Sentenza n. 637/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1429/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1342/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 4.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 815,97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro n. 1429/2024, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 1429/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito con formula esecutiva il 14 novembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docente prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro 815,97, oltre accessori, nonché delle spese di lite. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza, il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'esistenza di un giudicato esecutivo, l'inadempimento dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, previa verifica del perdurante inadempimento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001
Retribuzione professionale docente
Costituisce la base contrattuale del diritto alla Retribuzione Professionale Docente riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato e notificata con formula esecutiva legittima il ricorso per ottemperanza, una volta inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva, assegnandogli un termine e prevedendo, ove necessario, la facoltà di delega.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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