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Ordinanza

Ordinanza n. 305/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione n. 396 del 30 marzo 2026, pubblicata sull’Albo pretorio di Estar in data 31 marzo 2026, con cui Estar ha escluso il Consorzio dalla “procedura aperta per la stipula di convenzioni-quadro ex art. 26 della Legge n. 488/1999, per il servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le Aziende/Enti del SSR”; - della nota del 31 marzo 2026, con cui Estar ha comunicato l’Esclusione ad Evolve; - della nota del 14 aprile 2026, con cui Estar, nel riscontrare l’istanza di accesso agli atti presentata dal Consorzio, ha dato evidenza delle valutazioni della Commissione giudicatrice “sugli elementi rilevanti per i quali era prevista la soglia di sbarramento (rif. art. 21 del disciplinare di gara)” e, quindi, delle motivazioni “di non ammissione dell’offerta alla fase economica della gara”; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della Gara, allo stato non ancora adottato e/o, comunque, non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto.

Giustizia amministrativa202600866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la stipula di convenzioni-quadro relative a servizi di pulizia, sanificazione e servizi connessi per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il consorzio ha impugnato l’esclusione dalla fase economica della gara, nonché la successiva comunicazione e la nota di accesso agli atti recante le valutazioni della Commissione giudicatrice sugli elementi soggetti a soglia di sbarramento. La ricorrente ha contestato, in sede cautelare, la motivazione dell’esclusione fondata sull’asserita inadeguatezza o genericità della relazione tecnica con riguardo al dettaglio della metodologia di pulizia, alle soluzioni innovative per l’abbattimento della carica microbica, alle soluzioni tecnologiche aggiuntive rispetto alle pulizie tradizionali e ai sistemi di controllo. Ha inoltre contestato le deduzioni formulate da Estar nella memoria difensiva, assumendo che esse costituissero un’integrazione postuma della motivazione dell’esclusione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo non prima facie fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ravvisando il fumus boni iuris nelle contestazioni relative alla valutazione dell’offerta tecnica. In particolare, la relazione tecnica sembrava contenere una descrizione analitica delle azioni e degli strumenti da utilizzare, differenziati in relazione agli ambienti e alle aree di rischio e calibrati per ridurre l’errore umano; indicava inoltre metodologie tecnologiche avanzate di supporto alla sanificazione e specificava numero, frequenza e modalità delle verifiche nonché la gestione delle non conformità. Il Collegio ha ritenuto che i rilievi di inadeguatezza tecnica e di mancata contestualizzazione operativa formulati da Estar nella memoria difensiva costituissero elementi innovativi e integrativi della motivazione, non introducibili negli atti processuali della fase cautelare anche a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. La tutela cautelare è stata quindi accordata mediante ordine di riesame dell’offerta tecnica, da concludersi entro 60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Estar dovrà adottare un provvedimento motivato e, ove confermi l’esclusione, esaminare analiticamente tutti i punti dell’offerta relativi ai parametri per i quali non è stata raggiunta la soglia minima, indicando specificamente le eventuali carenze e inadeguatezze. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 25 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata accordata mediante una misura propulsiva di riesame dell’offerta tecnica, ritenuta idonea a tutelare efficacemente l’interesse della concorrente nelle more della decisione di merito.

  • art. 21 del disciplinare di gara

    La disposizione disciplinare prevedeva una soglia di sbarramento per determinati parametri di valutazione dell’offerta tecnica; l’eventuale conferma dell’esclusione dovrà indicare analiticamente le carenze relative a ciascun parametro per il quale non è stato raggiunto il punteggio minimo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, qualora la documentazione tecnica dell’offerta sembri contenere una descrizione analitica e contestualizzata delle prestazioni, la legittimità dell’esclusione per asserita genericità o inadeguatezza dell’offerta può presentare un fumus tale da giustificare il riesame da parte della stazione appaltante.
  • Quando l’esclusione da una gara dipende dal mancato raggiungimento di soglie minime riferite a specifici parametri dell’offerta tecnica, il provvedimento confermativo deve esaminare analiticamente ciascun punto rilevante e indicare in modo specifico le carenze o inadeguatezze riscontrate.
  • La stazione appaltante non può integrare nella memoria difensiva le ragioni sostanziali dell’esclusione mediante rilievi nuovi o ulteriori rispetto alla motivazione dell’atto, poiché ciò compromette il contraddittorio e il diritto di difesa del concorrente.
  • La tutela cautelare nel processo amministrativo può realizzarsi attraverso un ordine di riesame dell’offerta e di riedizione motivata della valutazione, anziché mediante la diretta ammissione del concorrente alla fase successiva della gara, quando occorre una nuova valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

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