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Circolare

Circolare INAIL n. 58 del 11 novembre 1991

Computo della retribuzione imponibile. Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103 convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166. 1.Somme versate alle casse edili. 2. Somme destinate a casse, fondi, gestioni o forme assicurative. 3. Indennità di trasferta.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare interpreta le modifiche introdotte dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, di conversione del decreto-legge n. 103/1991, in materia di previdenza e computo della retribuzione imponibile. Chiarisce il regime contributivo delle somme versate alle casse edili, dei contributi a casse, fondi e forme assicurative integrative e delle somme per mutualizzazione di oneri contrattuali, oltre al trattamento delle indennità di trasferta e dei cosiddetti trasfertisti fissi. Vengono inoltre richiamate le scadenze del condono previdenziale e il principio della non prosecuzione delle azioni su periodi anteriori al 16 giugno 1991 per le norme di interpretazione autentica.

Computo della retribuzione imponibile, somme versate alle casse edili, somme destinate a casse/fondi/forme assicurative e indennità di trasferta

Computo della retribuzione imponibile e chiarimenti applicativi della legge n. 166/1991

La circolare INAIL n. 58 dell'11 novembre 1991 fornisce chiarimenti applicativi sulla legge 1° giugno 1991, n. 166, di conversione del decreto-legge n. 103/1991, in materia previdenziale. In particolare, essa si concentra sul trattamento contributivo di alcune somme escluse o parzialmente escluse dalla retribuzione imponibile, sulle regole del condono previdenziale e sul regime delle indennità di trasferta, con effetti sia prospettici sia, in alcuni casi, retroattivi in ragione del carattere di interpretazione autentica delle norme richiamate.

Quadro normativo generale

La circolare richiama anzitutto che la legge n. 166/1991 reca "disposizioni urgenti in materia previdenziale" e che, nell'ambito di tale intervento, assumono rilievo:

  • la riduzione, in determinati casi, delle somme aggiuntive previste dalla legge n. 48/1988;
  • il condono previdenziale per specifiche posizioni debitorie;
  • la disciplina del computo della retribuzione imponibile tramite gli articoli 9, 9-bis e 9-ter.

Per le somme aggiuntive la circolare segnala che la legge prevede ipotesi di riduzione disciplinate dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, rinviando a successive istruzioni integrative del vigente sistema sanzionatorio.

Condono previdenziale

Per il condono, la circolare precisa che la regolarizzazione delle situazioni debitorie maturate al 31 agosto 1990 richiede:

  • il pagamento integrale dei premi dovuti;
  • il pagamento delle somme aggiuntive ridotte all'8 per cento, con un limite massimo del 40 per cento dei premi dovuti;
  • il versamento in due rate con scadenza al 25 giugno 1991 e al 25 luglio 1991.

Viene inoltre confermato che restano ferme le istruzioni e i chiarimenti già forniti in occasione dei decreti precedenti alla legge in esame.

Somme versate alle casse edili

Con riferimento alle somme a carico di datori di lavoro e lavoratori versate alle casse edili, l'articolo 9 stabilisce un regime contributivo specifico. La circolare chiarisce che, dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 103/1991, cioè dal 2 aprile 1991, tali somme sono assoggettate a contribuzione nella misura del 15 per cento del loro ammontare.

Ne derivano i seguenti effetti operativi:

  • il datore di lavoro dovrà includere tale 15 per cento nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 20 febbraio dell'anno successivo;
  • continuano a essere interamente soggette a contribuzione le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
  • per i periodi anteriori al 2 aprile 1991 le somme in questione restano escluse dalla contribuzione;
  • restano comunque salvi i premi eventualmente già versati su tali somme, che conservano efficacia.

Somme destinate a casse, fondi, gestioni o forme assicurative

L'articolo 9-bis riguarda le somme accantonate o versate dai datori di lavoro a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative destinate a erogare prestazioni di previdenza e assistenza privata integrative di quelle pubbliche. La circolare evidenzia che la norma opera come interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 153/1969 e che la quota eventualmente a carico del lavoratore resta invece imponibile e contributiva.

