Circolare INAIL n. 59 del 12 novembre 1991
Interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni assicurative di contenuto economico erogate in ritardo. Sentenza Costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione sugli interessi moratori dovuti dall’INAIL per il ritardato pagamento delle prestazioni economiche e dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991 sulla rivalutazione monetaria dei crediti previdenziali. Viene disposto l’erogazione d’ufficio degli interessi dal 1° dicembre 1991, mentre la rivalutazione monetaria è riconosciuta solo se prevista in sentenza. La circolare definisce inoltre, per singola prestazione, il dies a quo del termine di 120 giorni, la misura degli interessi, le modalità di calcolo della rivalutazione, gli aspetti fiscali, le istruzioni procedurali meccanografiche e la necessità di detrarre eventuali acconti.
Interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni assicurative erogate in ritardo
Interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni assicurative erogate in ritardo
La circolare interviene per adeguare l’operatività dell’INAIL agli orientamenti giurisprudenziali in materia di ritardo nella liquidazione delle prestazioni economiche assicurative. In particolare, recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione sugli interessi moratori e prende atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991 in tema di rivalutazione monetaria dei crediti previdenziali.
Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
L’Istituto chiarisce di aver in precedenza seguito la prassi di corrispondere gli interessi moratori solo dopo sentenza e dalla data della domanda giudiziale. Tuttavia, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione afferma che, anche per le prestazioni INAIL, la disciplina degli interessi per ritardato pagamento va individuata nell’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, norma di portata generale in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In base a tale disposizione, il silenzio-rifiuto si forma con il decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda all’Istituto senza che vi sia stata pronuncia.
La costituzione in mora si verifica, ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 2, c.c., dal momento del rifiuto espresso o implicito dell’adempimento del credito principale. Il rifiuto implicito coincide con l’inutile decorso del termine di 120 giorni.
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 dell’8/12 aprile 1991, pubblicata nella G.U. n. 16 del 17 aprile 1991, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare condanna al pagamento di somme di denaro per crediti previdenziali, debba determinare oltre agli interessi legali anche il maggior danno eventualmente derivante dalla perdita di valore del credito, a decorrere dal giorno in cui si verificano le condizioni legali di responsabilità dell’ente.
La circolare precisa che tale pronuncia è rivolta al giudice e non introduce, in via amministrativa, un automatismo nella corresponsione della rivalutazione monetaria. In mancanza di una espressa previsione di legge che riconosca al beneficiario il diritto alla rivalutazione automatica delle somme corrisposte in ritardo, l’INAIL dispone che la rivalutazione sia dovuta solo in presenza di pronuncia dell’autorità giudiziaria. Si segnala inoltre che è attesa un’ulteriore decisione della Corte Costituzionale, investita nuovamente della questione dal Pretore di Milano nel procedimento Livoti c/INAIL.
Regola generale sugli interessi moratori
Gli interessi moratori sono dovuti nei casi in cui la costituzione della rendita, la liquidazione dell’indennità di temporanea o di altre prestazioni assicurative di contenuto economico si protraggano oltre il termine di 120 giorni previsto dalla legge n. 533/1973.
La circolare ribadisce che la decorrenza del termine va riferita, in via generale, alla data di presentazione della domanda all’ente assicuratore, da cui deriva per l’Istituto l’obbligo di avviare le necessarie procedure di accertamento e di riconoscimento del diritto.
Decorrenza del termine per le principali prestazioni
Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta e per la rendita per inabilità permanente, nell’ambito del Testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965, la data di presentazione della domanda amministrativa, nei casi di infortunio, viene assimilata alla data in cui l’Istituto, avuta notizia della guarigione clinica, deve avviare le operazioni contabili per il saldo dell’indennità di temporanea e gli accertamenti per la determinazione del grado di inabilità permanente.
Di conseguenza:
- il termine di 120 giorni decorre dal ricevimento del certificato medico che attesta l’esito definitivo della lesione, oppure dalla data della relativa certificazione se l’esito è accertato direttamente dalla Sede;
- gli interessi si liquidano dal 121° giorno.
Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, tali indicazioni valgono nell’ipotesi di pagamento diretto all’interessato.
