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Circolare

Circolare INAIL n. 56 del 06 novembre 1991

Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industriale e agricolo con decorrenza 1° luglio 1991, nonché la rivalutazione annuale per i medici esposti a raggi X e sostanze radioattive. Indica i nuovi limiti retributivi, le misure aggiornate delle prestazioni accessorie e i criteri per la riliquidazione delle rendite in corso, distinguendo gli interventi gestiti centralmente da quelli demandati alle Unità operative. La circolare estende inoltre gli effetti della rivalutazione ai premi speciali unitari per studenti non statali e ai premi dei lavoratori portuali, oltre a precisare modalità di comunicazione agli interessati e riflessi nelle azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione delle prestazioni INAIL dal 1° luglio 1991 e riflessi su premi e liquidazioni

Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL dal 1° luglio 1991

La circolare disciplina la rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale e agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991, e la rivalutazione annuale delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni da raggi X o sostanze radioattive. Il provvedimento incide anche sui premi assicurativi per studenti non statali e lavoratori portuali, oltre a fornire istruzioni operative per la riliquidazione delle rendite in corso, delle integrazioni e delle comunicazioni agli interessati e alle sedi.

Fonti normative e decorrenza

La circolare richiama i decreti ministeriali del 6, 7 e 8 agosto 1991 pubblicati in Gazzetta Ufficiale nn. 217 e 234, adottati in applicazione degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati dalla legge n. 251/1982 e dalla legge n. 41/1986. Tali decreti fissano le nuove misure retributive per il periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1993 per i settori industriale e agricolo, e per il periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1992 per i medici radiologi.

Liquidazione delle nuove prestazioni dal 1° luglio 1991

Le nuove misure retributive sostituiscono quelle della circolare n. 67/1989 e si applicano alle prime liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti. Per il settore industriale sono stabiliti il minimale annuo di L. 15.048.000 e il massimale annuo di L. 27.947.000. Nel settore agricolo, per la norma transitoria relativa ai casi verificatisi entro il 31 dicembre 1976, la circolare riporta le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta differenziate per età e per periodo di durata della prestazione.

Per il settore agricolo la circolare conferma inoltre i criteri di calcolo dell'indennità di inabilità temporanea assoluta per le diverse categorie di lavoratori:

  • per i subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia;
  • per i subordinati a tempo indeterminato, per eventi dal 1° gennaio 1982, sulla retribuzione effettiva con limite minimo di L. 42.520;
  • per i lavoratori di cui all'articolo 205, lettera b), del Testo Unico, sulla retribuzione giornaliera prevista per gli specializzati.

Assegni accessori e prestazioni una tantum

Dal 1° luglio 1991 l'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato a L. 496.000 mensili. L'assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 1.986.000. Gli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale e agricolo sono anch'essi rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, con importi che vanno da L. 279.000 a L. 1.679.000 in funzione della percentuale di inabilità e del settore.

Medici radiologi esposti a raggi X e sostanze radioattive

Per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive, la retribuzione annua base per la riliquidazione delle rendite è pari a L. 47.054.000 dal 1° luglio 1991. L'assegno una tantum ai superstiti è parametrato a tale importo in misura di un terzo, un quarto o un sesto, a seconda della composizione del nucleo superstite. La circolare precisa che non è stata effettuata rivalutazione dal 1° luglio 1990 perché la variazione della retribuzione iniziale del medico radiologo tra 1988 e 1989 non raggiungeva il 10%.

Studenti e alunni

Le rendite degli alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate, dal 1° luglio 1991, sulle nuove retribuzioni convenzionali indicate dalla circolare: L. 15.048.000 per scuole primarie e secondarie di primo grado fino ai 15 anni compiuti; L. 15.843.000 per scuole secondarie di secondo grado fino ai 21 anni compiuti; L. 17.165.000 per università e istituti di istruzione superiore dal 22° anno in poi.

Riliquidazione delle rendite in corso al 1° luglio 1991

Ai fini della riliquidazione delle rendite industriali in corso, la circolare indica i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

  • 1,1788 per gli anni 1988 e precedenti;
  • 1,0896 per l'anno 1989;
  • 1,0000 per l'anno 1990 e per il primo semestre 1991.

