Sentenza del 08/07/2021 n. 3436 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. xxxxxxxx/2016 relativo all'anno 2011, con il quale era stato recuperato a tassazione l'importo di euro 8.474 quale quota di partecipazione agli utili della Srl C.O.L. L'Agenzia deduceva (a) errore nell'affermare la decadenza dell'Ufficio per dichiarata tardiva notificazione (notifica avvenuta il 23.3.2017), in quanto una prima notifica dell'11.12.2016 non si era perfezionata per inesistenza dell'indirizzo e pertanto l'Ufficio poteva avvalersi della ripresa del procedimento di notificazione entro termini ragionevoli; (b) mancata valutazione del merito circa l'attribuzione del maggior reddito al socio S.P. in virtù della sua partecipazione al 50% in una società a ristretta base sociale, con giurisprudenza favorevole all'Ufficio.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto che la notifica iniziale del 11.12.2016 non si era perfezionata per causa non imputabile all'Ufficio (indirizzo inesistente) e che l'Agenzia ha legittimamente ripreso il procedimento entro un tempo ragionevole, alla stregua della giurisprudenza delle SS.UU. (Cass. SS.UU. 15594/2016 e richiamo a Cass. SS.UU. 17352/2009), con l'effetto che l'accertamento non era decaduto ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73. Sul merito, il recupero a tassazione è stato confermato: essendo S.P. socio al 50% di una società a ristretta base sociale, è applicabile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; il contribuente non ha fornito prova contraria, limitandosi a deduzioni generiche. Conseguentemente l'appello è stato accolto e il contribuente condannato al pagamento delle spese del doppio grado per complessivi euro 2.500,00.
Norme richiamate
art. 43 DPR 600/1973
Termine decadenziale per l'esercizio dell'accertamento: la Commissione ha ritenuto che, avendo l'Ufficio validamente ripreso la notificazione, il termine non risultava decorso.
art. 325 codice di procedura civile
Richiamato in relazione alla possibilità di avvalersi della proroga/riattivazione del procedimento di notificazione quando la prima notifica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante.
Cass. SS.UU. 15594/2016
Principio secondo cui se la notificazione non si conclude per cause non imputabili al richiedente, quest'ultimo può richiedere la ripresa del procedimento e la ripresa può avere effetto retroattivo dalla data dell'iniziale attivazione, purché la ripresa avvenga entro tempo ragionevole.
Cass. SS.UU. 17352/2009
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio sulla ripresa del procedimento di notificazione e sulla valutazione dei tempi ragionevoli.
Cass. 34282/2019
Principio secondo cui, nelle società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili; resta la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
CTR Campania, sent. 9506/7/2018
Decisione di merito favorevole all'Ufficio circa il maggior reddito accertato alla Srl C.O.L., richiamata per sostenere la fondatezza dell'accertamento nei confronti del socio.
Massime di principio
- Se una prima notificazione si perfeziona non essendo possibile per cause non imputabili all'Ufficio (es. indirizzo inesistente), l'Ufficio può riprendere il procedimento e la nuova notificazione può retroagire alla data della prima attivazione se la ripresa avviene entro un tempo ragionevole (giurisprudenza di legittimità).
- La decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento (art. 43 DPR 600/73) va valutata rispetto alla notificazione efficacemente compiuta: tentativi iniziali falliti non determinano automaticamente la decadenza se è dimostrabile la ripresa diligente della procedura.
- Nelle società a ristretta base sociale trova applicazione la presunzione che utili extracontabili siano imputabili ai soci; il contribuente può sfatare tale presunzione solo con prove concrete, specifiche e documentali riguardanti la reale distribuzione o la destinazione degli utili.
- Deduzioni generiche e poco documentate da parte del contribuente sono insufficienti a contrastare accertamenti basati su presunzioni legittime e su elementi probatori consolidati.
- È cruciale per l'Amministrazione documentare i tentativi di notifica e per il contribuente fornire documentazione societaria (delibere, scritture, flussi finanziari) che dimostri l'assenza di attribuzione degli utili per poter efficacemente contestare l'accertamento.
- In caso di soccombenza, è frequente la condanna alle spese del doppio grado; l'onere di provare circostanze rilevanti grava sul soggetto che intende contrastare la presunzione.
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