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Direttiva 2005/94

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005 , relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

Normativa europea32005L0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro armonizzato minimo per prevenire, sorvegliare e combattere l'influenza aviaria, distinguendo tra forme ad alta e bassa patogenicità. Prevede obblighi di notifica, indagini epidemiologiche, misure di contenimento nelle aziende sospette o infette, zone di protezione/sorveglianza, regole su movimentazione, pulizia e disinfezione, nonché un regime dettagliato di vaccinazione d'emergenza e preventiva. La disciplina è completata da disposizioni su laboratori di riferimento, piani di emergenza, sanzioni e procedura di comitato; la direttiva 92/40/CEE è abrogata dal 1° luglio 2007.

Misure comunitarie di prevenzione, sorveglianza, contenimento, eradicazione e vaccinazione contro l'influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività, con disciplina di emergenza e abrogazione della direttiva 92/40/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica al pollame e agli altri volatili in cattività, nonché, in taluni casi, ai mammiferi presenti nelle aziende e ai prodotti e materiali potenzialmente contaminati (uova, carni, carcasse, mangimi, lettiere, concime, liquami, veicoli, attrezzature). Riguarda le aziende commerciali e non commerciali, incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili, uccelliere, macelli, posti di ispezione frontalieri, mezzi di trasporto e impianti/stazioni di quarantena. Prevede inoltre disposizioni per zone di protezione, sorveglianza, restrizione e ulteriori zone restrittive, per i compartimenti avicoli e per la movimentazione di prodotti avicoli anche nel contesto di vaccinazione. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose; la direttiva non disciplina in via principale la salute umana, ma incide indirettamente sui rischi zoonotici.

Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria

La direttiva istituisce un sistema armonizzato minimo di prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria nel pollame e negli altri volatili in cattività. Il testo nasce dall'esigenza di aggiornare e sostituire la direttiva 92/40/CEE alla luce dei progressi scientifici, delle esperienze maturate nei focolai recenti e delle esigenze di protezione della salute animale e, indirettamente, della salute pubblica.

Obiettivi e impostazione generale

La disciplina mira a:

  • rafforzare la sorveglianza e l'individuazione precoce dell'infezione;
  • definire misure minime di contenimento ed eradicazione per i focolai;
  • prevenire la diffusione del virus ad altre specie;
  • consentire agli Stati membri di adottare misure più rigorose, nel rispetto del risultato minimo imposto dalla direttiva.

La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità rilevanti in ordine alle misure più idonee, ma fissa standard minimi obbligatori, tempi, condizioni e procedure comuni.

Ambito di applicazione e definizioni

Il campo di applicazione riguarda il pollame, gli altri volatili in cattività e, in taluni casi, i mammiferi presenti nelle aziende. Rilevano anche aziende commerciali e non commerciali, incubatoi, zoo, circhi, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili, macelli, posti di ispezione frontalieri, mezzi di trasporto, impianti di quarantena e compartimenti avicoli.

Le definizioni tecniche sono centrali per la corretta applicazione della direttiva. In particolare:

  • influenza aviaria, HPAI e LPAI sono definite dall'articolo 2 e dall'allegato I;
  • "azienda", "azienda a contatto", "focolaio", "focolaio primario", "veterinario ufficiale" e "controllo ufficiale" delimitano gli obblighi operativi;
  • la strategia DIVA è richiamata per le vaccinazioni, per distinguere animali vaccinati da animali infetti.

Sorveglianza, notifica e indagine epidemiologica

Gli Stati membri devono predisporre programmi di sorveglianza orientati a:

  • individuare la prevalenza delle infezioni H5 e H7 nel pollame;
  • valutare il rischio connesso ai volatili selvatici.

La sospetta presenza e la presenza di influenza aviaria devono essere notificate immediatamente all'autorità competente; in specifici casi previsti dall'articolo 5 e dall'allegato II, va effettuata anche la notifica alla Commissione. È inoltre obbligatoria la notifica dei risultati della sorveglianza sui mammiferi.

Le indagini epidemiologiche devono essere avviate tramite questionari predisposti nei piani di emergenza e devono coprire almeno:

  • durata della possibile presenza del virus;
  • origine probabile dell'infezione;
  • aziende a contatto;
  • movimenti di animali, persone, veicoli e materiali.

