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Sentenza

Sentenza n. 2764/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 2900/2025, depositata e resa pubblica il 30.06.2025, r.g. 1915/2024.

Giustizia amministrativa202506790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 2900/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante emissione dei buoni elettronici del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, obbligata a far conseguire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice ordinario. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell’amministrazione, il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l’assenza di esecuzione, il giudice ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha inoltre nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà assicurare l’esecuzione nei successivi sessanta giorni dall’insediamento. È stata accolta anche la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all’adempimento oppure, in caso di perdurante inerzia, fino all’effettivo insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso prima di procedere all’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l’attribuzione di un’utilità determina nei confronti dell’amministrazione un immediato obbligo conformativo-ordinatorio, azionabile davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
  • Ai fini dell’ottemperanza, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato della pronuncia azionata, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l’assenza di adempimento.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi su istanza dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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