello e dallo stesso controricorso dell’Agenzia risultava che l’appello conteneva censure specifiche anche sulla motivazione della sentenza di primo grado, la CTR aveva errato nel dichiararlo inammissibile. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché una volta pronunciata l’inammissibilità dell’appello il giudice di merito si era spogliato della potestas iudicandi sul merito e ogni ulteriore argomentazione era svolta ad abundantiam. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non determina nullità la motivazione che, pur sintetica, esponga chiaramente la ratio decidendi e non sia affetta da contraddizioni logiche radicali.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi nel processo tributario va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente ma in modo inequivoco, la volontà di contestare la decisione di primo grado.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, come la norma sull'inammissibilità dell'appello tributario, devono essere interpretate restrittivamente.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente come parametro della denuncia di motivazione apparente, ma la Corte esclude che ricorra un vizio tale da determinare nullità della sentenza.

  • Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053

    Richiamata quale criterio per distinguere la motivazione apparente o mancante dal semplice dissenso sul ragionamento decisorio.

  • Cass., 15/01/2019, n. 707

    Conferma che l'inammissibilità dell'appello tributario per difetto di specificità deve essere applicata in modo restrittivo, privilegiando la sostanza della contestazione.

  • Cass., 20/12/2018, n. 32954

    La riproposizione in appello delle ragioni già poste a base del ricorso di primo grado assolve l'onere di specificità se il dissenso investe la decisione nella sua interezza o se le censure risultano ricavabili dall'atto nel suo complesso.

  • Cass., 19/12/2017, n. 30393

    È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo d'impugnazione che censuri soltanto motivazioni rese ad abundantiam dopo una declaratoria di inammissibilità o altra decisione pregiudiziale sul merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è una sanzione eccezionale e deve essere applicata restrittivamente: va evitato che formalismi eccessivi comprimano l'effettivo esame del gravame.
  • L'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando, letta l'impugnazione nel suo complesso, risulti inequivocamente la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni del dissenso, anche se formulate in parte mediante riproposizione delle doglianze già svolte in primo grado.
  • Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza espone la ragione decisoria in modo comprensibile e logicamente coerente, anche se sintetico; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con la mera insoddisfazione per l'esito della valutazione del giudice.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione per ragioni pregiudiziali, eventuali ulteriori argomentazioni sul merito svolte in motivazione sono ad abundantiam e non possono essere utilmente censurate se manca un concreto interesse all'impugnazione di tali passaggi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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