Le somme sono escluse dalla contribuzione solo se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • previsione contrattuale o regolamentare, tramite contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali;
  • funzione di erogazione di prestazioni integrative di natura previdenziale o assistenziale;
  • individuazione dei beneficiari limitata al dipendente e ai suoi familiari.

La circolare fornisce esempi di strutture o finalità riconducibili a tale disciplina, tra cui:

  • fondi costituiti nell'ambito di grandi aziende o gruppi di aziende, gestiti con conti individuali o con conto unico indifferenziato;
  • casse, fondi e gestioni per prestazioni economiche o rimborsi di spese sanitarie in caso di malattia dell'assicurato e dei familiari;
  • integrazioni della retribuzione per assenze dovute a malattia, infortunio o prestazioni termalistiche;
  • provvidenze a sostegno del lavoratore in particolari situazioni di bisogno.

Poiché la norma ha natura di interpretazione autentica, la circolare dispone che:

  • non devono essere avanzate richieste di premi per i periodi anteriori al 16 giugno 1991;
  • non devono essere ulteriormente coltivate eventuali azioni amministrative o giudiziarie in corso relative a tali periodi.

Polizze assicurative private e criteri di distinzione

La circolare richiama l'attenzione sulla diffusione delle forme assicurative private nel mondo del lavoro. Precisa che i premi relativi a polizze non dirette a integrare prestazioni previdenziali e assistenziali pubbliche devono essere computati nella retribuzione imponibile.

Viene inoltre chiarito che la legge non distingue tra polizze relative a rischi professionali ed extra-professionali, poiché il criterio rilevante non è il rischio coperto ma il tipo di prestazione garantita, cioè la sua natura integrativa rispetto alla previdenza e assistenza pubblica. Per le polizze che non presentano i requisiti indicati si rinvia alla circolare n. 31/1990.

Somme per mutualizzazione di oneri contrattuali

Il quarto comma dell'articolo 9-bis disciplina le somme versate o accantonate da datori di lavoro e lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali.

Le condizioni indicate dalla circolare sono due:

  • previsione contrattuale, in contratti collettivi, accordi o regolamenti derivanti da contratto;
  • funzione di mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali.

Tra le finalità esemplificative la circolare menziona:

  • buoni per libri scolastici, sussidi didattici e borse di studio;
  • contributi per attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;
  • colonie estive e invernali;
  • provvidenze in caso di difficoltà del processo produttivo dovute a calamità naturali, interruzioni di fonti energetiche e situazioni analoghe.

Sul piano contributivo:

  • gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro e/o dai lavoratori sono esenti da contribuzione;
  • le somme effettivamente erogate ai lavoratori in applicazione di tali istituti sono soggette a contribuzione per l'intero ammontare al momento della corresponsione.

Trattandosi di interpretazione autentica, la disciplina si applica anche ai periodi pregressi, per i quali le imprese interessate sono tenute alla regolarizzazione contributiva.

Indennità di trasferta e trasfertisti fissi

L'articolo 9-ter amplia il concetto di diaria o indennità di trasferta, includendovi anche le indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto a svolgere attività in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale, anche se corrisposte con continuità. La circolare evidenzia che la norma risolve il problema dei cosiddetti trasfertisti fissi, assimilandoli ai fini contributivi ai lavoratori che effettuano trasferte ordinarie o saltuarie.

Il regime contributivo viene così riassunto:

  • per le diarie, missioni o indennità corrisposte ai trasfertisti fissi, l'esenzione contributiva è pari al 50 per cento;
  • per le diarie, missioni o indennità per trasferte continuative corrisposte ai lavoratori italiani inviati all'estero per esigenze dell'impresa, a prescindere dalla durata dell'attività, è prevista un'esenzione fino a L. 100.000, importo pari alla quota esente IRPEF ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese sostenute;
  • la parte eccedente tale quota è interamente soggetta a contribuzione.

La circolare precisa infine che, in attesa di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il regime per i trasfertisti fissi si applica dal 16 giugno 1991, data di entrata in vigore della legge n. 166/1991.

