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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32051/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a seguito di processo verbale di constatazione di funzionari SIAE, con il quale l'Ufficio ha disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni senza fine di lucro e ha recuperato maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2014, qualificando le prestazioni rese come attività d'impresa. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per il difetto di delega alla firma dell'atto impositivo, con assorbimento degli altri motivi. In appello l'Agenzia delle entrate ha ottenuto la riforma della decisione, perché la Corte tributaria ha ritenuto valida la delega prodotta in giudizio e ha escluso l'esame dei motivi rimasti assorbiti, osservando che non erano stati riproposti in modo specifico e, comunque, che la costituzione dell'appellato era tardiva rispetto al termine di sessanta giorni. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 54, 23 e 56 del d.lgs. 546/1992 per avere la Corte territoriale negato l'esame delle questioni assorbite nonostante la loro riproposizione nelle controdeduzioni e sostenendo che il termine di costituzione sarebbe ordinatorio; con il secondo motivo hanno denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, assumendo che i motivi assorbiti erano stati regolarmente riproposti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e il secondo inammissibile, affermando che nel processo tributario l'appellato totalmente vittorioso in primo grado deve riproporre le questioni assorbite in modo specifico e tempestivo, nell'atto di controdeduzioni depositato nel termine di costituzione; la tardiva costituzione preclude la riproposizione di tali questioni, non già la mera difesa sui fatti costitutivi o sulle norme applicabili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel processo tributario, la riproposizione dei motivi assorbiti spetti all'appellato totalmente vittorioso in primo grado e debba avvenire in modo specifico e nel termine di costituzione; la costituzione tardiva non consente di introdurre validamente tali questioni. Ha inoltre escluso che vi fosse omessa pronuncia, perché la sentenza impugnata aveva deciso sulla preclusione processuale derivante dalla tardività e dalla mancata riproposizione tempestiva. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità e gli ulteriori importi ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 148 DPR n. 917/1986

    richiamato quale base delle agevolazioni fiscali disconosciute dall'Ufficio alle associazioni senza fine di lucro

  • L. n. 198/1991

    richiamata insieme all'art. 148 TUIR quale disciplina delle agevolazioni fiscali contestate

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario le questioni ed eccezioni non accolte e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; la riproposizione spetta all'appellato totalmente vittorioso e deve essere specifica e tempestiva

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    il termine di sessanta giorni per la costituzione dell'appellato è rilevante ai fini della tempestiva riproposizione delle questioni assorbite

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    disciplina la costituzione in appello e l'appello incidentale; è richiamato per delimitare il thema decidendum nel giudizio tributario di gravame

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    le memorie illustrative hanno funzione solo esplicativa e non possono introdurre per la prima volta questioni non dedotte tempestivamente

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    l'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    consente l'applicazione al giudizio di appello delle disposizioni richiamate sul rito tributario

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge sostanziale/processuale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il contenuto-motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione della decisione nel processo tributario

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio e per la proposta di definizione anticipata

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato nel contesto della trattazione camerale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato nel contesto della trattazione camerale

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte applica una condanna pecuniaria per lite temeraria/abuso del processo in conformità alla decisione sulla manifesta infondatezza

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato con ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende in caso di definizione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appellato totalmente vittorioso in primo grado che intenda far riesaminare questioni rimaste assorbite deve riproporle espressamente nell'atto di controdeduzioni e nel termine di costituzione; la riproposizione tardiva non è idonea a devolvere la questione al giudice di appello.
  • La previsione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 opera solo per le questioni non accolte e non espressamente decise, tipicamente quelle assorbite; per le domande o eccezioni espressamente respinte, l'unico mezzo è l'impugnazione o la soccombenza interna, non la semplice riproposizione.
  • La tardiva costituzione dell'appellato nel processo tributario non comporta nullità del giudizio, ma determina la decadenza dalle facoltà processuali precluse, tra le quali rientra la riproposizione delle questioni assorbite non rilevabili d'ufficio.
  • Le memorie illustrative nel processo tributario hanno funzione meramente esplicativa e non possono introdurre per la prima volta questioni o eccezioni non tempestivamente dedotte nell'atto di costituzione.
  • Se il motivo di ricorso in cassazione non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile per mancata attinenza alla decisione effettivamente resa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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