Misure in caso di sospetto focolaio

Quando vi è un sospetto focolaio, l'autorità competente deve avviare senza ritardo l'indagine diagnostica e imporre misure cautelari, tra cui:

  • censimento degli animali;
  • isolamento del pollame e degli altri volatili;
  • divieto di ingresso e uscita di animali;
  • divieto di uscita di uova, carcasse, carni, mangimi, rifiuti, deiezioni e altri materiali potenzialmente contaminati;
  • controllo di persone, mammiferi domestici, veicoli e attrezzature;
  • disinfezione agli ingressi e alle uscite.

Le misure si mantengono fino a quando il sospetto non sia escluso. Sono possibili deroghe limitate, basate su valutazione del rischio, inclusa l'autorizzazione all'invio di uova verso stabilimenti di ovoprodotti o alla distruzione.

Misure in caso di HPAI

In presenza di HPAI, la disciplina è molto più rigorosa. Le misure principali comprendono:

  • abbattimento sotto controllo ufficiale di tutto il pollame e degli altri volatili in cattività dell'azienda, salvo deroghe limitate per specie particolari;
  • distruzione di carcasse e uova;
  • rintraccio e distruzione di carni e uova potenzialmente contaminate;
  • distruzione o trattamento di mangimi, rifiuti e altre sostanze contaminate;
  • sanificazione completa di edifici, pascoli, attrezzature e mezzi.

Sono previste deroghe per alcune categorie di aziende o strutture, come aziende non commerciali, circhi, zoo, parchi naturali, aree scientifiche o di conservazione di specie minacciate e razze rare, purché il controllo della malattia non ne sia compromesso. In tali ipotesi la direttiva richiede comunque isolamento, sorveglianza rafforzata e limiti ai movimenti.

Zone di protezione, sorveglianza e ulteriori restrizioni

Dopo un focolaio di HPAI l'autorità competente deve istituire:

  • una zona di protezione con raggio minimo di 3 km;
  • una zona di sorveglianza con raggio minimo di 10 km, comprendente la zona di protezione.

Nella delimitazione delle zone devono essere considerati fattori epidemiologici, geografici, densità avicola e flussi di movimentazione. Possono essere istituite anche ulteriori zone di restrizione.

Nelle zone interessate valgono, tra l'altro:

  • censimenti delle aziende;
  • visite veterinarie ufficiali;
  • sorveglianza rafforzata;
  • obblighi di tracciabilità;
  • restrizioni sulla movimentazione di animali, uova, carni, carcasse e materiali contaminati;
  • obblighi di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature;
  • divieti di fiere, mercati, esposizioni e altri raduni;
  • divieto di rilascio di pollame per ripopolamento faunistico.

Le sezioni 3 e 4 del capo IV e la corrispondente disciplina per LPAI prevedono numerose deroghe per trasporto diretto a macelli designati, movimentazione di pulcini di un giorno, pollastre e uova da cova o da tavola, ma sempre con veicoli sigillati, sorveglianza ufficiale, separazione fisica, biosicurezza e, spesso, permanenza minima di 21 giorni nell'azienda di destinazione.

HPAI in macelli, posti di ispezione frontalieri e mezzi di trasporto

La direttiva disciplina espressamente i casi di sospetto o conferma di HPAI in macelli, posti di ispezione frontalieri e mezzi di trasporto. In tali casi l'autorità competente deve:

  • avviare l'indagine nell'azienda di origine;
  • disporre, a seconda del rischio, abbattimento, macellazione o isolamento;
  • conservare separatamente le carni e i sottoprodotti fino a conclusione degli accertamenti;
  • distruggere quanto prima i prodotti contaminati se l'HPAI è confermata;
  • effettuare pulizia, disinfezione e ulteriori misure di controllo.

Disciplina della LPAI

Per la LPAI la direttiva prevede un regime meno drastico, ma comunque articolato. L'autorità competente applica misure basate su valutazione del rischio, tenendo conto dei criteri dell'allegato V. Le misure possono includere:

  • depopolamento controllato del pollame e dei volatili delle specie colpite;
  • eventuale macellazione in macello designato;
  • distruzione di carcasse e uova da cova;
  • rintracciamento e trattamento di uova, materiali e sostanze potenzialmente contaminati;
  • sanificazione dei locali e delle attrezzature;
  • restrizioni ai movimenti di mammiferi domestici.

Per la LPAI sono previste zone di restrizione con raggio minimo di 1 km e misure di controllo dei movimenti analoghe, ma in genere più contenute rispetto a quelle previste per l'HPAI. La durata minima delle restrizioni può essere di 21 o 42 giorni, a seconda del caso, oppure più lunga se stabilito secondo la procedura di comitato.