La riliquidazione delle rendite industriali, agricole e dei medici radiologi, nonché dell'assegno per assistenza personale continuativa, è effettuata centralmente dalla Direzione generale tramite il sistema informatico, secondo i criteri dell'allegato n. 4. Restano a carico delle Unità operative le rendite escluse dalla gestione meccanizzata, gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'evento assicurato e le altre prestazioni segnalate dalla Direzione generale.

Rendite unificate, integrazioni e operazioni tecniche

Per le rendite unificate di competenza 1989, 1990 e 1991 deve essere nuovamente effettuata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico. Le Unità operative devono confrontare le due retribuzioni rivalutate al 1° luglio 1991 e, se più favorevole quella della rendita pregressa, procedere all'aggiornamento con la procedura meccanizzata indicata dalla circolare, compreso il calcolo della regolazione.

Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre 1991 entro il 20 settembre, il pagamento della prestazione deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo rivalutato.

Comunicazioni agli interessati e alle sedi

La Direzione generale invierà agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con l'indicazione del relativo conguaglio mediante i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. entro ottobre. Alle Direzioni regionali e interregionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta sarà trasmesso un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., da distribuire alle Unità operative dipendenti.

Azioni di surroga e regresso

Per le azioni di surroga e di regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio, secondo la prassi già seguita con la rivalutazione del 1° luglio 1984. Le Unità operative devono conteggiare i ratei fino al 30 giugno e, ove possibile, le competenti Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.

Premi per studenti non statali e lavoratori portuali

Per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e istituti non statali, il premio speciale unitario annuo pro capite è elevato a L. 2.400 dal 1° luglio 1991. Per il quadrimestre luglio-ottobre 1991, relativo all'anno scolastico 1990/1991, va applicata un'integrazione di L. 120 sul premio già richiesto di L. 2.040. Dall'anno scolastico 1991/1992, che ai fini contributivi inizia il 1° novembre 1991, si applica la nuova misura annua.

Per le Compagnie e i Gruppi portuali, le retribuzioni convenzionali da valere dal 1° luglio 1991 ai fini contributivi e indennitari sono pari a L. 93.170 giornaliere per le Compagnie portuali e a L. 50.220 giornaliere per i Gruppi portuali, assumendo come base 12 giornate al mese o 144 all'anno per il calcolo del premio.

Criteri di riliquidazione delle rendite: settore industriale

Le rendite del settore industriale per infortuni e malattie professionali dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1991, liquidate su retribuzioni effettive, sono riliquidate dal 1° luglio 1991 sulle retribuzioni rivalutate con i coefficienti ministeriali e nei nuovi limiti di L. 15.048.000 e L. 27.947.000. Per i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti si applica la retribuzione effettiva entro i limiti industriali; per gli autonomi restano ferme le indicazioni della circolare n. 65/1990. Le retribuzioni degli artigiani scelte tra classi superiori al minimo sono considerate convenzionate e rivalutate come effettive.

Per le rendite liquidate su retribuzioni convenzionali, la riliquidazione deve essere eseguita sulla retribuzione in vigore al 30 giugno 1991 se questa ha subìto un incremento almeno pari al 10% rispetto al 30 giugno 1989; in mancanza, si applicano il minimale o il massimale industriale.

Categorie particolari e gestione per conto dello Stato

La circolare dedica una lunga elencazione a categorie speciali e gestioni particolari, tra cui:

  • lavoratori portuali, allievi dei corsi professionali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole, addetti ai lavori domestici e familiari;
  • familiari partecipanti all'impresa familiare;
  • lavoratori italiani operanti in Paesi non convenzionati;
  • ex assicurati presso Istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico;
  • cittadini indennizzati per eventi in territori germanici o ex germanici;
  • addetti alla bonifica dei campi minati;
  • studenti di scuole statali;
  • detenuti, internati e minori sottoposti a misure rieducative;
  • cittadini colpiti da eventi bellici, terremoti o calamità naturali;
  • persone colpite dalla catastrofe del Vajont;
  • lavoratori italiani in Libia o Romania;
  • lavoratori italiani colpiti da silicosi nelle miniere di carbone del Belgio.

Per ciascun gruppo sono indicati il criterio di riliquidazione, il riferimento al minimale di L. 15.048.000 o al massimale di L. 27.947.000, l'eventuale applicazione della retribuzione agricola di L. 22.714.000, la rivalutazione dei coefficienti e le modalità di integrazione delle prestazioni già in pagamento. I criteri si estendono anche alle rendite costituite per dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome, ai sensi dell'articolo 190 del Testo Unico.

