Cassazione Civile, Ordinanza n. 18754/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'ordinanza prefettizia che aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per l'emissione di tre assegni bancari senza provvista. Il destinatario della sanzione, pur non essendo titolare del conto corrente intestato alla società, aveva sottoscritto gli assegni nella qualità di legale rappresentante della società stessa. Dopo il rigetto dell'opposizione da parte del giudice di pace e dell'appello da parte del tribunale, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 386 del 1990. In particolare, ha sostenuto che la sanzione sarebbe irrogabile solo quando l'assegno sia protestato per mancata autorizzazione del trattario senza spendita del nome del soggetto rappresentato, oppure per difetto di provvista di un assegno emesso senza rappresentanza, e dunque non nei casi in cui il titolo sia emesso dal rappresentante di una società intestataria del conto. La Prefettura è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, secondo orientamento consolidato, gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. n. 386 del 1990 possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario o senza provvista, indipendentemente dalla titolarità del conto corrente. Di conseguenza, è passivamente legittimato a subire la sanzione anche chi, pur non essendo intestatario del conto della società, abbia materialmente emesso l'assegno in qualità di amministratore o legale rappresentante, quale autore materiale dell'illecito. La Corte ha distinto il diverso caso in cui l'assegno sia stato dichiaratamente emesso in nome e per conto della società intestataria del conto, ipotesi in cui il protesto va elevato nei confronti di quest'ultima. Poiché la questione di legittimità costituzionale prospettata era fondata solo su un dubbio interpretativo ritenuto insussistente, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata notifica del controricorso; è stato altresì dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 della L. n. 386 del 1990
La sanzione amministrativa si applica a chiunque emetta assegni senza provvista o senza autorizzazione del trattario; il destinatario della sanzione è il soggetto che ha materialmente emesso il titolo, anche se non è titolare del conto, salvo il diverso caso di emissione dichiarata in nome e per conto del rappresentato.
art. 1 della L. n. 386 del 1990
Richiamato insieme all'art. 2 come fonte degli illeciti amministrativi connessi all'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo richiamato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, la responsabilità amministrativa grava sul soggetto che abbia materialmente emesso il titolo, a prescindere dalla titolarità formale del conto corrente.
- La qualità di legale rappresentante di una società non esclude la passiva legittimazione alla sanzione se l'assegno è stato sottoscritto personalmente dal rappresentante come autore materiale dell'emissione.
- Il diverso regime del protesto opera solo quando dal titolo risulti in modo univoco che l'assegno è stato emesso dichiaratamente in nome e per conto del rappresentato; in mancanza di tale spendita del nome, la responsabilità resta a carico del sottoscrittore.
- Un motivo di ricorso che presupponga un'incertezza interpretativa della norma, quando questa sia già chiarita da orientamento consolidato, è infondato.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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