Prevenzione della diffusione ad altre specie

L'articolo 47 introduce una specifica attenzione ai suini e, più in generale, agli altri mammiferi presenti nelle aziende in cui sia stata confermata l'influenza aviaria. I suini devono essere sottoposti a esami di laboratorio e, fino all'esito, non possono uscire dall'azienda. Se risultano infetti, possono essere trasferiti solo in condizioni che rendano trascurabile il rischio, oppure abbattuti se vi è una grave minaccia per la salute. Le misure possono estendersi ad altri mammiferi e alle aziende a contatto.

Pulizia, disinfezione e ripopolamento

Le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende, dei mezzi e dei materiali contaminati devono essere svolte sotto controllo ufficiale, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale e i principi dell'allegato VI. I disinfettanti devono essere autorizzati dall'autorità competente.

Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali è subordinato a un termine minimo di 21 giorni dopo la disinfezione finale. Nei 21 giorni successivi al ripopolamento si applicano ulteriori controlli clinici, di laboratorio, obblighi di biosicurezza, divieto di uscita degli animali senza autorizzazione, tenuta di registri di produzione e immediata comunicazione di anomalie.

Diagnostica e laboratori di riferimento

Le procedure diagnostiche, il prelievo dei campioni e gli esami di laboratorio devono seguire il manuale diagnostico, adottato secondo procedura di comitato entro il 3 agosto 2006. Il manuale deve contenere almeno i requisiti minimi di biosicurezza e qualità dei laboratori, i criteri per esami clinici e post mortem, i criteri di campionamento, gli esami differenziali e quelli per distinguere HPAI, LPAI e soggetti vaccinati/infectati.

La direttiva istituisce un laboratorio comunitario di riferimento, con funzioni di coordinamento scientifico, supporto diagnostico, confronto dei metodi, formazione e collaborazione internazionale. Gli Stati membri devono designare laboratori nazionali di riferimento, incaricati del coordinamento interno e dell'invio dei ceppi virali rilevanti al laboratorio comunitario.

Vaccinazione: divieto, emergenza e prevenzione

La vaccinazione contro l'influenza aviaria è vietata in linea generale, salvo le ipotesi espressamente previste. La produzione, conservazione, distribuzione e vendita dei vaccini sono sotto controllo ufficiale e possono essere utilizzati solo vaccini autorizzati ai sensi della normativa sui medicinali veterinari.

La direttiva consente:

  • vaccinazione d'emergenza, come misura di breve termine per contenere un focolaio in presenza di minaccia significativa e immediata;
  • vaccinazione preventiva, come misura di lungo termine in aree o tipologie di allevamento esposte a rischio.

Entrambe richiedono un piano da sottoporre alla Commissione, conforme a strategia DIVA, contenente informazioni su area, specie, numero di capi, durata, movimentazione, sorveglianza e monitoraggio. La Commissione esamina e approva i piani secondo la procedura di comitato; in casi urgenti, la vaccinazione d'emergenza può iniziare prima dell'approvazione, ma con notifica preventiva e divieto di movimentazione salvo condizioni specifiche. L'allegato IX disciplina in dettaglio la movimentazione di animali e prodotti nel contesto della vaccinazione.

Banche di vaccini

Può essere istituita una banca comunitaria di vaccini; gli Stati membri possono accedervi su richiesta e possono anche istituire banche nazionali nell'ambito dei piani di emergenza. La Commissione può fornire vaccini a paesi terzi se ciò è nell'interesse della Comunità.

Controlli, sanzioni e piani di emergenza

La Commissione può effettuare controlli in loco insieme all'autorità competente per garantire un'applicazione uniforme. Gli Stati membri devono introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle norme nazionali di recepimento.

Gli Stati membri devono inoltre predisporre piani di emergenza conformi all'allegato X, contenenti almeno:

  • unità di crisi nazionale;
  • centri locali di lotta;
  • personale formato e istruzioni operative;
  • laboratori diagnostici attrezzati;
  • piani di vaccinazione;
  • sistemi di registrazione delle aziende;
  • criteri per riconoscere razze rare e zone ad alta densità avicola;
  • basi giuridiche per l'attuazione delle misure.

I piani devono essere approvati dalla Commissione e aggiornati almeno ogni cinque anni.

