Cassazione Penale, Sentenza n. 27437/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 26/10/2021 (emanata in esito a rinvio dalla Cassazione): contestano, a vario titolo, la sussistenza del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), il ruolo attribuito a singoli (es. presunta promozione), l'applicazione di aggravanti (in particolare la circostanza di "aver commesso il fatto in più persone riunite" ai sensi dell'art. 629, comma 2 c.p. e l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991), la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio (anche con riferimento ai limiti edittali applicabili e alla identificazione del reato "più grave" ai fini della pena base), la regolarità dell'utilizzo delle dichiarazioni e delle intercettazioni (rilevando vizi di utilizzabilità di dichiarazioni/testimonianze e travisamento della prova) e la violazione dei limiti del giudizio di rinvio fissati dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione decide: 1) accoglie i ricorsi di Grasso Sebastiano, Modica Cristian e Foti Sebastiano: annulla, limitatamente alle posizioni di tali ricorrenti, la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, tenendo conto che l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 c.p. è stata già ritenuta insussistente; 2) rigetta i ricorsi di Sotera Domenico e Compagnone Luigi (nessun beneficio): condanna i due al pagamento delle spese processuali; 3) dichiara inammissibile il ricorso di Schinocca Davide: lo condanna al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite (liquidate in euro 3.500,00 per ciascuna). Le statuizioni civili restano salve e le spese in favore delle parti civili verranno liquidate al definitivo per le posizioni rinviate.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riconoscimento dell'associazione di tipo mafioso per alcuni imputati in sede di merito; in sede di cassazione il giudice richiama il principio che la determinazione del reato 'più grave' ai fini della commisurazione della pena va compiuta rispettando i limiti edittali vigenti al momento del fatto e il principio per cui, nel concorso e nella continuazione, la pena irrogata non può scendere sotto il minimo edittale di reati satellite.
art. 629, comma 2, cod. pen.
Si tratta dell'aggravante riferita alla commissione del reato in più persone riunite (per estorsione). La Corte di cassazione aveva già ritenuto l'aggravante insussistente per i ricorrenti Grasso, Modica e Foti; la Corte territoriale nel rinvio non poteva travalicare il giudicato parziale e riconsiderare la sussistenza di tale aggravante.
art. 7 legge n. 203 del 1991
Aggravante contestata con riferimento al furto pluriaggravato. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha escluso tale aggravante per Sotera e Compagnone, rideterminando le pene.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili: applicazione di sanzione pecuniaria e pagamento delle spese processuali; usato per condannare Schinocca alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 e alle spese.
art. 627 cod. proc. pen.
Regola i limiti del giudizio di rinvio stabiliti dalla Cassazione; la Corte ribadisce che il giudice del rinvio non può travalicare tali limiti e deve attenersi alle questioni rimaste aperte dalla decisione di annullamento.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'escussione del collaboratore/testimone. La Corte richiama i limiti nell'utilizzo delle dichiarazioni quando la posizione del dichiaratore ne limita l'utilizzabilità: valutazione della rilevanza e della forma di escussione prima di attribuire valore probatorio.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che, se ritenute assorbite dalla Cassazione in una pronuncia, il giudice del rinvio può e deve riesaminare le questioni assorbite se la Cassazione lo ha indicato come necessario al nuovo giudizio.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente a determinati profili e rinvia, il giudice del rinvio è vincolato ai limiti del rinvio: non può riesaminare questioni già rigettate o dichiarate assorbite dalla Cassazione.
- Se la Cassazione esclude una specifica aggravante (es. "più persone riunite"), il giudice del rinvio non può reintrodurla: il nuovo giudizio deve tenerne conto nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- Per avere interesse concreto al gravame in cassazione il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio effettivo eliminabile con l'annullamento; censure meramente formali o astratte possono essere dichiarate prive di interesse e il ricorso inammissibile.
- Nella determinazione della pena in caso di concorso e continuazione, il giudice non può fissare la pena base sotto il minimo edittale di un reato satellite; la scelta del reato "più grave" deve rispettare i limiti edittali applicabili al tempo del fatto.
- Le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (art. 616 c.p.p.) comprendono sanzione pecuniaria e condanna alle spese; chi propone questioni già precluse dal rinvio può subire tali conseguenze.
- Le dichiarazioni di testi o collaboratori vanno utilizzate nel rispetto delle regole specifiche (art. 197-bis e connessi): se la loro utilizzazione è limitata, la motivazione non può fondarsi esclusivamente su di esse senza verifica della loro utilizzabilità e congruità.
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