Punti principali

Fonti normative e decorrenza

La circolare dà attuazione ai decreti ministeriali del 6, 7 e 8 agosto 1991 pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che fissano le nuove retribuzioni annue minime e massime per il settore industriale e convenzionali per il settore agricolo, con periodo di riferimento 1° luglio 1991 - 30 giugno 1993. Per i medici radiologi il decreto dell'8 agosto 1991 stabilisce la retribuzione annua base per il periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1992. Le nuove misure sostituiscono quelle indicate nella circolare n. 67/1989 e operano dal 1° luglio 1991 per le nuove liquidazioni e per le riliquidazioni delle rendite in corso.

Nuove basi retributive per la liquidazione iniziale

Per il settore industriale la retribuzione annua minima è fissata in L. 15.048.000 e la massima in L. 27.947.000. Nel settore agricolo, per i casi transitori relativi a inabilità temporanea assoluta verificatisi entro il 31 dicembre 1976, sono indicate specifiche misure giornaliere differenziate per età e per decorrenza entro o oltre il 90° giorno. Inoltre, per il calcolo delle rendite agricole viene confermata la retribuzione annua convenzionale di L. 22.714.000, applicabile anche ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato in attività previste dall'articolo 209 del Testo Unico.

Criteri per l'indennità temporanea assoluta nel settore agricolo

Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato l'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale. Per i subordinati a tempo indeterminato, per eventi dal 1° gennaio 1982, l'indennità si calcola sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, con limite minimo di L. 42.520. Per i lavoratori di cui all'articolo 205, lettera b), del Testo Unico, per eventi dal 1° gennaio 1982, l'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli specializzati.

Assegni accessori e prestazioni una tantum

L'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato dal 1° luglio 1991 a L. 496.000 mensili. L'assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 1.986.000. Per gli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale e agricolo, gli importi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, con nuove misure differenziate per classi di inabilità, da L. 279.000 a L. 1.679.000 a seconda del settore e della percentuale di inabilità.

Medici esposti a raggi X e sostanze radioattive

Per i medici radiologi e i loro superstiti, dal 1° luglio 1991 la retribuzione annua base per la riliquidazione delle rendite è pari a L. 47.054.000. L'assegno una tantum ai superstiti è rapportato a tale retribuzione in misura di un terzo, un quarto o un sesto, a seconda della composizione del nucleo superstite. La circolare precisa inoltre che, per questa categoria, non si è proceduto alla rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 1990 poiché la variazione della retribuzione iniziale 1988-1989 non aveva raggiunto il 10%.

Studenti e alunni di scuole statali e non statali

Le rendite per alunni e studenti, ai fini della liquidazione dal 1° luglio 1991, devono essere calcolate sulle nuove retribuzioni convenzionali: L. 15.048.000 per scuole primarie e secondarie di primo grado fino ai 15 anni compiuti; L. 15.843.000 per secondarie di secondo grado e fino ai 21 anni compiuti; L. 17.165.000 per università e istituti di istruzione superiore dal 22° anno in poi. La variazione incide anche sul premio speciale unitario annuo pro capite dovuto per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole non statali.

Riliquidazione delle rendite in corso al 1° luglio 1991

Per le rendite industriali in corso di godimento, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono fissati a 1,1788 per gli anni 1988 e precedenti, 1,0896 per il 1989 e 1,0000 per il 1990 e il primo semestre 1991. La riliquidazione delle rendite industriali, agricole e dei medici radiologi, nonché dell'assegno per assistenza personale continuativa, viene eseguita centralmente dalla Direzione generale tramite il sistema informatico, secondo i criteri dell'allegato n. 4. Restano tuttavia a carico delle Unità operative alcune categorie escluse dalla gestione meccanizzata e specifiche prestazioni segnalate dalla Direzione generale, tra cui le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° luglio 1991 e le rendite unificate.

Rendite unificate, integrazione rendita e operazioni tecniche

Per le rendite unificate di competenza 1989, 1990 e 1991 deve essere nuovamente individuata la retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico. Le Unità operative devono confrontare le due retribuzioni rivalutate al 1° luglio 1991 e, se più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, aggiornare i dati secondo la procedura meccanizzata indicata, con calcolo della regolazione e validazione finale. Per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre 1991 entro il 20 settembre, il pagamento va effettuato considerando l'importo del rateo rivalutato.