Competenza di esecuzione e procedura di comitato

Numerose misure tecniche e aggiornamenti degli allegati sono adottati con la procedura di comitato di cui all'articolo 64. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali assiste la Commissione. La direttiva distingue tra procedura ordinaria e procedura d'urgenza, con diversi termini per l'intervento del comitato (tre mesi o 15 giorni a seconda del caso).

Disposizioni finali, recepimento e abrogazione

La direttiva 92/40/CEE è abrogata dal 1° luglio 2007. I piani di emergenza già approvati restano validi, ma devono essere adeguati entro il 30 settembre 2007.

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° luglio 2007 e notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva.

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e facoltà degli Stati membri

L'articolo 1 stabilisce misure preventive di sorveglianza, individuazione precoce e sensibilizzazione, misure minime di controllo per i focolai di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività e altre misure sussidiarie contro la diffusione ad altre specie. È espressamente riconosciuta agli Stati membri la facoltà di adottare misure più rigorose (art. 1, par. 2).

Definizioni fondamentali

L'articolo 2 e l'allegato I definiscono, tra l'altro, influenza aviaria, HPAI e LPAI, pollame, volatili selvatici, altri volatili in cattività, azienda, azienda commerciale e non commerciale, compartimento, focolaio, focolaio primario, azienda a contatto, veterinario ufficiale, controllo/sorveglianza ufficiale, abbattimento, macellazione, eliminazione, banca comunitaria di vaccini e strategia DIVA.

Sorveglianza, notifica e indagine epidemiologica

Gli Stati membri devono attuare programmi di sorveglianza per H5 e H7 e per il rischio legato ai volatili selvatici (art. 4), notificare immediatamente i sospetti e i casi confermati all'autorità competente e, in casi specifici, alla Commissione (art. 5 e allegato II), e avviare indagini epidemiologiche basate su questionari dei piani di emergenza, con comunicazione immediata degli esiti rilevanti ad altri Stati membri e alla Commissione (art. 6).

Misure nei casi di sospetto focolaio e deroghe limitate

In caso di sospetto focolaio, l'autorità competente deve avviare immediatamente l'indagine e imporre misure restrittive: censimento, isolamento del pollame, divieto di movimenti, controllo di uova, carcasse, mangimi, materiali, persone e veicoli, nonché disinfezione agli accessi (art. 7). Sono previste deroghe puntuali basate su valutazione del rischio, incluse autorizzazioni per l'invio di uova a stabilimenti di ovoprodotti o alla distruzione (art. 8 e allegato III), e le misure restano applicabili finché il sospetto non sia escluso (art. 9). Possono essere adottate misure aggiuntive in base ai primi risultati epidemiologici, comprese limitazioni temporanee alla movimentazione e zone di controllo temporaneo (art. 10).

Misure in caso di HPAI nelle aziende

In caso di HPAI, l'autorità competente applica misure rafforzate: abbattimento sotto controllo ufficiale di tutto il pollame e degli altri volatili in cattività presenti, distruzione di carcasse e uova, controllo sui pulcini nati da uova potenzialmente contaminate, rintraccio e distruzione di carni e uova rilevanti, distruzione/trattamento di sostanze e rifiuti contaminati e sanificazione dei locali e mezzi (art. 11). Sono previste deroghe per specie o contesti particolari, con regole specifiche per aziende non commerciali, zoo, circhi, razze rare e unità produttive distinte, sempre su base di rischio e senza compromettere il controllo della malattia (artt. 12-15).

Zone di protezione, sorveglianza e ulteriori restrizioni

Dopo un focolaio di HPAI si istituiscono una zona di protezione di almeno 3 km e una zona di sorveglianza di almeno 10 km, con criteri di delimitazione legati a epidemiologia, densità avicola, geografia e flussi di movimentazione; possono essere istituite ulteriori zone di restrizione (art. 16). In tali aree si applicano obblighi di tracciabilità, informazione, eventuale eradicazione preventiva, censimenti, visite veterinarie, limiti alla movimentazione di animali e uova, divieti di fiere/mercati/raduni, regole su letami, carogne, pulizia e disinfezione, e numerose deroghe per macellazione, movimenti di pulcini, pollastre e uova, tutte condizionate a controlli e misure di biosicurezza (artt. 17-34).