Per la rendita per inabilità permanente da malattia professionale, il termine decorre dalla segnalazione del caso all’Istituto, cioè dalla data di ricevimento del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro, indipendentemente dalla contestualità prevista dall’art. 53 del Testo Unico.
Casi particolari: revisione, integrazione, rendita in capitale, superstiti e altre prestazioni
Per la revisione della rendita per inabilità permanente, sia su iniziativa dell’Istituto sia su richiesta dell’assicurato, il termine decorre dalla data di decorrenza della variazione derivante dagli accertamenti sanitari che hanno accertato l’aggravamento dei postumi. Lo stesso criterio si applica alle rendite costituite a seguito di revisione.
Per l’integrazione di rendita, il termine di 120 giorni decorre:
- dalla data della guarigione clinica conseguente alla ricaduta;
- oppure dalla data di conclusione del periodo di cure, anche riabilitative, se l’integrazione è riferita a tale periodo.
Per la liquidazione in capitale, la circolare richiama una disciplina particolare, già assistita da interessi compensativi, rinviando alla circolare n. 24 del 20 marzo 1991.
Per la rendita ai superstiti, il termine decorre dalla segnalazione del caso all’INAIL ai sensi dell’art. 53, secondo comma, del Testo Unico, oppure dalla data di presentazione della domanda.
Per tutte le prestazioni economiche erogabili su domanda degli interessati, quali quote integrative di rendita, rendita di passaggio, assegno per assistenza personale continuativa e speciale assegno continuativo mensile ai superstiti ex legge n. 248/1976, gli interessi decorrono dal 121° giorno successivo al ricevimento della domanda.
Per le prestazioni da erogare a seguito di ricorso amministrativo, il termine di 120 giorni decorre dalla data di ricevimento dell’opposizione ex art. 104 del Testo Unico; se è necessario un accertamento collegiale medico, la decorrenza slitta alla data della collegiale, in quanto momento conclusivo per l’accertamento del diritto.
Misura degli interessi e modalità di calcolo
La misura degli interessi segue la legge n. 353 del 26 novembre 1990:
- tasso del 10% dal 16 dicembre 1990;
- tasso del 5% per i periodi antecedenti.
I coefficienti da utilizzare sono quelli già impiegati dalle unità periferiche per le pratiche di surroga e regresso.
Rivalutazione monetaria: ambito di applicazione e criteri operativi
La rivalutazione monetaria viene riconosciuta solo nei casi in cui sia prevista dalla sentenza del giudice. L’INAIL deve limitarsi a quantificarla secondo le modalità indicate nella pronuncia; se la sentenza non fornisce criteri specifici, la circolare stabilisce che:
- il diritto alla rivalutazione decorre dalla stessa data prevista per gli interessi moratori e termina alla data del pagamento degli arretrati;
- gli interessi di mora vanno calcolati sulla somma già rivalutata, quindi la rivalutazione deve precedere la liquidazione degli interessi;
- se gli interessi sono stati già liquidati d’ufficio, occorre detrarre quanto corrisposto da tale titolo dall’importo complessivo;
- per il calcolo si utilizzano gli indici ISTAT elaborati per la scala mobile del settore industria.
La Direzione generale ha predisposto due tabelle, elaborate dalla Consulenza Statistico-Attuariale sulla base degli indici ISTAT semestrali più aggiornati, contenenti i coefficienti per il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle prestazioni già rivalutate. Le tabelle saranno aggiornate con cadenza semestrale e trasmesse periodicamente alle strutture.
Acconti e ricalcolo degli importi
La circolare sottolinea che, dagli importi dovuti per rivalutazione monetaria e interessi, devono essere detratti gli importi determinati sulle somme eventualmente versate in acconto, prima del pagamento del saldo degli arretrati maturati.
Nei casi di liquidazione tardiva di rendita sulla base di elementi provvisori, ai sensi della circolare n. 9/1980, in sede di riliquidazione con gli elementi definitivi gli interessi devono essere ricalcolati dal 121° giorno successivo alla data di ricevimento del certificato medico che accerta l’esito definitivo della lesione, oppure dalla data della certificazione della Sede se l’esito è accertato direttamente.
