Sentenza del 19/04/2017 n. 9791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva riconosciuto all'Università l'esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i), per terreni destinati alla realizzazione di un polo ospedaliero-universitario. Secondo il Comune, nel 2003 sui terreni non si svolgeva ancora alcuna attività didattica, sanitaria o assistenziale concreta e l'esenzione avrebbe richiesto un utilizzo effettivo e diretto. Il Comune ha inoltre sostenuto che la possibile presenza di attività commerciali, come bar o ristorante, escludesse il requisito dell'uso esclusivo istituzionale e che l'onere della prova gravasse sull'Università.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune e ha confermato il diritto dell'Università all'esenzione ICI. Ha stabilito che, per un'area edificabile destinata a finalità istituzionali agevolate, non è indispensabile che l'edificio sia già ultimato o che l'attività sia già materialmente iniziata: è sufficiente che l'area sia concretamente e inequivocabilmente impegnata nella realizzazione della struttura, attraverso atti amministrativi e attività edilizie effettive, come la concessione edilizia e l'approvazione del progetto. La futura destinazione commerciale di una parte minore e complementare degli edifici non fa venir meno l'agevolazione sull'area complessivamente destinata al polo istituzionale; potrà rilevare fiscalmente solo quando tale parte sarà concretamente edificata e utilizzata per attività commerciali. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose.
L'esenzione può applicarsi anche ad aree edificabili non ancora ultimate, purché siano concretamente destinate e assoggettate, mediante atti amministrativi e attività esecutive inequivocabili, alla realizzazione di strutture per le finalità agevolate. Non è sufficiente una mera intenzione futura, ma nel caso concreto la concessione edilizia e l'attuazione del progetto hanno dimostrato una destinazione effettiva.
D.P.R. n. 917/1986, art. 87
La disposizione è stata richiamata dal Comune in relazione ai requisiti degli enti non commerciali e alla natura delle attività svolte; la Corte ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, la destinazione istituzionale dell'area al polo ospedaliero-universitario.
Codice civile, art. 2697
Il Comune sosteneva che l'onere di provare l'uso esclusivo agevolato gravasse sull'Università. La Corte ha osservato che, quanto alla dedotta destinazione commerciale, il Comune avrebbe dovuto allegare e documentare tempestivamente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento, soprattutto perché aveva rilasciato la concessione edilizia.
D.L. n. 203/2005, art. 7, comma 2
"L'esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale"
La norma è stata interpretata nel senso che l'esenzione è esclusa quando l'immobile è destinato esclusivamente ad attività commerciali, non quando vi sia un uso commerciale soltanto parziale e accessorio rispetto alla prevalente destinazione istituzionale.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale su un'area edificabile destinata a finalità istituzionali, non è sempre necessario che la struttura sia già completata o che l'attività sia già operativa: occorre però dimostrare una destinazione concreta, attuale e verificabile tramite atti amministrativi, concessioni, progetti approvati e lavori o adempimenti effettivamente avviati.
- La mera intenzione di utilizzare in futuro l'immobile per un'attività agevolata non basta. La destinazione deve risultare da comportamenti e documenti inequivoci e tempestivi, coerenti con la natura e lo stato dell'immobile.
- Una destinazione commerciale parziale e marginale non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione sull'intero complesso, se la destinazione principale resta istituzionale. La porzione commerciale può essere assoggettata a imposizione quando viene concretamente realizzata e utilizzata.
- Chi contesta l'esenzione deve indicare e provare in modo specifico la concreta prevalenza o esclusività dell'uso commerciale; non è sufficiente richiamare genericamente la possibilità futura di attività commerciali.
- La valutazione deve essere effettuata considerando la destinazione complessiva dell'area e lo stato concreto di attuazione del progetto, distinguendo tra un progetto effettivamente in corso e una destinazione soltanto ipotetica o speculativa.
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