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direttiva

Direttiva 2005/93

Direttiva 2005/93/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sulle importazioni di birra in Finlandia

Normativa europea32005L0093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 69/169/CEE per prorogare la deroga concessa alla Finlandia sui limiti quantitativi delle importazioni di birra da paesi terzi. La misura tiene conto delle difficoltà economiche nelle regioni frontaliere finlandesi, della perdita di gettito e degli effetti della riduzione delle imposte sugli alcolici. La deroga è estesa fino al 31 dicembre 2007 e conferma un tetto massimo non inferiore a 16 litri per persona.

Deroga temporanea per la Finlandia ai limiti quantitativi sulle importazioni di birra da paesi terzi da parte dei viaggiatori.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, ma il suo effetto sostanziale riguarda la Finlandia, autorizzata in deroga alla direttiva 69/169/CEE ad applicare un limite quantitativo massimo non inferiore a 16 litri per persona alle importazioni di birra provenienti da paesi terzi da parte di viaggiatori. La misura concerne le franchigie per merci soggette ad accisa contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché le importazioni siano prive di carattere commerciale. La deroga è temporanea e vale fino al 31 dicembre 2007.

Direttiva 2005/93/CE del Consiglio: limite temporaneo alle importazioni di birra in Finlandia

La direttiva interviene sulla direttiva 69/169/CEE per prorogare una deroga specifica concessa alla Finlandia in materia di franchigie per i viaggiatori. Il legislatore europeo richiama le difficoltà economiche dei commercianti frontalieri finlandesi, la perdita di gettito derivante dall’aumento delle importazioni di birra da paesi terzi e le ripercussioni sulle politiche in materia di alcolici, sicurezza e sanità pubblica.

Contesto e finalità

La disciplina di base della direttiva 69/169/CEE prevede franchigie per merci soggette ad accisa contenute nei bagagli dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, purché prive di carattere commerciale. In precedenza la Finlandia era già autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, a prevedere un limite quantitativo non inferiore a 6 litri per persona per le importazioni di birra; nella prassi aveva applicato un limite massimo di 16 litri per persona. La direttiva 2005/93/CE proroga tale assetto per ulteriori due anni.

Obbligo sostanziale introdotto dalla direttiva

La modifica normativa è puntuale e si concentra sulla sostituzione dell’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva 69/169/CEE. La Finlandia è autorizzata, in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ad applicare un limite quantitativo massimo non inferiore a 16 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi terzi fino al 31 dicembre 2007.

Ambito applicativo della deroga

La deroga riguarda esclusivamente le importazioni di birra da paesi terzi da parte di viaggiatori e opera nell’ambito delle franchigie doganali e fiscali previste dalla direttiva 69/169/CEE. Essa non introduce una liberalizzazione generale, ma una facoltà eccezionale per uno Stato membro, giustificata da elementi geografici, economici e di politica interna richiamati nei considerando.

Recepimento, comunicazioni e decorrenza

La direttiva impone agli Stati membri un termine di recepimento molto breve: entro il 31 dicembre 2005 devono essere adottate le disposizioni necessarie di diritto interno. Tali disposizioni devono essere comunicate senza indugio alla Commissione insieme a una tavola di concordanza e devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta a tutti gli Stati membri, pur producendo effetti sostanziali prevalentemente nei confronti della Finlandia.

Disposizioni principali

Proroga della deroga per la Finlandia

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva 69/169/CEE, autorizzando la Finlandia, in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ad applicare un limite quantitativo massimo non inferiore a 16 litri alle importazioni di birra provenienti da paesi terzi fino al 31 dicembre 2007.

Obbligo di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni interne essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaaccisecommercio internazionalecircolazione dei viaggiatori

Testo integrale

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