Profili di responsabilità e prova liberatoria
La circolare richiama espressamente l’art. 1218 c.c., applicabile anche alla Pubblica Amministrazione, precisando che l’obbligo risarcitorio non sussiste se il debitore prova che l’inadempimento o il ritardo è dipeso da impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
Per questo motivo, le pratiche relative all’erogazione delle prestazioni economiche devono raccogliere ogni atto utile a consentire all’Istituto, in sede giudiziaria, di superare la presunzione di colpa derivante dall’inutile decorso del termine previsto dalla legge, qualora venga negata la corresponsione di interessi o rivalutazione.
Regime fiscale
Sul piano tributario, la circolare distingue tra interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Gli interessi moratori sono intassabili, poiché il TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1° gennaio 1988, li ha esclusi dall’elenco dei redditi di capitale.
La rivalutazione monetaria, secondo giurisprudenza consolidata e indirizzi ministeriali, costituisce una componente essenziale del credito tardivamente soddisfatto e segue il regime fiscale del credito originario. Tuttavia, poiché le prestazioni economiche assicurative sono esenti da imposizione fiscale, salvo l’indennità per inabilità temporanea assoluta, e poiché per quest’ultima l’Istituto non assume la qualità di sostituto d’imposta, non deve essere operata alcuna ritenuta nemmeno su tale titolo.
Procedura meccanografica
Per la gestione meccanizzata degli importi:
- gli interessi moratori devono essere determinati con il programma del P.C. per il calcolo dell’ante biennio;
- per le rendite dirette, l’importo va inserito nella mappa "elementi accessori basi di calcolo" nel campo "Imp.Int.Mora", completando con la data il campo "Dec. Int. Mora";
- per le rendite ai superstiti, l’importo va inserito nella mappa "basi di calcolo nucleo" nel campo "Importo Inter.Mora", completando con la data il campo "Dec. Inter. Mora";
- il caso va quindi verificato, validato e trasmesso al Centro secondo le procedure vigenti.
Per la rivalutazione monetaria, non essendo disponibile un campo apposito, si utilizza la stessa mappa, indicando nel campo "Imp. Int. Mora" anche le somme aggiuntive. La circolare precisa che, allo stato, le somme erogate a titolo di rivalutazione non sono separatamente rilevabili dagli interessi, né direttamente né tramite procedura meccanizzata.
Indicazioni conclusive alle strutture
L’INAIL richiama infine tutte le unità operative alla massima attenzione, affinché le situazioni di morosità nei confronti degli aventi diritto alle prestazioni economiche siano ridotte il più possibile. Eventuali difficoltà nell’applicazione delle disposizioni devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative.
Punti principali
Principio generale: mora dopo 120 giorni dalla domanda
L’INAIL adegua la propria prassi all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la disciplina degli interessi per ritardato pagamento delle prestazioni assicurative si fonda sull’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Il silenzio-rifiuto si forma decorso il termine massimo di 120 giorni dalla presentazione della domanda all’Istituto senza pronuncia, con conseguente costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 2, c.c. dal diniego espresso o implicito.
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, nel condannare al pagamento di somme per crediti previdenziali, debba determinare oltre agli interessi anche il maggior danno derivante dalla perdita di valore del credito. La circolare precisa che tale pronuncia riguarda il giudice e non introduce un diritto alla rivalutazione automatica in via amministrativa; la rivalutazione monetaria è quindi riconosciuta dall’INAIL solo se disposta in sentenza.
Interessi moratori: decorrenza e casi applicativi
Gli interessi sono dovuti quando la costituzione della rendita o la liquidazione dell’indennità di temporanea e delle altre prestazioni economiche si protraggono oltre 120 giorni. Il termine decorre, in linea generale, dalla data di presentazione della domanda o, nei casi specifici, dal momento in cui l’Istituto acquisisce gli elementi necessari per decidere sulla prestazione.