HPAI in macelli, posti di ispezione frontalieri e mezzi di trasporto

La direttiva disciplina in modo autonomo i casi di sospetto o conferma di HPAI in macelli, posti di ispezione frontalieri e mezzi di trasporto: indagine nell'azienda di origine, abbattimento o isolamento sotto controllo ufficiale, conservazione separata e distruzione di carni e sottoprodotti contaminati, nonché pulizia/disinfezione e ulteriori misure di contenimento (artt. 35-38).

Regime per LPAI

In caso di LPAI, le misure sono più flessibili ma comunque incisive: depopolamento o macellazione controllata del pollame e dei volatili delle specie interessate, distruzione di carcasse e uova da cova, gestione controllata di uova e materiali, sanificazione e sorveglianza rafforzata (art. 39). Sono previste deroghe per aziende non commerciali, zoo, circhi, parchi naturali, razze rare e incubatoi, oltre a discipline per unità produttive distinte, aziende a contatto e zone di restrizione con raggio minimo di 1 km, con divieti e autorizzazioni analoghi ma meno estesi rispetto all'HPAI (artt. 40-46).

Misure contro la diffusione ad altre specie

A seguito della conferma di influenza aviaria in un'azienda, i suini devono essere sottoposti a esami di laboratorio; fino all'esito è vietata la loro uscita dall'azienda. Se positivi o se la minaccia è grave, possono essere autorizzati movimenti controllati o disposto l'abbattimento; le misure possono essere estese ad altri mammiferi e alle aziende a contatto. Gli Stati membri comunicano i risultati alla Commissione (art. 47).

Pulizia, disinfezione, ripopolamento e procedure diagnostiche

Gli Stati membri devono assicurare operazioni ufficialmente controllate di pulizia, disinfezione e trattamento, con regole specifiche per aziende infette, macelli, mezzi di trasporto e materiali contaminati; i disinfettanti devono essere autorizzati (art. 48 e allegato VI). Il ripopolamento delle aziende commerciali non può iniziare prima di 21 giorni dalla disinfezione finale, con ulteriori controlli clinici, di laboratorio e di biosicurezza per 21 giorni dopo il ripopolamento (art. 49). Le procedure diagnostiche e il prelievo di campioni devono seguire un manuale diagnostico adottato entro il 3 agosto 2006; i virus, antigeni e vaccini sperimentali possono essere manipolati solo in siti riconosciuti; sono previsti laboratorio comunitario di riferimento e laboratori nazionali di riferimento con compiti di armonizzazione, coordinamento e caratterizzazione dei ceppi (artt. 50-51 e allegati VII-VIII).

Divieto generale di vaccinazione e regimi di emergenza/prevenzione

La vaccinazione contro l'influenza aviaria è in linea generale vietata, salvo i casi previsti; produzione, conservazione, distribuzione e vendita dei vaccini sono sotto controllo ufficiale e possono essere usati solo vaccini autorizzati ai sensi della normativa sui medicinali veterinari (art. 52). Sono disciplinate la vaccinazione d'emergenza e quella preventiva, entrambe subordinate a piano presentato alla Commissione, approvazione secondo procedura di comitato e strategia DIVA; i piani devono indicare zona, specie, numero di capi, durata, misure di movimentazione, sorveglianza e criteri di applicazione alle aziende a contatto (artt. 53-57 e allegato IX).

Banche di vaccini

Può essere istituita una banca comunitaria di vaccini; gli Stati membri vi accedono su richiesta e la Commissione può fornire vaccini a paesi terzi in determinate condizioni. Gli Stati membri possono inoltre istituire o mantenere banche nazionali di vaccini nell'ambito dei piani di emergenza e devono informare la Commissione su quantità e tipi di vaccini conservati (artt. 58-59).

Controlli, sanzioni, piani di emergenza e attuazione

La Commissione può effettuare controlli in loco per assicurare un'applicazione uniforme della direttiva (art. 60). Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e notificarle alla Commissione entro il termine di recepimento (art. 61). Devono inoltre redigere piani di emergenza conformi all'allegato X, approvarli con la Commissione, aggiornarli almeno ogni cinque anni e garantire cooperazione tra autorità competenti sanitarie, veterinarie, ambientali e di sicurezza del lavoro (art. 62).

Termini di recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° luglio 2007 e comunicarne il testo alla Commissione; le nuove disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in pubblicazione ufficiale (art. 67). La direttiva 92/40/CEE è abrogata dal 1° luglio 2007 (art. 65), restano validi i piani di emergenza già approvati con obbligo di adeguamento entro il 30 settembre 2007 (art. 66). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 68).

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