Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27437/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 26/10/2021 (emanata in esito a rinvio dalla Cassazione): contestano, a vario titolo, la sussistenza del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), il ruolo attribuito a singoli (es. presunta promozione), l'applicazione di aggravanti (in particolare la circostanza di "aver commesso il fatto in più persone riunite" ai sensi dell'art. 629, comma 2 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio (anche con riferimento ai limiti edittali applicabili e alla identificazione del reato "più grave" ai fini della pena base), la regolarità dell'utilizzo delle dichiarazioni e delle intercettazioni (rilevando vizi di utilizzabilità di dichiarazioni/testimonianze e travisamento della prova) e la violazione dei limiti del giudizio di rinvio fissati dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione decide: 1) accoglie i ricorsi di Grasso Sebastiano, Modica Cristian e Foti Sebastiano: annulla, limitatamente alle posizioni di tali ricorrenti, la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, tenendo conto che l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 c.p. è stata già ritenuta insussistente; 2) rigetta i ricorsi di Sotera Domenico e Compagnone Luigi (nessun beneficio): condanna i due al pagamento delle spese processuali; 3) dichiara inammissibile il ricorso di Schinocca Davide: lo condanna al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite (liquidate in euro 3.500,00 per ciascuna). Le statuizioni civili restano salve e le spese in favore delle parti civili verranno liquidate al definitivo per le posizioni rinviate.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconoscimento dell'associazione di tipo mafioso per alcuni imputati in sede di merito; in sede di cassazione il giudice richiama il principio che la determinazione del reato 'più grave' ai fini della commisurazione della pena va compiuta rispettando i limiti edittali vigenti al momento del fatto e il principio per cui, nel concorso e nella continuazione, la pena irrogata non può scendere sotto il minimo edittale di reati satellite.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Si tratta dell'aggravante riferita alla commissione del reato in più persone riunite (per estorsione). La Corte di cassazione aveva già ritenuto l'aggravante insussistente per i ricorrenti Grasso, Modica e Foti; la Corte territoriale nel rinvio non poteva travalicare il giudicato parziale e riconsiderare la sussistenza di tale aggravante.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante contestata con riferimento al furto pluriaggravato. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha escluso tale aggravante per Sotera e Compagnone, rideterminando le pene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili: applicazione di sanzione pecuniaria e pagamento delle spese processuali; usato per condannare Schinocca alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 e alle spese.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Regola i limiti del giudizio di rinvio stabiliti dalla Cassazione; la Corte ribadisce che il giudice del rinvio non può travalicare tali limiti e deve attenersi alle questioni rimaste aperte dalla decisione di annullamento.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'escussione del collaboratore/testimone. La Corte richiama i limiti nell'utilizzo delle dichiarazioni quando la posizione del dichiaratore ne limita l'utilizzabilità: valutazione della rilevanza e della forma di escussione prima di attribuire valore probatorio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che, se ritenute assorbite dalla Cassazione in una pronuncia, il giudice del rinvio può e deve riesaminare le questioni assorbite se la Cassazione lo ha indicato come necessario al nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente a determinati profili e rinvia, il giudice del rinvio è vincolato ai limiti del rinvio: non può riesaminare questioni già rigettate o dichiarate assorbite dalla Cassazione.
  • Se la Cassazione esclude una specifica aggravante (es. "più persone riunite"), il giudice del rinvio non può reintrodurla: il nuovo giudizio deve tenerne conto nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
  • Per avere interesse concreto al gravame in cassazione il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio effettivo eliminabile con l'annullamento; censure meramente formali o astratte possono essere dichiarate prive di interesse e il ricorso inammissibile.
  • Nella determinazione della pena in caso di concorso e continuazione, il giudice non può fissare la pena base sotto il minimo edittale di un reato satellite; la scelta del reato "più grave" deve rispettare i limiti edittali applicabili al tempo del fatto.
  • Le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (art. 616 c.p.p.) comprendono sanzione pecuniaria e condanna alle spese; chi propone questioni già precluse dal rinvio può subire tali conseguenze.
  • Le dichiarazioni di testi o collaboratori vanno utilizzate nel rispetto delle regole specifiche (art. 197-bis e connessi): se la loro utilizzazione è limitata, la motivazione non può fondarsi esclusivamente su di esse senza verifica della loro utilizzabilità e congruità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.