Cassazione Penale, Sentenza n. 4183/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 3 giugno 2021 al 12 settembre 2022 per il reato di furto in abitazione. Il motivo di ricorso in Cassazione è fondato su inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e su vizio di motivazione: si censura l'uso illegittimo del diritto al silenzio per attribuire alla ricorrente una condotta colposa/ dolosa, la valorizzazione della vita anteatta come elemento corroborante la gravità indiziaria, la mancata individuazione puntuale dei comportamenti dolosi o gravemente colposi che avrebbero giustificato la misura cautelare e l'assenza di confronto tra gli elementi indiziari e la sentenza di assoluzione emessa nel giudizio di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice della riparazione ha impropriamente valorizzato la vita anteatta della ricorrente e si è limitato a richiamare il compendio indiziario senza confrontarlo con l'esito assolutorio, trascurando che alcuni elementi su cui si fondava la misura cautelare erano stati neutralizzati o ritenuti non provati nel giudizio di cognizione. Ha inoltre chiarito che, pur avendo autonomia valutativa, il giudice della riparazione deve confrontarsi con le ragioni e l'esito della sentenza di assoluzione per stabilire se vi sia stato dolo o colpa grave a carico dell'interessato.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione
Il giudizio di riparazione richiede di valutare se la privazione della libertà sia dipesa da dolo o colpa grave dell'istante; il giudice della riparazione ha autonomia ma deve confrontare il compendio indiziario su cui si fondò la misura con l'esito della sentenza di cognizione, escludendo l'uso di elementi che siano stati neutralizzati o dichiarati inutilizzabili nel processo di cognizione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione non può basare il diniego di riparazione esclusivamente sulla 'vita anteatta' dell'interessato: devono essere valutate specifiche condotte collegate al fatto che ha determinato la privazione della libertà
- Il diritto al silenzio dell'imputato/non rispondere non può essere automaticamente valorizzato come comportamento colpevole che osti alla riparazione; la mancata collaborazione endoprocessuale va valutata con prudenza e solo se configurabile come dolo o colpa grave
- Se elementi indiziari utilizzati per la misura cautelare sono stati neutralizzati, esclusi o ritenuti non provati nella sentenza di assoluzione, non possono essere nuovamente valorizzati dal giudice della riparazione per negare l'indennizzo
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa sul compendio indiziario, ma è obbligato a confrontarsi con le ragioni e l'esito del giudizio di cognizione, spiegando chiaramente quali elementi rimangono a fondamento di una eventuale colpa grave o dolo
- L'annullamento con rinvio comporta un nuovo esame limitato ai profili indicati dalla Corte di Cassazione: la Corte d'appello dovrà motivare il confronto tra prova indiziaria e sentenza assolutoria e specificare eventuali comportamenti dell'istante riconducibili a dolo o colpa grave
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