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Circolare

Circolare INAIL n. 57 del 07 novembre 1991

1. Contratti di formazione lavoro. 2. Agevolazioni a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati o sospesi per Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi. Legge 29 dicembre 1990, n. 407.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 8 della legge n. 407/1990 al regime contributivo dei contratti di formazione e lavoro e le agevolazioni previste per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi da CIGS da almeno 24 mesi. Definisce le diverse misure di riduzione/esenzione contributiva in base al tipo di impresa e all’area geografica, indica i requisiti e i limiti per la stipulazione dei contratti e precisa la documentazione necessaria per ottenere i benefici.

Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro e assunzioni di disoccupati/sospesi da oltre 24 mesi (L. 407/1990)

Contratti di formazione e lavoro e agevolazioni contributive ex L. 407/1990

La circolare chiarisce il nuovo assetto delle agevolazioni contributive introdotte dall’art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sia per i contratti di formazione e lavoro, sia per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi da CIGS da almeno 24 mesi. Il documento è utile a individuare il regime applicabile in funzione della tipologia di impresa, dell’area territoriale e delle condizioni soggettive dei lavoratori assunti.

Contratti di formazione e lavoro: regime contributivo

Per i contratti di formazione e lavoro stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1991, le imprese non artigiane operanti fuori dai territori del Mezzogiorno beneficiano di una riduzione del 25% delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali dovute. Nei territori del Mezzogiorno, invece, la legge non introduce modifiche e continua ad applicarsi il regime contributivo previsto per gli apprendisti.

Il comma 2 conferma la piena esenzione contributiva per le imprese artigiane, ovunque ubicate, ed estende tale agevolazione alle imprese situate in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Tali circoscrizioni sono individuate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il comma 3 prevede, infine, una riduzione contributiva pari al 40% per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti, purché non operanti nel Mezzogiorno.

Condizioni e limiti per l’accesso ai benefici sui contratti di formazione e lavoro

La circolare richiama i limiti introdotti dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 8, rilevanti ai fini dei controlli delle Unità operative. In particolare:

  • il contratto di formazione e lavoro non può essere utilizzato per l’acquisizione di professionalità elementari, caratterizzate da compiti generici o ripetitivi;
  • il datore di lavoro non può ricorrere a tale tipologia contrattuale se, al momento della richiesta di avviamento, non ha mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti;
  • ai fini di tale verifica non si considerano i lavoratori dimissionari, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, alla scadenza, abbiano rifiutato la proposta di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato;
  • il limite non opera quando nel biennio precedente sia scaduto un solo contratto di formazione e lavoro.

Il contratto deve inoltre essere stipulato in forma scritta. In mancanza, il lavoratore si intende assunto con contratto a tempo indeterminato. Copia del contratto e del progetto formativo devono essere consegnate al lavoratore all’atto dell’assunzione. Se il datore di lavoro non adempie agli obblighi di formazione, l’Ispettorato del lavoro, previa diffida, revoca il beneficio contributivo con effetto sin dalla costituzione del rapporto.

Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori disoccupati o sospesi da oltre 24 mesi

Il comma 9 dell’art. 8 introduce agevolazioni contributive, per la durata di 36 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi oppure lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi.

Per accedere al beneficio è necessario che:

  • il contratto sia a tempo indeterminato;
  • il contratto sia stipulato in data successiva al 31 ottobre 1990;
  • l’assunzione riguardi lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi da almeno 24 mesi e beneficiari di CIGS;
  • il contratto non sia finalizzato alla sostituzione di lavoratori della stessa impresa licenziati o sospesi per qualsiasi causa.

Misura delle agevolazioni contributive

Per 36 mesi dalla data di assunzione, le agevolazioni consistono in:

  • riduzione del 50% dei premi dovuti per i datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nel Mezzogiorno, per le imprese situate in circoscrizioni con rapporto disoccupazione/popolazione superiore alla media nazionale e per le imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti non operanti nel Mezzogiorno;
  • esonero totale dei premi dovuti per le imprese artigiane ovunque operanti e per le imprese situate nei territori del Mezzogiorno.