Comunicazioni agli interessati e alle sedi

La Direzione generale invierà agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con il relativo conguaglio tramite moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. entro ottobre. Alle Direzioni regionali e interregionali, alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta sarà inviato un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc., da distribuire alle Unità operative.

Surroga e regresso: aggiornamento dei valori capitali

Per le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio anziché al 1° gennaio, in linea con la prassi già adottata nel 1984. Le Unità operative devono conteggiare i ratei fino al 30 giugno e, se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.

Premi speciali per studenti non statali e premi portuali

Per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e istituti non statali, il premio speciale unitario annuo pro capite è elevato a L. 2.400 dal 1° luglio 1991. Per il quadrimestre luglio-ottobre 1991 dell'anno scolastico 1990/1991 va richiesta un'integrazione di L. 120 sul premio già richiesto di L. 2.040. Dall'anno scolastico 1991/1992, che ai fini contributivi inizia il 1° novembre 1991, si applica la nuova misura annua. Per i lavoratori delle Compagnie e dei Gruppi portuali, le retribuzioni convenzionali da valere dal 1° luglio 1991 sono rispettivamente pari a L. 93.170 e L. 50.220 giornaliere, con base di 12 giornate mensili o 144 annue per il calcolo del premio.

Criteri di riliquidazione delle rendite: settore industriale

Le rendite liquidate su retribuzioni effettive per infortuni e malattie professionali dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1991 sono riliquidate, dal 1° luglio 1991, sulle retribuzioni rivalutate entro i nuovi limiti minimi e massimi. Per i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti si applica la retribuzione effettiva entro i limiti industriali; per gli autonomi restano ferme le indicazioni della circolare n. 65/1990, poiché la variazione della retribuzione 1988-1989 non raggiunge il 10%. Le retribuzioni degli artigiani selezionate tra classi superiori al minimo sono assimilate a retribuzioni convenzionate e rivalutate come effettive. Per le rendite su retribuzioni convenzionali si applica l'articolo 118 del Testo Unico, con riliquidazione sulla retribuzione in vigore al 30 giugno 1991 se incrementata almeno del 10% rispetto al 30 giugno 1989; altrimenti si applicano il minimale o il massimale industriale.

Categorie particolari del settore industriale

Sono richiamate regole specifiche per lavoratori portuali, allievi dei corsi di istruzione professionale, addetti a lavorazioni meccanico-agricole, addetti ai lavori domestici e familiari, familiari partecipanti all'impresa familiare e lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati. Le rendite dei lavoratori portuali vengono riliquidate applicando il coefficiente più elevato 1,1788 alle retribuzioni in essere al 1° luglio 1989, con esiti differenziati per Compagnie e Gruppi portuali. Per gli allievi dei corsi professionali, gli studenti di scuole non statali e le altre categorie citate, la circolare indica se la riliquidazione debba avvenire sul minimale di L. 15.048.000, su specifiche retribuzioni convenzionali o su importi rivalutati già memorizzati.

Gestione agricola e casi particolari

Per la gestione agricola, tutte le rendite in corso al 1° luglio 1991 sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 22.714.000. La stessa base si applica alle attività di cui all'articolo 209 del Testo Unico e ai lavoratori italiani operanti in Paesi non convenzionati nel settore agricolo. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982, la riliquidazione avviene sulla retribuzione effettiva entro i limiti industriali, secondo il coefficiente dell'industria.

Gestione per conto dello Stato e altre categorie speciali

I criteri di riliquidazione si applicano anche alle rendite costituite per dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome, nonché alle speciali gestioni a carico dello Stato. La circolare elenca numerose fattispecie particolari: ex assicurati presso istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico, cittadini italiani indennizzati per eventi in territori germanici o ex germanici, addetti alla bonifica dei campi minati, studenti di scuole statali, detenuti e internati, cittadini colpiti da eventi bellici o calamità naturali, persone colpite dalla catastrofe del Vajont, lavoratori italiani in Libia o Romania, e lavoratori italiani colpiti da silicosi nelle miniere di carbone del Belgio. Per ciascuna categoria vengono indicati il criterio di riliquidazione, il minimale di riferimento o il massimale applicabile, nonché l'eventuale raddoppio della prestazione o l'integrazione fino alla misura corrispondente ai limiti retributivi stabiliti.

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