Decorrenza per le principali prestazioni
Per l’indennità di inabilità temporanea assoluta e la rendita per inabilità permanente, nei casi di infortunio, la decorrenza del termine coincide con il ricevimento del certificato medico che attesta l’esito definitivo della lesione, oppure con la data della certificazione della Sede se l’esito è accertato direttamente. Per la malattia professionale, il termine decorre dalla segnalazione del caso all’INAIL, cioè dal ricevimento del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro. Per la revisione della rendita, decorre dalla data di decorrenza della variazione conseguente agli accertamenti sanitari; per l’integrazione di rendita, dalla guarigione clinica o dalla conclusione delle cure; per la rendita ai superstiti, dalla segnalazione del caso o dalla domanda; per le prestazioni su domanda, dal ricevimento dell’istanza; per le prestazioni a seguito di ricorso amministrativo, dal ricevimento dell’opposizione, salvo necessità di collegiale medica, nel qual caso la decorrenza è dalla data della collegiale.
Misura degli interessi e criteri di calcolo
La circolare richiama la legge n. 353/1990: dal 16 dicembre 1990 il tasso legale è pari al 10%, mentre per i periodi anteriori resta applicabile il 5%. I coefficienti da utilizzare sono quelli già impiegati per le pratiche di surroga e regresso.
Rivalutazione monetaria: limiti e modalità
La rivalutazione monetaria è dovuta solo se espressamente riconosciuta in sentenza. In assenza di specifiche indicazioni del giudice, l’INAIL deve comunque quantificarla secondo i criteri indicati dalla circolare: decorre dalla stessa data degli interessi moratori e fino al pagamento degli arretrati; gli interessi di mora vanno calcolati sulla somma già rivalutata; si applicano gli indici ISTAT della scala mobile del settore industriale. La Direzione generale invierà tabelle semestrali aggiornate con i coefficienti di calcolo.
Detrazione degli acconti e ricalcolo degli importi
Prima del pagamento del saldo degli arretrati, dagli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi devono essere detratti gli importi eventualmente già corrisposti in acconto. Nei casi di liquidazione tardiva di rendita su elementi provvisori, anche gli interessi vanno ricalcolati nella fase di riliquidazione in base agli elementi definitivi.
Prestazioni escluse o con disciplina specifica
Per la liquidazione in capitale si rinvia alla circolare n. 24 del 20 marzo 1991, poiché la prestazione è già assistita da interessi compensativi. La circolare precisa inoltre che non devono essere impugnate, allo stato, le sentenze che prevedono il cumulo tra rivalutazione e interessi.
Profili di responsabilità e prova liberatoria
La pronuncia della Corte Costituzionale e gli orientamenti della Cassazione non escludono la possibilità per l’INAIL di superare la presunzione di colpa derivante dal ritardo, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrando che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa non imputabile. Si raccomanda pertanto di raccogliere ogni elemento utile a sostenere, in giudizio, la prova contraria in caso di diniego degli interessi o della rivalutazione.
Aspetti fiscali
Gli interessi moratori sono intassabili, in quanto esclusi dall’elenco dei redditi di capitale dal TUIR (D.P.R. n. 917/1986). La rivalutazione monetaria segue invece il regime fiscale del credito originario; tuttavia, poiché le prestazioni economiche assicurative sono esenti da imposizione fiscale salvo l’indennità per inabilità temporanea assoluta e, per quest’ultima, l’INAIL non è sostituto d’imposta, non deve essere operata alcuna ritenuta neppure a tale titolo.
Istruzioni procedurali e meccanografiche
Per gli interessi moratori l’importo va determinato con il programma del P.C. per il calcolo dell’ante biennio e inserito nelle apposite mappe: per le rendite dirette nel campo "Imp.Int.Mora" con la data in "Dec. Int. Mora"; per le rendite ai superstiti nel campo "Importo Inter.Mora" con la data in "Dec. Inter. Mora". Per la rivalutazione monetaria, in assenza di un campo dedicato, si usa la stessa mappa indicando nel campo "Imp. Int. Mora" anche le somme aggiuntive. Le somme per rivalutazione non sono, allo stato, separatamente rilevabili dagli interessi.
Indicazioni finali alle strutture operative
Le unità operative sono sollecitate a limitare quanto più possibile le situazioni di morosità dell’Istituto verso gli aventi diritto alle prestazioni economiche. Eventuali difficoltà applicative devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione generale - Servizio normativo per le gestioni assicurative.
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