Punti principali

Quadro generale della legge n. 166/1991

La circolare prende in esame la legge 1° giugno 1991, n. 166, di conversione del decreto-legge 20 marzo 1991, n. 103, che reca disposizioni urgenti in materia previdenziale. Le disposizioni rilevanti riguardano la riduzione di alcune somme aggiuntive, il condono previdenziale e, soprattutto, il computo della retribuzione imponibile attraverso gli articoli 9, 9-bis e 9-ter.

Somme aggiuntive e condono previdenziale

Per le somme aggiuntive sono previste specifiche ipotesi di riduzione, per le quali la circolare rinvia a successive istruzioni integrative del sistema sanzionatorio. Quanto al condono, per regolarizzare le situazioni debitorie maturate al 31 agosto 1990 è richiesto il pagamento integrale dei premi e delle somme aggiuntive ridotte all'8 per cento, con limite massimo del 40 per cento dei premi dovuti, in due rate con scadenza il 25 giugno e il 25 luglio 1991.

Somme versate alle casse edili

Le somme a carico di datori di lavoro e lavoratori versate alle casse edili sono soggette a contribuzione, dal periodo di paga in corso al 2 aprile 1991, nella misura del 15 per cento del loro ammontare. Il datore di lavoro deve includere tale percentuale nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Restano invece interamente assoggettate a contribuzione le somme destinate a ferie, gratifica natalizia e riposi annui. Per i periodi anteriori al 2 aprile 1991 tali somme sono escluse dalla contribuzione, mentre restano salvi i premi eventualmente già versati su di esse.

Casse, fondi, gestioni o forme assicurative integrative

L'articolo 9-bis esclude dalla retribuzione imponibile le somme accantonate o versate dal datore di lavoro per finanziare casse, fondi, gestioni o forme assicurative finalizzate a prestazioni di previdenza e assistenza privata integrative di quelle pubbliche. La norma non incide sulla quota a carico del lavoratore, che continua a essere imponibile e contributiva. Le somme sono escluse solo se previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, destinate a prestazioni integrative previdenziali o assistenziali e riservate al dipendente e ai suoi familiari. Le richieste di premi non vanno avanzate per periodi anteriori al 16 giugno 1991 e non devono proseguire le eventuali azioni amministrative o giudiziarie in corso.

Premi assicurativi e criteri interpretativi

La circolare avverte che occorre prestare attenzione alle polizze private che non integrano prestazioni previdenziali o assistenziali pubbliche, poiché i relativi premi devono essere computati nella retribuzione imponibile. La distinzione non dipende dal rischio coperto, ma dal tipo di prestazione garantita. Per le polizze prive dei requisiti richiesti si rinvia alla circolare n. 31/1990.

Somme per mutualizzazione di oneri contrattuali

Il quarto comma dell'articolo 9-bis disciplina le somme versate o accantonate presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da accordi o contratti collettivi per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali. Devono sussistere una previsione contrattuale e la funzione di mutualizzare oneri derivanti da istituti contrattuali. Tra gli esempi sono indicati buoni libri, sussidi didattici, borse di studio, contributi per attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, colonie estive e invernali, e provvidenze in caso di difficoltà produttive. Gli accantonamenti sono esenti da contribuzione, mentre le somme erogate ai lavoratori sono assoggettate a contribuzione per intero al momento della corresponsione. Il regime ha efficacia anche per i periodi pregressi, con obbligo di regolarizzazione contributiva.

Indennità di trasferta e trasfertisti fissi

L'articolo 9-ter ricomprende nel concetto di diaria o indennità di trasferta anche le indennità corrisposte a lavoratori tenuti contrattualmente a operare in luoghi variabili e sempre diversi dalla sede aziendale, anche se con continuità. La norma assimila quindi i cosiddetti trasfertisti fissi ai lavoratori in trasferta ordinaria o saltuaria. Per questi soggetti l'esenzione contributiva è pari al 50 per cento. Per le trasferte continuative dei lavoratori italiani inviati all'estero per esigenze dell'impresa, la quota esente è fino a L. 100.000, importo corrispondente alla quota esente IRPEF ridotta di un terzo in caso di rimborso spese; l'eccedenza è totalmente soggetta a contribuzione. Il regime per i trasfertisti fissi si applica dal 16 giugno 1991, data di entrata in vigore della legge n. 166/1991.

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