Documentazione e controlli

Le Unità operative concedono i benefici solo previa presentazione di documentazione idonea a comprovare che l’assunzione è avvenuta nei termini e alle condizioni previste dalla legge. La prova può essere fornita mediante:

  • apposita dichiarazione;
  • copia del nulla-osta relativo all’assunzione con richiesta nominativa, rilasciata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego.

Prospetto riassuntivo delle quote di retribuzione esenti

La circolare allega un prospetto riepilogativo delle quote di retribuzione esenti, distinguendo i casi di esenzione del 25%, 40%, 50% e 100% in base alla data di assunzione, alla localizzazione dell’impresa e alla tipologia del datore di lavoro. Il prospetto serve a facilitare l’individuazione del corretto regime contributivo applicabile ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

Punti principali

Modifiche al regime dei contratti di formazione e lavoro

Per i contratti di formazione e lavoro stipulati dal 1° gennaio 1991, le imprese non artigiane operanti fuori dal Mezzogiorno beneficiano di una riduzione del 25% dei contributi previdenziali e assistenziali. Nei territori del Mezzogiorno continua invece ad applicarsi il regime contributivo degli apprendisti, non essendo previste modifiche specifiche dalla legge per tali aree.

Agevolazioni per imprese artigiane, aree con alta disoccupazione e settore commercio-turismo

Le imprese artigiane, ovunque operanti, mantengono la piena esenzione contributiva. La stessa esenzione si estende alle imprese ubicate in circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale, da individuarsi annualmente con decreto ministeriale. Per le imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti e non operanti nel Mezzogiorno è prevista una riduzione contributiva del 40%.

Condizioni e limiti per la stipula dei contratti di formazione e lavoro

Il contratto non può essere utilizzato per professionalità elementari con compiti generici o ripetitivi. Non può inoltre essere stipulato dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia scaduto nei 24 mesi precedenti, salvo il caso in cui nel biennio sia scaduto un solo contratto. Non si computano, ai fini della verifica, le dimissioni, i licenziamenti per giusta causa e il rifiuto del lavoratore di restare in servizio a tempo indeterminato.

Forma scritta e conseguenze dell’inadempimento formativo

Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato per iscritto; in difetto, il rapporto si considera a tempo indeterminato. Copia del contratto e del progetto devono essere consegnate al lavoratore al momento dell’assunzione. In caso di inadempimento degli obblighi formativi, l’Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca del beneficio contributivo fin dall’origine del rapporto.

Agevolazioni per assunzioni di disoccupati o sospesi da CIGS da almeno 24 mesi

Per 36 mesi sono previste agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS da almeno 24 mesi. Il contratto deve essere successivo al 31 ottobre 1990 e non deve servire a sostituire lavoratori della stessa impresa licenziati o sospesi per qualsiasi causa.

Misura dei benefici per l’assunzione di lavoratori disoccupati o sospesi

La riduzione è del 50% dei premi dovuti per i datori di lavoro operanti fuori dal Mezzogiorno, per le imprese in circoscrizioni con disoccupazione superiore alla media nazionale e per le imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti non operanti nel Mezzogiorno. L’esonero è totale per le imprese artigiane ovunque operanti e per le imprese situate nei territori del Mezzogiorno.

Documentazione richiesta e allegato riepilogativo

Le Unità operative concedono le agevolazioni previa presentazione di documentazione idonea che attesti il rispetto dei termini e delle condizioni previste. La prova può consistere in una dichiarazione apposita o nella copia del nulla-osta all’assunzione con richiesta nominativa rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego. È inoltre allegato un prospetto riassuntivo delle quote di retribuzione esenti applicabili ai diversi casi.

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