Direttiva 2005/91
Direttiva 2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005 , che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina tecnica già contenuta nella direttiva 2003/90/CE, sostituendone gli allegati I e II per adeguare l’elenco delle specie alle nuove linee direttrici emanate dall’UCVV e, per le specie non coperte, alle linee direttrici UPOV. L’intervento mira a garantire uniformità nei criteri di esame delle varietà ammesse nei cataloghi nazionali delle specie di piante agricole. La direttiva contiene anche una norma transitoria sugli esami già avviati, oltre al termine di recepimento e alla data di applicazione.
Modifica la direttiva 2003/90/CE aggiornando gli allegati sulle linee direttrici tecniche applicabili all’esame di alcune varietà di specie di piante agricole ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti sul procedimento di esame delle varietà delle specie di piante agricole che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali in attuazione della direttiva 2002/53/CE. Riguarda in particolare gli esami di distinguibilità, omogeneità e stabilità e le condizioni minime di esame per le specie elencate negli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE, come sostituiti dalla presente direttiva. È prevista una disciplina transitoria per gli esami iniziati prima del 1º aprile 2006.
Direttiva 2005/91/CE della Commissione: aggiornamento delle linee direttrici tecniche per l’esame delle varietà agricole
La direttiva 2005/91/CE modifica la direttiva 2003/90/CE, che detta le modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. L’intervento è motivato dal fatto che l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) ha adottato ulteriori linee direttrici per nuove specie, rendendo necessario aggiornare gli allegati tecnici della disciplina vigente.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2003/90/CE era stata adottata per garantire che le varietà inserite dagli Stati membri nei rispettivi cataloghi nazionali rispettassero, per i caratteri minimi e per le condizioni minime di esame, le linee direttrici dell’UCVV quando disponibili. Per le varietà non coperte da tali linee, la disciplina rinviava alle linee direttrici dell’UPOV. La presente direttiva interviene per adeguare tale sistema alle nuove linee tecniche emanate successivamente dall’UCVV.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sul modo in cui essi effettuano gli esami delle varietà delle specie di piante agricole ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali. In concreto, si applica alle specie elencate negli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE, come sostituiti dall’allegato della presente direttiva.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE.
L’allegato I riguarda le specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UCVV e include, tra le altre:
- pisello da foraggio, colza, girasole, avena, orzo, riso, segale, triticale, frumento, frumento duro, granturco e patata.
L’allegato II riguarda le specie che devono essere conformi alle linee direttrici dell’UPOV e include, tra le altre:
- barbabeietola da foraggio;
- diverse specie di agrostide, bromo, dactilis, festuca, loglio, fleolo e fienarola;
- lupino bianco, azzurro e giallo;
- erba medica, trifoglio violetto e bianco, favino, veccia comune, navone, rafano oleifero, arachide, ravizzone, cartamo, cotone, lino, papavero, senape bianca, semi di soia e sorgo.
La direttiva richiama inoltre i protocolli UCVV e le linee direttrici UPOV con le relative date, consultabili sui siti indicati nel testo.
Disciplina transitoria
L’articolo 2 introduce una regola di flessibilità per gli esami già avviati: per quelli iniziati prima del 1º aprile 2006 gli Stati membri possono scegliere di applicare ancora la versione precedente della direttiva 2003/90/CE. La disposizione lascia quindi uno spazio discrezionale agli Stati membri per evitare effetti retroattivi sui procedimenti in corso.
Recezione nazionale e decorrenza
L’articolo 3 impone un termine di trasposizione molto preciso:
- entro il 31 marzo 2006 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie di recepimento;
- tali disposizioni devono essere comunicate immediatamente alla Commissione con una tavola di concordanza;
- le norme nazionali devono essere applicate dal 1º aprile 2006.
Il medesimo articolo richiede anche che le norme di recepimento facciano riferimento alla direttiva, oppure che tale riferimento sia apposto al momento della pubblicazione ufficiale. La forma del richiamo è rimessa agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e consulenti del settore agricolo e sementiero, la rilevanza principale della direttiva sta nell’aggiornamento dei criteri tecnici che gli Stati membri devono usare nell’esame varietale. L’intervento non modifica la struttura generale della disciplina, ma aggiorna i riferimenti tecnici obbligatori e assicura uniformità tra cataloghi nazionali, con effetti sui procedimenti di ammissione delle varietà e sulla documentazione tecnica richiesta ai fini dell’esame.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 2003/90/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo allegato alla presente direttiva. L’effetto è l’aggiornamento degli elenchi delle specie soggette alle linee direttrici dell’UCVV e di quelle soggette alle linee direttrici UPOV, in coerenza con le nuove direttive tecniche disponibili.
Disciplina applicabile agli esami iniziati prima del 1º aprile 2006
L’articolo 2 prevede una facoltà transitoria: per gli esami iniziati prima del 1º aprile 2006 gli Stati membri possono decidere di continuare ad applicare il testo della direttiva 2003/90/CE nella versione precedente alla modifica introdotta dalla presente direttiva.
Obblighi di recepimento e data di applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere comunicate immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Gli Stati membri devono applicarle a decorrere dal 1º aprile 2006.
Richiamo formale alla direttiva nel diritto nazionale
Sempre l’articolo 3 richiede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla presente direttiva oppure che tale riferimento sia apposto in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del richiamo sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 5 individua come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 14 dic 2005Direttiva 2005/82
- direttiva · 14 dic 2005Direttiva 2005/84
- direttiva · 14 dic 2005Direttiva 2005/88
- direttiva · 12 dic 2005Direttiva 2005/92
- direttiva · 20 dic 2005Direttiva 2005/94
- direttiva · 21 dic 2005Direttiva 2005/93
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →