Cassazione Civile, Ordinanza n. 33060/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 450 a titolo di canoni di locazione di un immobile. Il debitore aveva proposto opposizione davanti al Tribunale, ma l'opposizione era stata dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata introdotta con citazione anziché con ricorso, nel presupposto dell'applicazione del rito del lavoro. Il Tribunale aveva compensato le spese. Il creditore aveva impugnato la decisione, ma la Corte d'appello aveva rigettato il gravame, mantenendo ferma la compensazione delle spese del primo grado sulla base di tre ragioni: modestia del credito, svolgimento del giudizio in una sola udienza e decisione con motivazione contestuale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il creditore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., sostenendo che tali ragioni non integrassero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, neppure alla luce della sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese. Ha ritenuto che le ragioni valorizzate dalla Corte d'appello non integrassero gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione: lo svolgimento del processo in una sola udienza e la contestualità della motivazione sono prive di fondamento giuridico ai fini dell'art. 92 c.p.c.; la modestia del credito, da sola, non basta a giustificare la deroga al principio di soccombenza, perché potrebbe tradursi in una soccombenza di fatto della parte vittoriosa e in una lesione dell'art. 24 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo punto delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando il debitore al pagamento delle spese di primo grado, di appello e di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario del creditore.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
norma processuale invocata per censurare la decisione di merito sotto il profilo della falsa applicazione di legge.
art. 91 c.p.c.
regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; la modestia del credito e le modalità di svolgimento/decisione del giudizio non sono di per sé sufficienti.
art. 24 Cost.
la compensazione fondata sulla mera esiguità della pretesa può ledere il diritto di difesa della parte vittoriosa, traducendosi in una soccombenza di fatto.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69
norma richiamata quale testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. anteriore alla modifica costituzionale menzionata nella motivazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere effettive e giuridicamente apprezzabili.
- La mera modestia del credito azionato non basta, da sola, a giustificare la compensazione delle spese, soprattutto quando questa si traduca in una soccombenza economica di fatto della parte vittoriosa.
- Circostanze come lo svolgimento del giudizio in una sola udienza o la decisione con motivazione contestuale non integrano, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni ai fini dell'art. 92 c.p.c.
- Quando la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza sul capo delle spese e provvedere direttamente alla loro liquidazione.
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